Lexipedia

AS 2006 3385

Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni in materia d'adozione internazionale

Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni in materia d’adozione internazionale

Modifica del 5 luglio 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 20021 sugli emolumenti per le prestazioni in materia d’adozione internazionale è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sugli emolumenti in materia d’adozione internazionale

Art. 1a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 2 Assoggettamento

1 Sono soggette a emolumento le prestazioni seguenti:

a. il rilascio di informazioni nonché la ricezione, l’esame e la trasmissione di comunicazioni, rapporti e decisioni delle competenti autorità centrali canto- nali e straniere nonché di altre pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati; b. l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire la partenza dell’adottando dal Paese d’origine e l’entrata nel Paese d’accoglienza, nonché il suo sog- giorno permanente, incluso l’alloggio, in quest’ultimo Paese. 2 L’emolumento per il rilascio di un documento che autorizza a entrare in Svizzera ai sensi dell’articolo 10 LF-CAA è retto dall’ordinanza del 28 gennaio 20043 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

2006-1903 3385

Emolumenti per le prestazioni in materia d’adozione internazionale RU 2006

Art. 3 Calcolo degli emolumenti 1 Per le prestazioni di cui all’articolo 2, l’emolumento, inclusi i disborsi, per le persone singole e per i coniugi ammonta a 200–1000 franchi. I coniugi rispondono solidalmente del suo pagamento. 2 Nell’ambito di tali limiti, l’emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato. La tariffa oraria varia da 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche necessarie.

Art. 4–7 Abrogati

II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2007.

5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3386

Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni in materia d'adozione internazionale | Lexipedia | Lexipedia