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AS 2006 3429

Ordinanza sull'entrata in vigore della modifica del 28 giugno 2006 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE), relativa alla Repubblica di Corea

Ordinanza sull’entrata in vigore della modifica del 28 giugno 2006 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE), relativa alla Repubblica di Corea

del 24 agosto 2006

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra III capoverso 3 della modifica del 28 giugno 20061 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE), ordina:

Articolo unico La modifica del 28 giugno 2006 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) entra in vigore per la Repubblica di Corea (art. 1) il 1° settembre 2006.

24 agosto 20063 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RU 2006 2863 2 RS 632.319

3 Messa in vigore mediante decisione presidenziale.

2006-2188 3429

Entrata in vigore della modifica del 28 giugno 2006 dell’ordinanza RU 2006 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio

Ordinanza sull'entrata in vigore della modifica del 28 giugno 2006 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE), relativa alla Repubblica di Corea | Lexipedia | Lexipedia