AS 2006 3345
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei
Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei
Modifica dell’Accordo1 Conclusa il 13 giugno 2005 Entrata in vigore mediante scambio di note il 17 maggio 2006
Traduzione2
Art. I paragrafo 1 lettera a … a) «Autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’avia- zione civile e, per il Canada, il Ministro dei trasporti e l’Ente governativo dei trasporti canadese o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità;
Art. II 1. Ciascuna Parte accorda all’altra i seguenti diritti per l’effettuazione dei servizi aerei internazionali ad opera dell’impresa o delle imprese di trasporti aerei designate dall’altra Parte: a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; b) il diritto di effettuare sul suo territorio scali non commerciali; c) il diritto, nella misura in cui il presente Accordo lo consente, di effettuare sul suo territorio scali lungo le linee indicate nell’Accordo medesimo, al fine d’imbarcare e sbarcare, nel traffico internazionale, passeggeri e merci, inclu- si invii postali, separatamente o in modo combinato. 2. Le imprese di ciascuna Parte che svolgono servizi aerei regolari, oltre a quelle designate in virtù dell’articolo III del presente Accordo, sono parimenti abilitate a esercitare i diritti stabiliti al paragrafo 1 a) e b) del presente articolo.
3. Nessun disposto del paragrafo 1 del presente articolo conferisce alle imprese
designate di una Parte il diritto d’imbarcare, sul territorio dell’altra Parte, passeggeri, bagagli, merci e invii postali per trasportarli, dietro rimunerazione o in esecuzione di un contratto di locazione, in un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
1 RS 0.748.127.192.32
2 Dal testo originale francese (RO 2006 3345).
2003-1498 3345
Trasporti aerei. Acc. con il Canada RU 2006
Art. III paragrafo 1 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare, mediante nota diplomatica, una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio, per detta Parte, dei servizi convenuti sulle linee indicate, di ritirare una designazione oppure di designare un’altra impresa di trasporti aerei in vece di quella precedentemente designata.
Art. V 1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti fra i territori delle Parti.
2. L’impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi
dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.
3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto
corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate. 4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti nel traffico interna- zionale fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Stati terzi deve essere esercitato secondo i principi generali di sviluppo normale che le due Parti riconoscono e alla condizione che la capacità sia adeguata: a) alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa; b) alla domanda di traffico delle regioni attraverso le quali passano i servizi, considerati i servizi locali e regionali; c) ai requisiti d’impiego dei servizi di trasporto aereo di lungo corso. 5. Sempre che non sia stato convenuto altrimenti, nessuna Parte impone unilateral- mente all’impresa designata dall’altra Parte limitazioni riguardo a capacità, frequen- ze o al tipo di aeromobile utilizzato in relazione con servizi aerei su alcune delle linee indicate nell’Allegato al presente Accordo. Qualora una Parte ritenga che il servizio aereo proposto o effettuato da un’impresa designata dell’altra Parte pregiu- dichi ingiustificatamente i servizi convenuti offerti dalla propria impresa designata, può chiedere consultazioni in virtù dell’articolo XIV del presente Accordo.
Art. VI 1. Le leggi i regolamenti e le procedure di una Parte che disciplinano, sul suo terri- torio, l’entrata, la sosta e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale nonché l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili, devono essere rispettati dall’impresa o dalle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza su tale territorio. 2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano, sul suo territorio, le for- malità di entrata, uscita e transito di passeggeri, le formalità di emigrazione e immi- grazione nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, devono essere rispettati dall’im- presa o dalle imprese designate dell’altra Parte e dagli equipaggi, dai passeggeri,
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dalle merci e dagli invii postali in transito, all’arrivo, all’uscita e durante la perma- nenza sul territorio di quest’altra parte. 3. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata sono sottoposti solamente a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe. 4. Nessuna Parte attribuisce alle le proprie imprese, rispetto a quelle designate dell’altra, una posizione di favore quanto all’applicazione delle leggi e dei regola- menti menzionati nel presente articolo.
