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AS 2006 3033

Decreto federale sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione

Decreto federale sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione

del 16 dicembre 20051

La Costituzione federale2 è modificata come segue:

Art. 48a3 cpv. 1 lett. b e c, nonché cpv. 3 1 Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligato- rietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare deter- minati Cantoni a parteciparvi: b. scuola, relativamente agli ambiti di cui all’articolo 62 capoverso 4; c. scuole universitarie cantonali;

3 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 61a Spazio formativo svizzero

1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive

competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. 2 La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collabo- razione reciproca mediante organi comuni e altre misure.

3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s’impegnano

altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professio- nale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

Art. 62 cpv. 2 e 4–6 2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. 4 Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore sco- lastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.

5 La Confederazione disciplina l’inizio dell’anno scolastico.

6 È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all’elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.

3 Nel tenore della modifica del 3 ott. 2003 (FF 2003 5745, 2005 849).

2005-1739 3033

Disposizioni costituzionali sulla formazione. DF RU 2006

Art. 63 Formazione professionale

1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.

2 In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell’offerta.

Art. 63a Scuole universitarie 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. 2 La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.

3 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a

garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell’autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. 4 Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competen- ze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l’organizzazione e le modalità del coordinamento. 5 Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall’una all’altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.

Art. 64 cpv. 1 e 2

1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione.

2 Può subordinare il suo sostegno in particolare all’assicurazione della qualità e al coordinamento.

Art. 64a Perfezionamento

1 La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.

2 Può promuovere il perfezionamento.

3 La legge ne determina i settori e i criteri.

Art. 65 cpv. 1 1 La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territo- rio e dell’ambiente in Svizzera.

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Disposizioni costituzionali sulla formazione. DF RU 2006

Art. 66, rubrica e cpv. 1 Sussidi all’istruzione 1 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all’istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l’armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.

Art. 674, rubrica e cpv. 2 Promozione dell’infanzia e della gioventù 2 A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 21 maggio 2006.5

2 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre

19766 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 21 maggio 2006.

8 agosto 2006 Cancelleria federale

4 Nel tenore della modifica del 3 ott. 2003 (FF 2003 5745, 2005 849).

5 FF 2006 6177 6 RS 161.1

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Disposizioni costituzionali sulla formazione. DF RU 2006

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