AS 2006 3387
Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio
Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio
Modifica del 5 luglio 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 dicembre 19541 sulle tasse in materia di registro di commercio è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 2 2 Per prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’Ufficio cantonale del registro di commercio può riscuotere supplementi che possono ammontare fino al 50 per cento della tassa di cui al capoverso 1 numero 4.
Art. 15 cpv. 2 2 Per prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’Ufficio federale del registro di commercio può riscuotere supplementi che possono ammon- tare fino al 50 per cento della tassa di cui al capoverso 1 numero 5.
II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2007.
5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 221.411.1
2006-1906 3387
Tasse in materia di registro di commercio RU 2006
3388