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AS 2006 3375

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

del 12 dicembre 2005

La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 marzo 20011 sul personale del settore dei PF (OPers PF), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Si applica agli assistenti e ai collabo- ratori scientifici. 2 Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori con qualifica accademica a cui incombono prevalentemente compiti infrastrutturali.

Art. 2 Applicazione dell’ordinanza sul personale del settore dei PF Se non altrimenti disposto nella presente ordinanza, le condizioni di assunzione sono rette dall’OPers PF.

Art. 3 Classificazione della funzione 1 La classificazione della funzione è effettuata conformemente all’allegato A della presente ordinanza e verte sulla griglia delle funzioni del settore dei PF.

2 Per un cambiamento di funzione e di livello di funzione il servizio competente

deve inoltrare una domanda al settore infrastrutturale Personale.

Art. 4 Tasso di occupazione Il tasso di occupazione di dottorandi e assistenti scientifici I non può essere inferiore al 60 per cento.

RS 172.220.113.11 1 RS 172.220.113

2006-2029 3375

Personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo RU 2006

Sezione 2: Assistenti

Art. 5 Categorie e condizioni di assunzione 1 Possono essere assunte quali assistenti ausiliari anche persone senza titolo di studio universitario.

2 Possono essere assunti quali assistenti in particolare:

a. i dottorandi ai sensi dell’ordinanza del 16 dicembre 20002 sul dottorato del PF di Zurigo; b. i postdottorandi.

3 Possono essere assunti quali assistenti in capo I:

a. i titolari di un dottorato con, di norma, almeno due anni di esperienza profes- sionale; b. i titolari di un diploma universitario con, di norma, almeno cinque anni di esperienza professionale e che vantano conoscenze specifiche particolarmen- te approfondite. 4 Possono essere assunte quali assistenti in capo II le persone di cui al capoverso 3 lettere a e b con, di norma, almeno tre anni supplementari di esperienza professio- nale. 5 L’assunzione ai sensi dei capoversi 2 a 4 presuppone un titolo di studio universita- rio riconosciuto dal PF di Zurigo.

Art. 6 Stipendio

1 Gli assistenti ausiliari sono retribuiti a ore.

2 Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

a. dottorandi: aliquote fisse dal 1o al 3o anno (Allegato B); b. postdottorandi: aliquote fisse dal 1o al 3o anno (Allegato B); c. assistenti in capo I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 26 OPers PF e adeguato annualmen- te in base alla valutazione delle prestazioni.

3 Le aliquote di cui al capoverso 2 lettere a e b sono fissate dalla direzione.

Art. 7 Durata dell’impiego (art. 20 OPers PF) 1 Gli assistenti di cui all’articolo 5 capoverso 2 sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

2 Gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

2 RS 414.133.1

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3 La durata massima dell’impiego è di dodici anni. Una persona può essere riassunta a tempo determinato ai sensi della presente ordinanza soltanto dopo un periodo d’interruzione di almeno tre anni. 4 La durata massima dell’impiego può essere superata durante la fase di preparazio- ne al pensionamento dei professori preposti. La direzione disciplina i dettagli. 5 Soltanto la direzione può, su richiesta della relativa direzione del dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.

Art. 8 Subordinazione gerarchica 1 Gli assistenti di cui all’articolo 5 capoversi 2 a 4 sono subordinati a un professore del PF di Zurigo. 2 In caso di assegnazione a un istituto, un dipartimento o a un’altra unità del PF di Zurigo, è considerato superiore gerarchico il relativo direttore.

Art. 9 Compiti 1 Gli assistenti ausiliari svolgono compiti di supporto alle attività di insegnamento e/o ricerca. 2 I dottorandi lavorano alla propria tesi e al progetto di ricerca sul quale si fonda la tesi e ampliano e approfondiscono le proprie conoscenze specifiche. Assumono inoltre compiti legati alle attività di insegnamento e di fornitura di servizi generali. 3 I postdottorandi conducono lavori di ricerca propri e partecipano a progetti di ricerca. Assumono inoltre compiti importanti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico. 4 Gli assistenti in capo I e II assumono compiti direttivi legati alle attività di prepa- razione, di organizzazione e di realizzazione di progetti di ricerca che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico. Inoltre svolgono compiti amministrativi e infrastrutturali e godono di reputazione accademica sul piano nazionale e internazionale.

Art. 10 Attività scientifica autonoma e perfezionamento (art. 15 cpv. 1 legge del 4 ott. 19913 sui PF) 1 Gli assistenti di cui all’articolo 5 capoversi 2 a 4 possono svolgere lavori di dotto- rato o di abilitazione, collaborare a progetti scientifici e partecipare a corsi di perfe- zionamento universitario. 2 Concordano con il proprio superiore l’attività scientifica autonoma e il perfezio- namento. 3 Per gli assistenti la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.

3 RS 414.110

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Sezione 3: Collaboratori scientifici assunti a tempo determinato

Art. 11 Definizione e categorie 1 Possono essere assunti a tempo determinato scienziati ai sensi degli articoli 19 capoverso 2 lettera d e 20 capoverso 4 OPers PF con qualifica universitaria ricono- sciuta se svolgono una funzione analoga a quella di un assistente, senza tuttavia ambire al dottorato, e se partecipano a progetti di insegnamento e ricerca.

2 Sono previste le categorie seguenti:

a. assistenti scientifici I e II; b. collaboratori scientifici I.