Art. VIbis 1. Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto inter- nazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. 2. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto interna- zionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Con- venzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 19704, della Conven- zione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, con- chiusa a Montreal il 23 settembre 19715, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19886 e di ogni altra convenzione multilaterale relativa alla sicurezza dell’aviazione civile alla quale le Parti aderiscono. 3. Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicu- rezza dell’aviazione civile. 4. Le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro terri- torio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 5. Ciascuna Parte conviene che ai propri esercenti di aeromobili possa essere impo- sto di rispettare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la cui osservanza è richiesta al momento
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
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dell’entrata, dell’uscita o durante la permanenza sul territorio dell’altra Parte. Cia- scuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeg- geri, dei membri degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco e il carico.
6. Ciascuna Parte esamina inoltre di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale
dall’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia. 7. In caso di cattura illecita o minaccia di cattura illecita di aeromobili civili o di qualsiasi altro atto illecito diretto contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti collaborano facilitando le comunicazioni e adottando tutti i provvedi- menti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza all’atto illecito o alla minac- cia di atto illecito. 8. Una Parte, se ha seri motivi di ritenere che l’altra Parte deroghi dalle disposizioni del presente articolo, può chiedere l’immediato svolgimento di consultazioni. L’in- capacità di giungere ad una soluzione soddisfacente rappresenta un motivo giusti- ficato per invocare l’articolo VI del presente Accordo.
Art. VII 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere o convalidare questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Ciascuna Parte si riserva tutta- via il diritto di non riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall’altra Parte. 2. Se i diritti o le condizioni dei certificati, dei brevetti e delle licenze indicati al precedente paragrafo 1, rilasciati dalle autorità aeronautiche di una Parte a una persona, un’impresa designata oppure un aeromobile che esercita i servizi aerei convenuti, ammettono una differenza rispetto agli standard indicati nella Conven- zione e questa differenza è stata comunicata all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, le autorità aeronautiche dell’altra Parte possono chiedere consulta- zioni con le autorità aeronautiche della prima Parte, conformemente alle disposizioni dell’articolo XIV del presente Accordo, per ottenere precisazioni sulla pratica in questione. 3. Ciascuna Parte può domandare in qualsiasi momento consultazioni sugli standard di sicurezza applicati dall’altra Parte per i suoi impianti aeroportuali, i suoi equipag- gi, i suoi aeromobili e l’esercizio delle imprese designate. Se dopo siffatte consulta- zioni tecniche una Parte constata che in questi campi l’altra Parte non osserva stan- dard di sicurezza corrispondenti almeno agli standard che possono essere stabiliti in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra queste constatazioni e i passi ritenuti necessari per soddisfare tali standard minimi, e l’altra Parte adotta le corrispondenti misure correttive. Se quest’ultima Parte non adotta entro un tempo ragionevole misure adatte, si applicano le disposizioni dell’articolo IV.
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Art. VIII 1. Gli aeroporti, le aerovie, i servizi di controllo del traffico e della navigazione aerea, i servizi di sicurezza dell’aviazione e tutte le altre installazioni e servizi con- nessi che vengono forniti nel territorio di una Parte devono essere messi a disposi- zione di tutte le imprese di trasporti aerei, senza che una qualsiasi impresa sia favo- rita rispetto a un’impresa dell’altra Parte che effettua servizi aerei internazionali analoghi. 2. La fissazione e la riscossione di diritti e tasse applicati nel territorio di una Parte a un’impresa dell’altra Parte per l’utilizzazione di aeroporti, aerovie, servizi di con- trollo del traffico e della navigazione aerea, servizi di sicurezza dell’aviazione e altre installazioni e servizi connessi, devono essere eque e ragionevoli e avvenire senza discriminazioni illegittime. Tali diritti e tasse applicati a un’impresa dell’altra Parte devono essere fissati a condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favore- voli accordate a una qualunque altra impresa che offre servizi aerei internazionali paragonabili al momento in cui i diritti e le tasse sono esigibili.
3. Ciascuna Parte incoraggia le consultazioni fra le sue autorità competenti che
fissano i costi e le imprese di trasporti aerei che fanno ricorso alle prestazioni e alle installazioni o, per quanto possibile, per il tramite delle associazioni e delle organiz- zazioni che rappresentano tali imprese. Agli utilizzatori deve essere dato un preav- viso ragionevole in merito a tutti i progetti di modifica delle tasse di utilizzazione dei servizi, per consentire loro di esprimere il loro punto di vista prima che le modi- fiche siano rese esecutive.
