AS 2006 2713
Ordinanza sull'esecuzione di ispezioni pre-imbarco
Ordinanza sull’esecuzione di ispezioni pre-imbarco
Modifica del 16 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 maggio 19951 sull’esecuzione di ispezioni pre-imbarco è modifi- cata come segue:
Ingresso visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; in applicazione dell’Accordo OMC del 15 aprile 19943 sulle ispezioni pre-imbarco (Accordo); in applicazione dell’articolo 271 del Codice penale svizzero4,
Art. 17 cpv. 3 3 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre
20045 sugli emolumenti.
Art. 18 cpv. 2 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2006.
16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz