AS 2006 2957
AS 2006 2957
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 3 luglio 2006
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 2 Principio 1 L’assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo i metodi la cui efficacia è dimostrata scientificamente. 2 Per psicoterapia s’intende una forma di terapia per la cura di malattie psichiche e psicosomatiche basata prevalentemente sulla comunicazione verbale e che si fonda su una teoria del comportamento normale e patologico nonché su una diagnostica orientata all’eziologia. Essa comprende la riflessione sistematica, la costruzione e il mantenimento dell’alleanza terapeutica, è caratterizzata da sedute regolari e piani- ficate in anticipo e persegue un obiettivo terapeutico definito mediante tecniche apprendibili.
Art. 3 Assunzione dei costi L’assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute d’accertamento e di tera- pia. Sono fatti salvi gli articoli 3a e 3b.
Art. 3a Procedura per l’assunzione dei costi per una terapia che duri più di dieci sedute 1 Se si prevede che la psicoterapia necessiti più di dieci sedute, il medico curante deve notificare al medico di fiducia, dopo sei sedute o, in casi eccezionali motivati, al più tardi dopo nove sedute, l’inizio della terapia. Tale notificazione deve conte- nere informazioni sul tipo di patologia, sull’obiettivo e sullo scopo nonché sulla prevista durata del trattamento. 2 Se in base a questa notificazione giunge alla conclusione che il trattamento deve essere protratto, il medico di fiducia propone all’assicuratore di rimunerare i costi per al massimo 30 ulteriori sedute.
1 RS 832.112.31
2006-1548 2957
Ordinanza sulle prestazioni RU 2006
3 Entro 15 giorni dal ricevimento della notificazione l’assicuratore comunica
all’assicurato, con copia al medico curante, se e in che misura saranno ulteriormente rimunerati i costi della psicoterapia.
Art. 3b Procedura per l’assunzione dei costi per una terapia che duri più di 40 sedute 1 Affinché dopo 40 sedute la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia dell’assicuratore un rapporto con una proposta debitamente motivata. 2 Il medico di fiducia propone all’assicuratore se e in quale misura la psicoterapia può essere continuata a carico dell’assicurazione. 3 Se la cura è continuata, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia, almeno una volta all’anno, un rapporto concernente il decorso e l’indicazione della terapia.
Art. 3c Contenuto delle notificazioni e dei rapporti Le notificazioni e i rapporti trasmessi al medico di fiducia secondo gli articoli 3a e 3b possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunera- zione obbligatoria dell’assicuratore.
Art. 3d Indagine scientifica L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in collaborazione con gli assicu- ratori e i fornitori di prestazioni, svolge un’indagine scientifica relativa all’appli- cazione e agli effetti del disciplinamento ai sensi degli articoli 3a e 3b. Può integrare nell’esecuzione dello studio istituti scientifici e gruppi peritali.
Art. 12 lett. f, g, h, k numero 2 e lett. m, t e x L’assicurazione assume, oltre ai costi delle diagnosi e delle terapie, quelli delle misure mediche di prevenzione seguenti (art. 26 LAMal2):
Misura Condizione
f. Vaccinazione e richiami contro Per fanciulli e adolescenti fino a sedici difteria, tetano, pertosse, polio- anni, nonché per adulti non immuniz- mielite; vaccinazione contro mor- zati, secondo il «Piano svizzero delle billo, orecchioni, rosolia vaccinazioni», curato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV)3.
2 RS 832.10 3 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive – diagnosi e prevenzione»). Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006.
Ordinanza sulle prestazioni RU 2006
Misura Condizione
g. Richiamo dT Per le persone di oltre sedici anni, secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni», curato dall’UFSP e dalla CFV4. h. Vaccinazione contro l’Haemofilus Per i fanciulli fino a cinque anni, secon- influenzae do il «Piano svizzero delle vaccina- zioni», curato dall’UFSP e dalla CFV5. k. Vaccinazione contro l’epatite B 2. Vaccinazione secondo le raccoman- dazioni stabilite nel 1997 dall’UFSP e dalla CFV (Allegato al Bollettino dell’UFSP 5/98 e Complemento del Bollettino 36/98), secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni», curato dall’UFSP e dalla CFV6. La normativa secondo il numero 2 è valida fino al 31 dicembre 2006. m. Vaccinazione contro i 1. Con vaccino polisaccaridico: ad pneumococchi adulti e fanciulli di età superiore ai due anni, con una malattia cronica grave, stato di deficienza immunita- ria, diabete mellito, fistola di liquido cefalo-rachidiano, splenectomia funzionale o anatomica, impianto cocleare, malformazione della base del cranio o prima di una splenecto- mia o di un impianto cocleare secon- do il «Piano svizzero delle vaccina- zioni» curato dall’UFSP e dalla
4 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive – diagnosi e prevenzione»). Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006. 5 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive – diagnosi e prevenzione»). Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006. 6 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive – diagnosi e prevenzione»). Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006. 7 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive – diagnosi e prevenzione»). Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006.
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Misura Condizione
2. Con vaccino coniugato: fanciulli
d’età inferiore ai due anni e fanciulli d’età inferiore ai cinque anni affetti da malattie croniche secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni» curato dall’UFSP e dalla CFV8. t. Vaccinazione contro i Secondo il «Piano svizzero delle meningococchi vaccinazioni» curato dall’UFSP e dalla CFV9. x. Vaccinazione contro l’encefalite Secondo il «Piano svizzero delle da zecca (FSME) vaccinazioni» curato dall’UFSP e dalla CFV10 e secondo le raccomandazioni del marzo 2006 (bollettino dell’UFSP n. 13, 2006). Se effettuata per motivi professionali, la vaccinazione va pagata dal datore di lavoro.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
Disposizioni transitorie alla modifica del 3 luglio 2006 1 Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2006 l’assunzione dei costi per la tomografia ad emissione di positroni (PET) è effettuata secondo l’allegato 1 numero 9.2 della versione del 9 novembre 200511. 2 Per i trattamenti psicoterapeutici iniziati prima dell’entrata in vigore della presente modifica si applicano gli articoli 2 e 3 della versione del 29 settembre 199512.
8 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive – diagnosi e prevenzione»). Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006 9 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive – diagnosi e prevenzione»). Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006 10 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive – diagnosi e prevenzione»). Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006 11 RU 2006 23 12 RU 1995 4964
Ordinanza sulle prestazioni RU 2006
IV 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2 L’articolo 12 e l’allegato 1 entrano in vigore il 1° agosto 2006.
3 Il capoverso 1 delle disposizioni transitorie entra in vigore retroattivamente il 1° luglio 2006.
4 Gli articoli 3–3d rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2010.
3 luglio 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
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Allegato 1 (cifra II) Numeri 1, 2 e 9
Provvedimento Rimunera- Condizioni Decisione zione obbli- valida gatoria a partire dal
…
1 Chirurgia
…
1.4 Urologia e proctologia
... Litotripsia renale Sì Indicazioni: 22.8.1985/ extra-corporea L’ESWL è indicato in caso di 1.8.2006 mediante onde d’urto a. litiasi del bacinetto, (abbreviazione in b. litiasi dei calici renali, tedesco: ESWL), c. litiasi dell’uretere, frantumazione dei se la terapia conservativa non ha avuto calcoli renali successo e se a causa della posizione, della forma e della dimensione del calcolo, la sua eliminazione spontanea è improbabile. Gli elevati rischi dovuti alla particolare posizione del paziente durante la nar- cosi esigono una vigilanza anestesiolo- gica appropriata (formazione speciale dei medici e paramedici, nonché ade- guati apparecchi di controllo). …
2 Medicina interna
…
2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore
… Resezione curativa di Sì Indicazioni: 1.1.1996/ focolai epilettogeni – Prova dell’esistenza di un’epilessia 1.8.2006 focale. – Gravi menomazioni causate dall’epilessia. – Resistenza alla farmacoterapia. – Accertamenti ed esecuzioni in un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettro- fisiologia, MRI, in neuropsicologia, di esperienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperatori.
