AS 2006 2709
Ordinanza sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (OTUFV)
Modifica del 16 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria è modificata come segue:
Titolo dell’ordinanza Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV)
Ingresso visto l’articolo 5 della legge federale del 9 marzo 19782 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 45 capoverso 2 della legge federale del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 56 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 15 dicembre 20006 sui medicamenti e i dispositivi medici; visto l’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli,
2005-2859 2709
Tasse dell’Ufficio federale di veterinaria RU 2006
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) nei settori della salute animale, delle derrate alimentari, della protezione degli animali e della conservazione delle specie nell’ambito del commercio internazionale.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 3 Calcolo della tassa 1 La tassa è calcolata secondo le aliquote di cui al capitolo 2. Se è previsto un quadro tariffario, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo e prendendo in considerazione l’interesse finanziario delle persona tenuta a pagarla. 2 Per le prestazioni di servizi non espressamente menzionate nel capitolo 2, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo. 3 La tariffa oraria per la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo è di
140 franchi.
Art. 4 Supplemento Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’Ufficio federale può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento della tassa.
Art. 5 Spese Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm9 sono fatturati: a. gli onorari secondo l’ordinanza del 12 dicembre 199610 sulle diarie e inden- nità dei membri delle commissioni extraparlamentari; b. le spese per l’assunzione di prove, le perizie scientifiche, gli esami speciali o la ricerca di materiale o documentazione; c. i costi per esami effettuati in laboratori dell’Ufficio federale o affidati ad altri laboratori.
Art. 6 Tasse per le visite veterinarie di confine 1 L’ufficio doganale fissa la tassa per la visita veterinaria di confine (art. 15–18) secondo le prescrizioni doganali vigenti. Gli articoli 12 e 14 OgeEm11 non sono applicabili.
8 RS 172.041.1 9 RS 172.041.1 10 RS 172.311 11 RS 172.041.1
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2 Per le visite veterinarie di confine effettuate fuori dall’orario di lavoro ordinario sono riscosse in aggiunta alla tassa forfetaria secondo le aliquote del capitolo 2, la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo e i costi di viaggio. 3 La tassa per la visita veterinaria di confine è riscossa per tutti gli invii accettati alla visita indipendentemente dal fatto che siano ammessi all’importazione, respinti o contestati in altro modo.
Art. 7 Riscossione delle tasse
1 La tassa è riscossa dall’ufficio che l’ha fissata.
2 Le tasse per l’autorizzazione d’importazione, di transito o d’esportazione e gli eventuali supplementi (art. 4) sono riscossi dall’ufficio doganale secondo le vigenti prescrizioni doganali, contemporaneamente alla tassa per la visita veterinaria di confine.
3 Le tasse fino a 200 franchi possono essere riscosse contro rimborso.
Art. 8 Rimedi giuridici 1 Contro la decisione riguardante la tassa è ammesso il ricorso secondo le disposi- zioni della procedura amministrativa federale. 2 Se la tassa riscossa dall’ufficio doganale (art. 6) e i dazi sono impugnati contempo- raneamente o se il ricorso concerne unicamente un errore di calcolo, la competenza e la procedura sono disciplinate dall’articolo 109 della legge federale del 1° ottobre
192512 sulle dogane.
Art. 9–14 Abrogati
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2006.
16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
12 RS 631.0
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