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AS 2006 2949

Ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione

Ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione (OERaP)

del 5 luglio 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 19911 sulla radioprotezione (LRaP), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), degli organi da esso incaricati e dell’Istituto Paul Scherrer (PSI), nel campo della radioprotezione.

Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda alcun disciplinamento particolare, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emo- lumenti (OgeEm).

Art. 3 Obbligo di pagare l’emolumento L’emolumento è dovuto da chi chiede un provvedimento, una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1.

Art. 4 Esenzione dagli emolumenti Le autorità e le aziende della Confederazione sono esentate da qualsiasi emolumento se chiedono prestazioni per se stesse. Fanno eccezione i servizi incaricati dell’elimi- nazione delle scorie radioattive.

RS 814.56

2006-0488 2949

Emolumenti nel campo della radioprotezione RU 2006

Art. 5 Rinuncia alla riscossione di emolumenti In singoli casi debitamente motivati si può rinunciare a riscuotere emolumenti, in particolare: a. per l’eliminazione di sorgenti radioattive la cui formazione è avvenuta quan- do la legge sulla radioprotezione non era ancora applicabile o il cui proprie- tario non è o non è più identificabile; b. per prestazioni che sono effettuate per salvaguardare la sicurezza della popo- lazione.

Art. 6 Calcolo degli emolumenti 1 Gli emolumenti sono calcolati secondo gli importi forfetari stabiliti nell’allegato.

2 Per provvedimenti, prestazioni e decisioni che non sono menzionati nell’allegato, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato. La tariffa oraria si situa, a seconda delle conoscenze tecniche necessarie e del livello di funzione del personale incaricato, tra i 90 e i 200 franchi. Il tempo di viaggio e il tempo d’attesa sono calco- lati come tempo di lavoro.

Art. 7 Supplemento d’emolumento L’UFSP, gli organi incaricati o l’IPS possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento per prestazioni fornite su domanda urgentemente o fuori dell’orario normale di lavoro.

Art. 8 Esborsi Sono considerate esborsi, oltre alle spese previste nell’articolo 6 OgeEm3, le spese supplementari concernenti una determinata prestazione, segnatamente gli onorari secondo l’ordinanza del 12 dicembre 19964 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Art. 9 Fatturazione; decisione circa gli emolumenti Se affida un compito a un altro organo, l’UFSP può abilitare quest’ultimo a fattura- re esso stesso gli emolumenti. In caso di controversia concernente la fattura, l’UFSP pronuncia una decisione circa gli emolumenti.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 24 marzo 19995 concernente gli emolumenti nel campo della radio- protezione è abrogata.

3 RS 172.041.1 4 RS 172.311 5 RU 1999 1395

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Emolumenti nel campo della radioprotezione RU 2006

Art. 11 Disposizione transitoria Alle prestazioni non ancora terminate all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Emolumenti nel campo della radioprotezione RU 2006

Allegato (art. 6 cpv. 1)

Emolumenti

1 Ammissione di impianti e sorgenti radioattive

(art. 128–131 dell’O del 22 giu. 19946 sulla radioprotezione, ORaP) Fr.

1.1 Tassa di cancelleria per ogni decisione d’ammissione 125.–

1.2 Omologazioni secondo l’art. 129 ORaP

a. con misure-gamma o con misure in scintillatori liquidi ai sensi del numero 4.1 200.– b. i costi per speciali apparecchi d’esame e apparecchi supplementari sono fatturati separatamente

1.3 Le spese amministrative e il tempo supplementare

impiegato sono fatturati separatamente, all’ora

2 Autorizzazione per esami fisiologici e farmacologici

(art. 28 ORaP)

2.1 Tassa di cancelleria per ogni autorizzazione rilasciata 125.–

2.2 Trattamento di una domanda d’autorizzazione per

esami fisiologici o farmacologici con sorgenti radioattive non sigillate o sigillate secondo l’art. 28 ORaP 900.–

3 Ammissione di radiofarmaci

(art. 29–32 ORaP)

3.1 Tassa di cancelleria per ogni decisione di ammissione 125.–

3.2 Trattamento di una domanda per l’ammissione di

radiofarmaci secondo l’art. 30 ORaP 100.–

3.3 Trattamento di una domanda per un test di radiofarmaci

secondo l’art. 29 ORaP 900.–

4 Misure

4.1 Misure gamma e misure in scintillatori liquidi 200.–

4.2 Le spese amministrative e il tempo supplementare

impiegato sono fatturati separatamente, all’ora

6 RS 814.501

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Emolumenti nel campo della radioprotezione RU 2006

Fr.