Art. XI 1. Le tariffe per il trasporto sui servizi convenuti da e verso il territorio dell’altra Parte sono fissate tra le imprese designate in base alle forze di mercato, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi in particolare le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese designate e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato. 2. Le tariffe menzionate nel paragrafo 1 possono essere fissate singolarmente o, a discrezione dell’impresa designata o delle imprese designate, mediante convenzione comune o mediante convenzione con altre imprese. Ciascuna impresa designata è responsabile della giustificazione economica delle proprie tariffe unicamente nei confronti delle proprie autorità aeronautiche. 3. Ove ciò sia richiesto, le tariffe vanno presentate alle autorità aeronautiche delle due Parti e le autorità devono riceverle almeno un (1) giorno prima della data previ- sta per la loro entrata in vigore. Dette autorità esaminano prontamente e con benevo- lenza le domande per notificazioni a breve termine, in particolare se lo scopo è un allineamento a una tariffa già presentata o se si tratta di introdurre modifiche tariffali risultanti da circostanze che esulano dall’ambito di influenza dell’impresa o delle imprese designate. Un’impresa designata che ha stabilito singolarmente una tariffa, al momento di sottoporre la domanda trasmette all’impresa designata o alle imprese designate dell’altra Parte una copia della tariffa presentata.
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4. Le imprese designate possono vendere titoli di trasporto per i servizi convenuti conformemente alle tariffe proposte a partire dalla data di presentazione, a condi- zione che tutte le vendite siano valide per trasporti che non si effettuano prima della data proposta per l’entrata in vigore delle tariffe e queste ultime indichino chiara- mente che sono valide fatta salva l’approvazione da parte del Governo. 5. Se non sono d’accordo con una tariffa proposta, le autorità aeronautiche di una Parte lo comunicano entro dieci (10) giorni dalla data in cui l’hanno ricevuta alle autorità aeronautiche dell’altra Parte e all’impresa designata interessata. Qualora le autorità aeronautiche abbiano accettato un termine più breve per la presentazione di una tariffa, esse possono anche convenire che il termine entro il quale deve essere comunicata la non approvazione può essere inferiore a dieci (10) giorni. 6. Se non sono d’accordo con una tariffa in vigore, le autorità aeronautiche di una Parte devono informarne le autorità aeronautiche dell’altra Parte e l’impresa desi- gnata interessata. 7. Se una comunicazione sulla non approvazione ha avuto luogo secondo i paragrafi 5 o 6 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto tale comuni- cazione ne notificano il ricevimento entro dieci (10) giorni, indicando se sono d’ac- cordo o no. La presa di contatto di cui al presente articolo può avvenire mediante lettera o qualsiasi genere di trasmissione elettronica che consenta di stampare testi.
8. Nessuna tariffa entra o rimane in vigore se:
a) è applicabile al trasporto fra i territori delle Parti e le autorità aeronautiche delle due Parti non l’approvano; b) è applicabile al trasporto fra il territorio dell’altra Parte e uno Stato terzo e le autorità aeronautiche di quest’altra Parte non l’approvano. 9. L’impresa designata o le imprese designate di una Parte hanno il diritto di alli- nearsi, in tempi opportuni, a qualunque tariffa di traffico di linea legittima accessi- bile pubblicamente per un trasporto fra i territori delle due Parti, su una base che, senza essere necessariamente uguale, è per lo più equivalente quanto alla linea, al tipo di aeromobile e alle condizioni e agli standard delle prestazioni. Nello stesso modo, ciascuna delle imprese designate ad una o dall’altra Parte ha il diritto di allinearsi, entro tempo utile, a qualunque tariffa per il trasporto fra il territorio dell’altra Parte e uno Stato terzo, a condizione che la tariffa risultante non sia inferi- ore ad alcuna tariffa di un’impresa di trasporti aerei che opera su questo mercato godendo della terza o quarta libertà. 10. Le tariffe che sono state fissate conformemente ai disposti del presente articolo rimangono in vigore fino a quando non sono fissate nuove tariffe conformemente a detti disposti. Tuttavia, in virtù del presente paragrafo, esse non possono restare in vigore più di dodici (12) mesi oltre la data in cui avrebbero altrimenti cessato di avere effetto. 11. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alle tariffe. Dette consultazioni, che possono essere verbali o scritte, hanno luogo entro quindici (15) giorni a decorrere dalla ricezione della domanda, sempre che non sia stato convenuto altrimenti fra le autorità aeronautiche.
