AS 2006 2685
Ordinanza su emolumenti, provvigioni e cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento
Ordinanza su emolumenti, provvigioni e cauzioni nell’ambito della legge sul collocamento (Ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge sul collocamento, OE-LC)
Modifica del 16 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 gennaio 19911 su emolumenti, provvigioni e cauzioni nell’ambito della legge sul collocamento è modificata come segue:
Titolo dell’ordinanza Ordinanza concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell’ambito della legge sul collocamento (Ordinanza sugli emolumenti LC, OEm-LC)
Ingresso visti gli articoli 4 capoverso 4, 9 capoverso 4, 14 capoverso 2 e 15 capoverso 4 della legge federale del 6 ottobre 19892 sul collocamento e il personale a prestito; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 7a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, per gli emolumenti riscossi per le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 7 rilasciate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.