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AS 2006 3387

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio

Modifica del 5 luglio 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 dicembre 19541 sulle tasse in materia di registro di commercio è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 2 Per prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’Ufficio cantonale del registro di commercio può riscuotere supplementi che possono ammontare fino al 50 per cento della tassa di cui al capoverso 1 numero 4.

Art. 15 cpv. 2 2 Per prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’Ufficio federale del registro di commercio può riscuotere supplementi che possono ammon- tare fino al 50 per cento della tassa di cui al capoverso 1 numero 5.

II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2007.

5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 221.411.1

2006-1906 3387

Tasse in materia di registro di commercio RU 2006

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