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12. Le autorità aeronautiche delle due Parti si adoperano per assicurarsi che le
tariffe imposte e riscosse corrispondano alle tariffe legalmente in vigore.
Art. XIII Le Parti agiscono in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione tra il Canada e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Berna il 20 agosto 19767 e di ogni convenzione successiva o modifica che vi possa essere apportata, in relazione all’esercizio di aeromobili nel traffico aereo internazionale.
Art. XIXbis 1. Le disposizioni contenute negli articoli VI (applicabilità delle leggi), VII (diretti- ve sulla sicurezza tecnica, certificati e autorizzazioni), VIbis (sicurezza dell’aviazione), VIII (utilizzazione degli aeroporti e di altre installazioni), IX (stati- stiche), X (dazi e altri emolumenti), XII (vendita e trasferimento degli introiti, rap- presentanti delle imprese), XIII (imposizione fiscale) e XIV (consultazioni) del presente Accordo sono applicabili anche ai voli charter effettuati da un’impresa di una Parte verso il territorio dell’altra Parte, nonché alle imprese che effettuano questi voli. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non riguardano le leggi e le ordinanze nazionali che regolamentano il diritto per le imprese di effettuare voli charter, né la gestione delle imprese o di terzi che partecipano all’organizzazione di tali attività.
7 RU 1977 1526. Vedi ora la Conv. del 5 mag, 1997 (RS 0.672.923.21).
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Allegato
Tavole delle linee Sezione I La seguente linea può essere servita in una o nell’altra direzione o in entrambe le direzioni da una o più imprese di trasporti aerei designate dal governo della Sviz- zera:
Punti in Svizzera Punti di scalo intermedi Punti in Canada Punti al di là
Ogni punto Ogni punto Ogni punto Ogni punto o tutti i punti o tutti i punti o tutti i punti o tutti i punti
Note 1. Su una parte delle linee o su tutte le linee, ciascun punto intermedio di scalo e/o ciascun punto al di là può essere tralasciato, a condizione che tutte le linee inizino o terminino in Svizzera. I punti in Canada possono essere serviti singolarmente o in combinazione. 2. Sui punti intermedi di scalo e i punti in Canada sono disponibili solamente diritti di transito e diritti propri di scalo. Fra i punti in Canada non sono disponibili diritti di scalo intermedio. L’impresa o le imprese designate dalla Svizzera possono, in ogni punto sulle linee indicate e a propria discrezione, trasferire traffico fra i propri aeromobili senza limitazione in relazione al tipo e al numero di aeromobili, a condi- zione che, nel volo di andata, il trasporto al di là di questo punto rappresenti una continuazione del volo in partenza dalla Svizzera e che, nel volo di ritorno, il tra- sporto a destinazione della Svizzera sia una continuazione del volo in partenza da questo punto, e a condizione che tutti i voli interessati dal trasferimento abbiano la Svizzera come punto di partenza iniziale o come punto di destinazione finale. 3. Fatte salve le esigenze di carattere regolamentare normalmente applicate dalle autorità aeronautiche del Canada in relazione a tali servizi di trasporto, ciascuna impresa designata dalla Svizzera può stipulare accordi di collaborazione allo scopo di: a) offrire i servizi di trasporto convenuti in code-share sulle linee indicate (cioè, vendere titoli di trasporto con il proprio codice) su voli offerti da una o più imprese di trasporti aerei della Svizzera, del Canada o di uno Stato terzo; b) trasportare traffico con il codice di una qualunque altra impresa autorizzata dalle autorità aeronautiche del Canada a vendere titoli di trasporto con il proprio codice su voli effettuati da quest’impresa designata dalla Svizzera. I trasporti effettuati fra punti in Canada sulla base di un code-share sono limitati a voli effettuati da una o più imprese autorizzate dalle autorità aeronautiche del Cana- da a offrire servizi fra punti situati in Canada, e tutti i voli effettuati fra punti in Canada con il codice dell’impresa o delle imprese designate dalla Svizzera sono offerti solamente nel quadro di viaggi internazionali.