Art. 12 Condizioni di assunzione 1 Possono essere assunti come assistenti scientifici I i titolari di un diploma universi- tario senza esperienza professionale.

2 Possono essere assunti come assistenti scientifici II:

a. i titolari di un dottorato; b. i titolari di un diploma universitario con, di norma, almeno tre anni di espe- rienza professionale e che vantano conoscenze specifiche corrispondenti. 3 Possono essere assunte come collaboratori scientifici I le persone di cui al capover- so 2 con, di norma, almeno due anni supplementari di esperienza professionale. 4 Per la classificazione della funzione e per i compiti dei collaboratori scientifici assunti a tempo determinato si applicano per analogia gli articoli 4 e 9.

Art. 13 Stipendio Lo stipendio è determinato nel modo seguente: a. assistenti scientifici I: aliquote fisse dal 1o al 3o anno (Allegato B); b. assistenti scientifici II: aliquote fisse dal 1o al 3o anno (Allegato B); c. collaboratori scientifici I: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 27 OPers PF e adeguato annualmen- te in base alla valutazione delle prestazioni.

Art. 14 Limitazione nel tempo e tramutazione in un impiego a tempo indeterminato 1 La durata massima dell’impiego è di nove anni. Una persona può essere riassunta a tempo determinato ai sensi della presente ordinanza soltanto dopo un periodo d’interruzione di almeno tre anni. 2 La durata massima dell’impiego può essere superata durante la fase di preparazio- ne al pensionamento dei professori preposti. La direzione disciplina i dettagli.

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3 Soltanto la direzione può, su richiesta della relativa direzione del dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.

Art. 15 Perfezionamento 1 D’intesa con il superiore gerarchico, i collaboratori scientifici assunti a tempo determinato possono partecipare a corsi di perfezionamento universitario. 2 Per i collaboratori scientifici la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.

Sezione 4: Collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato

Art. 16 Definizione e categorie 1 Possono essere assunti a tempo indeterminato scienziati con qualifica accademica riconosciuta per compiti legati all’insegnamento, alla ricerca e alla fornitura di servizi.

2 Sono previste le categorie seguenti:

a. collaboratori scientifici superiori; b. senior scientist I e II. 3 I senior scientist II sono persone che, oltre alla qualifica di cui al capoverso 1:

a. sono riconosciute internazionalmente ed entrano in considerazione, secondo i criteri internazionali, per una cattedra; o b. sono professori titolari del PF di Zurigo.

Art. 17 Classificazione della funzione e compiti 1 I collaboratori scientifici superiori partecipano alle attività di insegnamento, di ricerca e di assistenza agli studenti e forniscono supporto sul piano amministrativo o tecnico. 2 I senior scientist I e II dirigono un settore d’insegnamento o di ricerca o un gruppo di ricerca. 3 La classificazione della funzione di senior scientist II compete alla direzione.

Art. 18 Stipendio Per la determinazione e l’evoluzione dello stipendio si applicano gli articoli 26 a 28 OPers PF.

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Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 4 dicembre 20014 sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo è abrogata.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2006.

12 dicembre 2005 In nome della direzione del PF di Zurigo: Il presidente, Ernst Hafen Il delegato, Peter Kottusch

4 RU 2002 564

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Allegato A (art. 3 cpv. 1)

Denominazioni delle funzioni

Ordinanza PFZ-PFL5 Griglia delle funzioni del settore dei PF6 Denominazione della funzione PF Codice Codice come Livello di di Zurigo superiore funzione

Assistente Assistente scientifico Dottorando 1011 06 Collaboratore scientifico e collaboratore Postdottorando 1022 08 scientifico superiore Assistente in capo I 1023 09 Assistente in capo II 1024 10

Collaboratore scientifico Assistente scientifico Assistente scientifico I 1011 06 Collaboratore scientifico e collaboratore Assistente scientifico II 1022 08 scientifico superiore Collaboratore scientifico I 1023 09 Responsabile di gruppo scientifico Collaboratore scientifico I 1111 09

Collaboratore scientifico Collaboratore scientifico e collaboratore Collaboratore scientifico 1024 10 superiore scientifico superiore superiore Responsabile di gruppo scientifico Collaboratore scientifico 1112 10 superiore

5 O del Consiglio dei PF del 13 nov. 2003 sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna (RS 414.110.37).

6 All. 1 OPers PF

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Ordinanza PFZ-PFL Griglia delle funzioni del settore dei PF Denominazione della funzione PF Codice Codice come Livello di di Zurigo superiore funzione

Collaboratore scientifico Collaboratore scientifico con funzioni Senior scientist I 1033 12 con funzioni direttive direttive Senior scientist II 1034 13 Responsabile di unità scientifica Senior scientist I 1122 12 Senior scientist II 1123 13

Professore titolare Collaboratore scientifico con funzioni Senior scientist I 1033 12 direttive Senior scientist II 1034 13 Responsabile di unità scientifica Senior scientist I 1122 12 Senior scientist II 1123 13

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Allegato B (art. 13 lett. a e b)

Aliquote salariali 2006

Categoria 1o anno 2o anno 3o anno

Dottorando/Assistente scientifico I 62 000.– 66 000.– 70 000.– Postdottorando/Assistente scientifico II 78 000.– 82 000.– 86 000.– Altri variabile in base alla valutazione delle prestazioni/al colloquio di valutazione

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