AS 2006 3371
Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni dell'Ufficio federale di giustizia
Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia (Ordinanza sugli emolumenti UFG, Oem UFG)
del 5 luglio 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Art. 1 Principio ed eccezioni relativi al campo d’applicazione 1 L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni: a. perizie e informazioni su questioni giuridiche; b. informazioni da registri.
2 La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:
a. dell’Ufficio federale del registro del commercio; b. dell’Ufficio federale dello stato civile; c. del casellario giudiziale centrale svizzero; d. dell’UFG fondate sulla legge del 17 dicembre 20042 sulla trasparenza.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.
2 La tariffa oraria varia da 100–250 franchi a seconda delle conoscenze speciali
necessarie.
RS 172.041.14
2006-1900 3371
Ordinanza sugli emolumenti UFG RU 2006
Art. 4 Supplemento Per le prestazioni dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza, l’UFG può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emo- lumento.
Art. 5 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 30 ottobre 19854 sulle tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2007.
5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RU 1985 1699, 1993 1260, 1999 3480