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Tutte le imprese che stipulano un accordo di code-share devono disporre delle necessarie autorizzazioni applicabili alle linee interessate. Le autorità aeronautiche del Canada non possono rifiutare a una o più imprese di trasporti aerei designate dalla Svizzera l’autorizzazione ad effettuare trasporti sulla base di un accordo di code-share come quello indicato al precedente paragrafo 3a) adducendo come motivo il fatto che l’impresa o le imprese che esercitano l’aero- mobile non hanno ottenuto dal Canada l’autorizzazione a trasportare traffico con il codice dell’impresa o delle imprese designate dalla Svizzera.
Sezione II La seguente linea può essere servita in una o nell’altra direzione o in entrambe le direzioni da una o più imprese di trasporti aerei designate dal governo del Canada:
Punti in Canada Punti di scalo intermedi Punti in Svizzera Punti al di là
Ogni punto Ogni punto Ogni punto Ogni punto o tutti i punti o tutti i punti o tutti i punti o tutti i punti
Note 1. Su una parte delle linee o su tutte le linee, ciascun punto intermedio di scalo e/o ciascun punto al di là può essere tralasciato, a condizione che tutte le linee inizino o terminino in Canada. I punti in Svizzera possono essere serviti singolarmente o in combinazione. 2. Sui punti intermedi di scalo e i punti in Svizzera sono disponibili solamente diritti di transito e diritti propri di scalo. Fra i punti in Svizzera non sono disponibili diritti di scalo intermedio. L’impresa o le imprese designate dal Canada possono, in ogni punto sulle linee indicate e a propria discrezione, trasferire traffico fra i propri aeromobili senza limitazione in relazione al tipo e al numero di aeromobili, a condi- zione che, nel volo di andata, il trasporto al di là di questo punto rappresenti una continuazione del volo in partenza dal Canada e che, nel volo di ritorno, il trasporto a destinazione del Canada sia una continuazione del volo in partenza da questo punto, e a condizione che tutti i voli interessati dal trasferimento abbiano il Canada come punto di partenza iniziale o come punto di destinazione finale. 3. I diritti di traffico nella quinta libertà possono essere esercitati fra Zurigo o Gine- vra (o entrambe) e i seguenti punti scelti dal Canada: a) quattro punti nei seguenti paesi: Polonia, Ungheria, Austria e Iugoslavia, b) cinque punti in Asia, incluso un punto o punti in India; e al di là fino al Canada, c) un punto in Kenia e quattro punti in Africa, a sud del tropico del Cancro. Per ciascun punto al di là, i diritti di traffico nella quinta libertà non possono essere esercitati contemporaneamente da Zurigo e da Ginevra. 4. Fatte salve le esigenze di carattere regolamentare normalmente applicate dalle autorità aeronautiche della Svizzera in relazione a tali servizi di trasporto, ciascuna impresa designata dal Canada può stipulare accordi di collaborazione allo scopo di:
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a) offrire i servizi di trasporto convenuti in code-share sulle linee indicate (cioè, vendere titoli di trasporto con il proprio codice) su voli offerti da una o più imprese di trasporti aerei del Canada, della Svizzera o di uno Stato terzo; b) trasportare traffico con il codice di una qualunque altra impresa autorizzata dalle autorità aeronautiche della Svizzera a vendere titoli di trasporto con il proprio codice su voli effettuati da quest’impresa designata dal Canada. I trasporti effettuati fra punti in Svizzera sulla base di un code-share sono limitati a voli effettuati da una o più imprese autorizzate dalle autorità aeronautiche della Svizzera a offrire servizi fra punti situati in Svizzera, e tutti i voli effettuati fra punti in Svizzera con il codice dell’impresa o delle imprese designate dal Canada sono offerti solamente nel quadro di viaggi internazionali. Tutte le imprese che stipulano un accordo di code-share devono disporre delle necessarie autorizzazioni applicabili alle linee interessate. Le autorità aeronautiche della Svizzera non possono rifiutare a una o più imprese di trasporti aerei designate dal Canada l’autorizzazione ad effettuare trasporti sulla base di un accordo di code-share come quello indicato al precedente paragrafo 4a) addu- cendo come motivo il fatto che l’impresa o le imprese che esercitano l’aeromobile non hanno ottenuto dalla Svizzera l’autorizzazione a trasportare traffico con il codi- ce dell’impresa o delle imprese designate dal Canada.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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