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Provvedimento Rimunera- Condizioni Decisione zione obbli- valida gatoria a partire dal
Chirurgia palliativa Sì In valutazione 1.1.1996/ dell’epilessia me- Le spese vengono coperte soltanto 1.7.2002/ diante: previa garanzia speciale 1.1.2005/ – commisurotomia dell’assicuratore e previo esplicito 1.8.2006 – amigdaloippocam- accordo del medico di fiducia. poectomia selettiva Se le investigazioni dimostrano che la – operazione sub- chirurgia curativa dell’epilessia focale appiale multipla non è indicata e che un metodo pallia- secondo Morell- tivo permette un miglior controllo delle Whisler crisi e un miglioramento della qualità – stimolazione del della vita. nervo vago Accertamenti in un centro per epilettici che dispone della necessaria infra- struttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia, MRI, in neuropsico- logia, di esperienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperatori. Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi. …
9 Radiologia
9.1 Radiodiagnostica
… Metodi di analisi dell’attività ossea – «Marker» dell’atti- No Per la diagnosi precoce del rischio di 1.1.2003/ vità osteoclastica fratture osteoporotiche 1.8.2006 – «Marker» della No Per la diagnosi precoce del rischio di 1.1.2003/ formazione ossea fratture osteoporotiche 1.8.2006 …
9.2 Altri procedimenti di formazione d’immagini
… Tomografia con Si 1. Esecuzione in centri che soddisfano 1.1.1994/ emissione di le direttive del 1° giugno 2000 della 1.4.1994/ positroni (PET) Società svizzera di medicina nuclea- 1.1.1997/ re (SSMN) sui requisiti di qualità 1.1.1999/ inerenti il PET. 1.1.2001/
2. Per le indicazioni seguenti: 1.1.2004/
a. in cardiologia: 1.1.2005/ – come provvedimento preope- 1.1.2006/ ratorio in caso di trapianto 1.8.2006 cardiaco.
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Provvedimento Rimunera- Condizioni Decisione zione obbli- valida gatoria a partire dal
b. in oncologia: – in caso di linfomi maligni: staging se la biopsia osteo mi- dollare risulta negativa, resta- ging, diagnostica di recidiva; – in caso di carcinomi polmonari non a piccole cellule: staging – in caso di melanomi maligni: staging se persiste il sospetto di metastasi a distanza anche in seguito al responso negativo delle analisi convenzionali – in caso di tumore alle cellule germinative dell’uomo: staging e restaging; – in caso di carcinoma colo- rettale: restaging; – in caso di cancro del seno: staging nel caso di dissezione ascellare non prevista, staging se persiste il sospetto di meta- stasi a distanza anche in segui- to al responso negativo delle analisi convenzionali; – in caso di tumori della regione gastrico-esophageale: staging se persiste il sospetto di meta- stasi a distanza anche in segui- to al responso negativo delle analisi convenzionali, diagno- stica di recidiva; – in caso di tumori della regione ORL: staging, diagnostica di recidiva; – in caso di carcinoma alla cervice: staging, diagnostica di recidiva – in caso di carcinoma ovarico: diagnostica di recidiva in caso di livelli elevati di CA-125 – in caso di carcinoma del pancreas: diagnostica primaria se persiste il sospetto anche in seguito al responso negativo delle analisi convenzionali – in caso di carcinoma tiroideo negativo allo iodio 131: restaging e diagnostica di recidiva delle lesioni extrapolmonari
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Provvedimento Rimunera- Condizioni Decisione zione obbli- valida gatoria a partire dal
3. Ripetizione di un esame PET al più
presto dopo 60 giorni.
No 4. Per le indicazioni seguenti: 1.8.2006 a. in cardiologia: – in una situazione documentata d’infarto e di sospetto di «hibernating myocardium» prima di un intervento (PTCA/CABG); – per confermare o escludere una ischemia in caso di malattie coronariche, documentate dal profilo angiografico, o in caso di anatomia complessa delle coronarie, p. es. dopo una rivascolarizzazione, oppure in caso di sospetto di disturbo microcircolatorio. b. in neurologia: – valutazione preoperatoria di tumori al cervello; – valutazione preoperatoria per la chirurgia di rivascolarizza- zione complessa in caso d’ischemia cerebrale; – investigazione di demenze su persone d’età inferiore agli
80 anni;
– in caso di epilessia focale resistente alla terapia. …
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