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AS 2006 2689

Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)

del 16 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura, comprese le stazioni federali di ricerca (Ufficio federale), per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.

Art. 3 Deroghe al campo d’applicazione 1 Le aliquote delle tasse per l’attribuzione e l’amministrazione di importazioni di prodotti agricoli per mezzo di un permesso generale di importazione (PGI) sono disciplinate nell’allegato 7 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 concernente l’im- portazione di prodotti agricoli. 2 Le tasse per i controlli legati al rilascio di un passaporto delle piante sostitutivo o di un certificato fitosanitario per l’esportazione e per i controlli fitosanitari alla frontiera sono disciplinate dall’articolo 48 dell’ordinanza del 28 febbraio 20015 sulla protezione dei vegetali. 3 La presente ordinanza non è applicabile alle prestazioni a favore di terzi che inten- dono utilizzarne i risultati a scopi commerciali. Per siffatte prestazioni è convenuta una retribuzione fondata sul principio della copertura totale dei costi e adeguata alle condizioni del mercato.

RS 910.11

2005-2868 2689

Ordinanza sulle tasse UFAG RU 2006

Art. 4 Calcolo della tassa

1 La tassa è calcolata in base alle tariffe di cui all’allegato.

2 Se l’allegato non indica alcun importo o anziché un importo forfetario fissa un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle cono- scenze specialistiche richieste al personale responsabile. 3 Se una decisione o una prestazione per cui nell’allegato è fissato un importo si rivela di eccezionale entità, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.

Art. 5 Supplemento Per prestazioni e decisioni che su richiesta sono rese d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro, l’Ufficio federale può riscuotere un supplemento fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 18 ottobre 20006 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agri- coltura è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RU 2000 2698, 2001 1191, 2003 152 5319, 2005 3035

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Ordinanza sulle tasse UFAG RU 2006

Allegato (art. 4 cpv. 1)

Tasse per particolari prestazioni e decisioni in applicazione delle seguenti ordinanze: Franchi

1 Ordinanza del 22 settembre 1997 7 sull’agricoltura biologica:

1.1 Esame dell’ammissibilità della conversione per tappe (art. 9) 200

1.2 Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di

ingredienti di origine agricola non autorizzati dal Dipartimento (art. 18 cpv. 4) 250 Esame per la proroga di autorizzazioni concesse 100

1.3 Esame di una domanda di autorizzazione particolare (art. 24) 300

Esame per la proroga di autorizzazioni concesse 200

1.4 Rilascio di una prova giusta l’articolo 16b capoverso 2 lettera b

dell’ordinanza del DFE del 22 settembre 19978 sull’agricoltura biologica 50

2 Ordinanza del 7 dicembre 19989 sulle zone agricole:

2.1 Decisione di non entrata nel merito su una domanda

di modifica dei limiti delle zone (art. 6) 300

2.2 Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica

dei limiti delle zone (art. 6) 600

2.3 Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica

dei limiti delle zone (art. 6); più richiedenti 1200

3 Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 199810 concernente il

controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione:

3.1 Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d’uva

e del succo d’uva (art. 2 cpv. 1 lett. a) 180

3.2 Analisi standard per il controllo della qualità del vino e

del mosto d’uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b) 250

3.3 Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2)

a. acido sorbico, HPLC; 150 b. cenere sola, gravimetria. 80

7 RS 910.18 8 RS 910.181 9 RS 912.1 10 RS 916.145.211

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Franchi

4 Ordinanza del 7 dicembre 199811 sulle sementi:

4.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione nel catalogo

nazionale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9) 150

4.2 Controllo della selezione a scopo di conservazione (art. 6) 100

4.3 Controllo di sementi e di tuberi seme (art. 22 cpv. 4):

Prelievo di campioni 50 Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di sementi estranee) di campioni depurati per la certificazione di sementi di: a. cereali, mais e leguminose a grossi granelli; 55 b. specie di trifogli e di graminacee. 90

5 Ordinanza del DFE del 7 dicembre 199812 sulle sementi

e i tuberi-seme:

5.1 Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione

(art. 17); tassa annua per: a. patate:

1. una varietà 4000

2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 4500

b. tutte le altre specie:

1. una varietà 2500

2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 3000

5.2 Ispezione ufficiale delle colture, all’ora (art. 23 cpv. 4) 30

5.3 Controllo colturale, per campione 40

6 Ordinanza del 18 maggio 200513 sui prodotti fitosanitari:

6.1 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto

fitosanitario per il quale devono essere presentati i documenti secondo gli allegati 2 e 3 (art. 11 cpv. 3 e 4) 2500

6.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto

fitosanitario per il quale devono essere presentati tutti i docu- menti secondo l’allegato 3 1400

6.3 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto

fitosanitario per il quale deve essere presentata solo una parte dei documenti secondo l’allegato 3 400–1000

11 RS 916.151 12 RS 916.151.1 13 RS 916.161

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Franchi

6.4 Concessione di un’autorizzazione con l’impiego di dati

di un precedente richiedente, previo consenso di quest’ultimo, per un prodotto fitosanitario identico 400

6.5 Esperimenti nell’ambito dell’esame di una domanda

(art. 13 cpv. 3) e analisi di controllo (art. 64 cpv. 1): a. analisi chimiche e fisico-chimiche 30–500 b. analisi biologiche 1900–11 000

6.6 Rilascio di un certificato d’esportazione (art. 18) 60

6.7 Concessione di un permesso di vendita (art. 30) 200

7 Ordinanza del 10 gennaio 200114 sui concimi:

7.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione di un tipo di concime

nella relativa lista (art. 7) 200

7.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un concime

(art. 10) 200

7.3 Trattamento di una notifica di un concime (art. 19) 100

7.4 Analisi di controllo (art. 29):

analisi della composta TS, OS, conduttività, N, P, K Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570 analisi dei fanghi TS, OS, N, NH4+, P, Ca, Mg, Cd, Co, di depurazione Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 590

8 Ordinanza del 26 maggio 199915 sugli alimenti per animali:

8.1 Trattamento di una domanda d’iscrizione nella lista degli

alimenti per animali o nella lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati (art. 5 e 7) 100

8.2 Trattamento di una domanda d’iscrizione nella lista

degli alimenti OGM per animali (art. 6) 1400

8.3 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un alimento

per animali (art. 8) 1400

8.4 Concessione di una seconda autorizzazione con il consenso

del titolare della prima autorizzazione (art. 9) 700

8.5 Trattamento di una domanda per la seconda autorizzazione

senza il consenso del titolare della prima autorizzazione (art. 9) 1400

8.6 Controllo degli alimenti per animali (art. 25) a condizione che

il prodotto sia in ordine; in caso contrario, la tassa è calcolata secondo l’articolo 4 capoverso 2 70

14 RS 916.171 15 RS 916.307

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