AS 2006 3363
Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)
Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)
Modifica del 5 luglio 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sulle tasse LDDS del 20 maggio 19871 è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS, Oem LDDS)
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della legge e dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché della Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.
Art. 1a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.
2006-1901 3363
Ordinanza sulle tasse LDDS RU 2006
Art. 2 rubrica nonché cpv. 1 e 3 Concerne soltanto il testo francese 1 È tenuto a pagare una tassa chi sollecita una decisione o una prestazione ai sensi dell’articolo 1. Le spese sono calcolate a parte.
3 Abrogato
Art. 3 Determinazione delle tasse 1 Se non è prevista un’aliquota speciale, le tasse sono calcolate in funzione del tempo impiegato.
2 La tariffa oraria varia da 100–350 franchi a seconda delle conoscenze speciali
necessarie.
Art. 4 Supplemento Per le decisioni e le prestazioni che, su domanda, sono fornite d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento della tassa di base.
Art. 5–8 Abrogati
Art. 9 Incasso 1 Le tasse possono essere riscosse anticipatamente, contro rimborso o dietro fattura- zione. 2 All’estero le tasse vanno pagate anticipatamente nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le tasse possono essere riscosse in un’altra valuta. 3 Il corso del cambio di cui al capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomati- che e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.
Art. 9a Tasse cantonali Per le tasse cantonali, la procedura è retta dal diritto cantonale.
Art. 10 e 11 Abrogati
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Titolo prima dell’art. 12 Concerne soltanto il testo francese
Art. 12 rubrica, cpv. 1 periodo introduttivo, cpv. 1bis e 2–5 Concerne soltanto il testo francese 1, 1bis, 2–4 Concerne soltanto il testo francese
5 Per le decisioni e le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva una tassa di gruppo unitaria. Essa ammonta al massimo a dodici tasse singole.
Titolo prima dell’art. 13 Concerne soltanto il testo francese
Art. 13 e 14 Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 15 Concerne soltanto il testo francese
Art. 15 Concerne soltanto il testo francese
Art. 16 cpv. 2 e 3 periodo introduttivo
2 Concerne soltanto il testo francese
3 D’intesa con il DFAE, può assoggettare alla tassa i titolari di passaporti ufficiali se questi ultimi sono stati rilasciati: ...
II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2007.
5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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