AS 2006 2683
Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro
Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro (OEm-LL)
del 16 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 49 capoverso 3 della legge federale del 13 marzo 19641 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, ordina:
Art. 1 Principio Il Segretariato di Stato dell’economia (SECO) riscuote emolumenti per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
1 Il SECO fissa l’importo dell’emolumento in funzione del dispendio di tempo.
2 Le aliquote degli emolumenti sono le seguenti:
a. rilascio di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 ore fr. 150.– rilascio di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 ore fr. 300.– b. modifica di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 ore fr. 50.– modifica di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 ore fr. 100.– 3 Il Dipartimento federale dell’economia può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.
RS 822.117
2005-2869 2683
Emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata RU 2006 del lavoro conformemente alla legge sul lavoro
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.
16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz