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AS 2006 3301

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza dell’UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale

del 27 aprile 2006

L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale (OFPr); ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’insegnamento della cultura generale per tutte le formazioni professionali di base. 2 È ammessa la deroga alla presente ordinanza in casi motivati, in presenza di par- ticolari esigenze secondo l’articolo 19 capoverso 2 OFPr.

Art. 2 Obiettivi

1 L’insegnamento della cultura generale permette di acquisire competenze fonda-

mentali per orientarsi nella vita e nella società e per superare sfide sia nella sfera privata sia in quella professionale.

2 Persegue in particolare:

a. lo sviluppo della personalità; b. l’integrazione sociale dell’individuo; c. la promozione delle capacità necessarie per imparare e per esercitare una professione; d. la promozione di conoscenze e competenze economiche, ecologiche, sociali e culturali che rendono la persona in formazione capace di contribuire allo sviluppo sostenibile; e. la realizzazione delle pari opportunità per le persone in formazione di entrambi i sessi e per le persone in formazione con biografie formative o esperienze culturali diverse. 3 Il compito di approfondire e applicare le competenze di base spetta a tutti i luoghi di formazione.

RS 412.101.241 1 RS 412.101

2006-1526 3301

Prescrizioni minime in materia di cultura generale RU 2006

Art. 3 Durata e dotazione oraria 1 L’insegnamento della cultura generale si estende a tutta la durata della formazione professionale di base.

2 La dotazione oraria minima comprende:

a. nella formazione professionale di base biennale: 240 lezioni; b. nella formazione professionale di base triennale: 360 lezioni; c. nella formazione professionale di base quadriennale: 480 lezioni.

Sezione 2: Programma quadro d’insegnamento e programma d’istituto

Art. 4 Programma quadro d’insegnamento Il programma quadro d’insegnamento determina gli obiettivi della formazione e le aree d’apprendimento della cultura generale e formula le condizioni quadro per: a. l’organizzazione dell’insegnamento della cultura generale nelle scuole pro- fessionali di base; b. la definizione delle tematiche del programma d’istituto.

Art. 5 Programma d’istituto 1 Il programma d’istituto concreta il programma quadro d’insegnamento. Esso tiene conto delle esigenze dei diversi campi professionali e della regione. 2 In esso sono stabilite le tematiche e la distribuzione oraria per la formazione pro- fessionale di base biennale, triennale e quadriennale. 3 Il programma d'istituto contiene le disposizioni d’esecuzione per la scuola profes- sionale concernenti la pianificazione, l’esecuzione, la valutazione e la garanzia della qualità della procedura di qualificazione. 4 In esso vengono coordinate la collaborazione interdisciplinare e quella tra i vari luoghi di formazione nel campo della cultura generale.

5 Il Cantone disciplina l’emanazione dei programmi d’istituto e ne garantisce la

qualità.

Sezione 3: Procedura di qualificazione

Art. 6 Oggetto In sede di procedura di qualificazione le persone in formazione dimostrano di aver raggiunto gli obiettivi della formazione concretati nel programma d’istituto.

Prescrizioni minime in materia di cultura generale RU 2006

Art. 7 Voci Il campo di qualificazione della cultura generale è composto dalle voci seguenti: a. per la formazione professionale di base triennale e quadriennale:

1. dalla nota scolastica,

2. dal lavoro d’approfondimento,

3. dall’esame finale;

b. per la formazione professionale di base biennale:

1. dalla nota scolastica,

2. dal lavoro d’approfondimento.

Art. 8 Nota finale 1 La nota finale per la procedura di qualificazione di cultura generale è data dalla media aritmetica, arrotondata a un decimale, delle voci di cui all’articolo 7. 2 Nella nota complessiva dell’attestato federale di capacità o del certificato federale di formazione pratica, essa conta almeno per il 20 per cento.

Art. 9 Nota scolastica

1 Con la nota scolastica viene valutata la competenza acquisita dalle persone in

formazione in tutte le aree d’apprendimento relative alla cultura generale durante l’intero periodo della formazione professionale di base.

2 Il programma d’istituto regola la forma e la periodicità della valutazione.

Art. 10 Lavoro d’approfondimento 1 Il lavoro d’approfondimento viene eseguito durante l’ultimo anno della formazione professionale di base.

2 Nell’ambito del lavoro d’approfondimento le persone in formazione applicano le

competenze acquisite nel campo della cultura generale. 3 Nell’assegnazione dei compiti e nella valutazione si tiene conto delle particolari esigenze della formazione professionale di base biennale. 4 La valutazione verte sul processo di elaborazione, sul prodotto e sulla presenta- zione del lavoro d’approfondimento.

5 Il programma d’istituto regola la procedura e i criteri della valutazione.

6 La persona in formazione che non consegna il lavoro d’approfondimento non è

ammessa all’esame finale.

Prescrizioni minime in materia di cultura generale RU 2006

Art. 11 Esame finale 1 L’esame finale si svolge durante l’ultimo semestre della formazione professionale di base. 2 Accerta il raggiungimento degli obiettivi della formazione concretati nel program- ma d’istituto.

3 Può svolgersi in forma orale oppure scritta.

4 Il programma d’istituto ne disciplina la procedura.

5 In caso di assenza ingiustificata di una persona in formazione all’esame finale o in caso di non ammissione allo stesso, la qualificazione nella cultura generale richiesta per la conclusione della formazione professionale di base non è data e il relativo campo di qualificazione deve essere ripetuto.

Art. 12 Passaggio dai corsi per la maturità professionale 1 Chi passa dai corsi per la maturità professionale a quelli di cultura generale prima dell’ultimo anno di formazione professionale di base, deve assolvere l’intera proce- dura di qualificazione. La nota scolastica concerne il periodo durante il quale sono stati seguiti i corsi di cultura generale presso la scuola professionale.

2 Qualora il passaggio avvenga durante l’ultimo anno di formazione, la nota del

lavoro interdisciplinare conta come nota del lavoro di approfondimento. Se manca tale valutazione, la nota finale di cultura generale corrisponde a quella ottenuta nell’esame finale. Non viene attribuita alcuna nota scolastica. 3 Chi ha frequentato il corso di maturità professionale e sostenuto l’esame finale è dispensato dalla materia cultura generale e ottiene una menzione in tal senso nella pagella scolastica.

Art. 13 Ripetizioni

1 La procedura di qualificazione può essere ripetuta due volte.

2 Se, in caso di ripetizione, l’interessato non frequenta più la scuola professionale o la frequenta di nuovo per meno di un anno, la nota scolastica e la nota del lavoro di approfondimento mantengono la loro validità. 3 Se la persona in formazione ripete per almeno un altro anno il corso di cultura generale, per la nota scolastica valgono solo le nuove note ottenute.

Art. 14 Dispense 1 È dispensato dal seguire i corsi di cultura generale chi assolve una seconda forma- zione professionale di base oppure chi dispone di una qualifica equivalente per la cultura generale con relativo certificato rilasciato da una scuola di cultura generale. La dispensa è iscritta nella pagella scolastica.

Prescrizioni minime in materia di cultura generale RU 2006

2 Le persone ammesse alla procedura di qualificazione senza avere assolto una

formazione professionale di base regolare e che non possono provare di avere rag- giunto gli obiettivi della formazione in materia di cultura generale, eseguono la procedura di qualificazione per le voci lavoro d’approfondimento ed esame finale.

3 Le persone che hanno assolto una formazione professionale di base biennale con

certificato federale di formazione pratica hanno diritto alla convalida di almeno 120 lezioni di cultura generale in caso di passaggio a una formazione professionale di base triennale o quadriennale.

Sezione 4: Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell’insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base

Art. 15 Nomina e organizzazione

1 L’UFFT nomina una Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell’inse-

gnamento della cultura generale nella formazione professionale di base.

2 La Commissione è composta di:

a. un rappresentante della Confederazione; b. due rappresentanti dei Cantoni; c. due rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro; d. due rappresentanti degli insegnanti di cultura generale; e. due rappresentanti della Conferenza svizzera dei direttori delle scuole pro- fessionali di base; f. due rappresentanti di istituti di formazione per insegnanti di cultura generale.

3 Per la composizione della Commissione sono adeguatamente presi in considera-

zione le regioni linguistiche e i sessi.

4 La Commissione si autocostituisce e regola la propria organizzazione.

5 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno

19962 sulle commissioni.

Art. 16 Compiti 1 La Commissione verifica periodicamente l’importanza e l’attualità del programma quadro d’insegnamento di cultura generale.

2 Sottopone all’UFFT proposte di aggiornamento.

2 RS 172.31

Prescrizioni minime in materia di cultura generale RU 2006

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento del 1° gennaio 1997 concernente la cultura generale agli esami finali di tirocinio nelle professioni dell’industria e delle arti e mestieri è abrogato.

Art. 18 Adeguamento dei programmi d’istituto esistenti I programmi d’istituto esistenti sono adeguati alla presente ordinanza e al program- ma quadro d’insegnamento entro il 31 dicembre 2008.

Art. 19 Disposizione transitoria Le disposizioni relative alla procedura di qualificazione sono applicabili soltanto con l’entrata in vigore dei programmi d’istituto.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2006.

27 aprile 2006 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: La direttrice, Ursula Renold

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