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AS 2006 2793

Convenzione dell'11 giugno 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Convenzione dell’11 giugno 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

RS 0.672.933.41; RU 2004 5179

Modifica della Convenzione Conclusa mediante scambio di note del 12/31 maggio 2006 Entrata in vigore il 21 maggio 2006 con effetto al 1° gennaio 2005

Traduzione1

Articolo 11 cpv. 3 lett. e

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 vale quanto segue:

e) gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati per un mutuo di qualsiasi genere concesso a un’impresa di detto Stato da una banca dell’altro Stato contraente, sono imponibili solo in detto altro Stato.

1 Dal testo originale tedesco (AS 2006 2793).

2006-1680 2793

Doppie imposizioni. Conv. con l’Estonia RU 2006

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