5 Licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti secondo l’art. 28

della LRaP

5.1 Tassa di cancelleria per tutti i tipi di licenze, per ogni 125.–

licenza

5.2. Tasse di elaborazione per licenze d’esercizio e di

manipolazione

5.2.1 Impianti generatori di radiazioni ionizzanti

a. Impianti medici a raggi X ad uso diagnostico Impianti di radiografia (incl. la radio- 660.– fotografia) Impianti di radioscopia 725.– Impianti di radiografia e radioscopia 880.– Tomografi computerizzati 975.– Densitometri ossei 350.– Impianti dentistici fino a 70 kV 200.– Impianti dentistici oltre 70 kV 550.– b. Impianti medici ad uso terapeutico Impianti fino a 100 kV) 850.– Impianti oltre 100–400 kV 1850.– Acceleratori di particelle 2200.– c. Impianti di uso non medico Impianti a raggi x con protezione totale 475.– Impianti a raggi x senza protezione totale 975.– Acceleratori di particelle 1750.– d. Commercio di impianti di uso medico, installazione e manutenzione di tali impianti 4900.–

5.2.2 Sorgenti radioattive

a. Sorgenti radioattive sigillate e unità irradianti Unità irradianti di uso medico (incl. 1975.– «afterloading») Unità irradianti di uso non medico 1700.– Sorgenti radioattive sigillate la cui attività supera 100 000 volte il limite di licenza di cui all’allegato 3 colonna 10 ORaP 1150.– Sorgenti radioattive sigillate la cui attività è uguale o inferiore a 100 000 volte il limite di licenza di cui all’allegato 3 colonna 10 ORaP 600.–

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Emolumenti nel campo della radioprotezione RU 2006

Fr. b. Altre installazioni e altri impianti Area di lavoro di tipo C (art. 69 cpv. 3 lett. a ORaP) 1150.– Area di lavoro di tipo B (art. 69 cpv. 3 lett. b ORaP) 1325.– Area di lavoro di tipo A (art. 69 cpv. 3 lett. c ORaP) 1925.– Camera di terapia per pazienti (da 1 a 2 camere) 1550.– Scuole (senza laboratorio) con: – sorgenti radioattive sigillate o tubi emettori di elettroni/apparecchio a raggi x 600.– – sorgenti radioattive sigillate e tubi emettori di elettroni/apparecchio a raggi x 1150.– Commercio (senza deposito nell’azienda) 700.– Licenza di importazione/esportazione separata 100.–

5.3 Rinnovo o cessione di licenza d’esercizio / di manipolazione

dopo la scadenza della durata di validità (art. 126 cpv. 2 ORaP) La tassa di disbrigo per ogni tipo di licenza ammonta al 50 % delle aliquote di cui al numero 5.2

5.4 Adattamento di licenze sulla base di cambiamenti sopraggiunti

nel periodo di validità Tassa di elaborazione unica 100.–

6 Condizionamento, deposito intermedio e eliminazione

di scorie radioattive che vanno consegnate (art. 87 e 87a ORaP)

6.1 Condizionamento e deposito intermedio

6.1.1 Scorie condizionate al m3 12 000.–

6.1.2 Scorie non condizionate

(volume effettivo delle scorie) a. Sorgenti radioattive sigillate Radiazioni β/γ per sorgente Q2 10-4 A2<Q2≤10-3 A2 1 570.– per sorgente Q3 10-3 A2<Q3≤10-1 A2 4 640.– per sorgente Q4 10-1 A2<Q4 in base al tempo impiegato Radiazioni α per sorgente QA2 10-3 A2<Q2≤10-1 A2 1 570.– per sorgente QA3 10-1 A2<QA3 in base al tempo impiegato b. Altre scorie non condizionate al m3 78 000.–

6.1.3 Minimo per le piccole quantità 100.–

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Emolumenti nel campo della radioprotezione RU 2006

Fr.

6.2 Stoccaggio definitivo

6.2.1 Scorie condizionate al m3 25 000.–

6.2.2 Scorie non condizionate

a. Sorgenti radioattive sigillate Radiazioni β/γ per sorgente Q2 10-4 A2<Q2≤10-3 A2 500.– per sorgente Q3 10-3 A2<Q3≤10-1 A2 500.– per sorgente Q4 10-1 A2<Q4 in base al tempo impiegato Radiazioni α per sorgente QA2 10-3 A2<Q2≤10-1 A2 500.– per sorgente QA3 10-1 A2<QA3 in base al tempo impiegato b. Altre scorie non condizionate al m3 25 000.–

7 Riconoscimento di servizi di dosimetria individuale (art. 45–47 ORaP)

Tassa di cancelleria per ogni decisione 125.–

8 Riconoscimento di formazioni (art. 11–16 ORaP)

8.1 Tassa di cancelleria per ogni decisione 125.–

8.2 Trattamento di una domanda per il riconoscimento di

una formazione 500.–

9 Corsi di radioprotezione per l’applicazione medica di sostanze radioattive

organizzati dall’UFSP (art. 11–15 ORaP) Tassa d’iscrizione (non restituita) 125.– Aliquota giornaliera per partecipante 240.– In questo ammontare sono inclusi i costi per: – il personale; – i locali in cui si svolgono i corsi; – i laboratori; – i relatori; – il vitto e l’alloggio in luoghi messi a disposizione dalla Confederazione; – il trasporto e i viaggi dell’UFSP; – i veicoli; – il materiale. I costi non inclusi sono fatturati separatamente.

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Emolumenti nel campo della radioprotezione RU 2006

10 Esame di tecnica radiologica e radioprotezione e di tecnica radiologica per

chiropratici e odontopratici ammessi ad esercitare la professione dai Cantoni (art. 11 ORaP) Tassa d’iscrizione (non restituita) 125.– Tassa d’esame 650.–

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