AS 2006 3439
Ordinanza sugli emolumenti dell'Istituto federale di metrologia
Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia (Oem-METAS)
del 5 luglio 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 20 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale di metrologia (Ufficio federale).
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 3 Assoggettamento 1 Chi sollecita una decisione o richiede una prestazione dell’Ufficio federale è tenuto a pagare un emolumento.
2 L’assoggettamento vale anche per:
a. le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettere a–d dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione quando queste pos- sono addebitare a terzi le prestazioni dell’Ufficio federale; e b. le autorità e le istituzioni dei Cantoni e dei Comuni quando queste, pur usu- fruendo delle prestazioni dell’Ufficio federale nell’ambito dell’esecuzione della legge, possono addebitarle a terzi.
Art. 4 Determinazione degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.
2 La tariffa oraria è di:
a. 120 franchi per il personale del settore amministrativo; b. 205 franchi per i collaboratori del settore metrologico.
RS 941.298.2
2006-1898 3439
Emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia RU 2006
Art. 5 Supplemento L’Ufficio federale può riscuotere i seguenti supplementi: a. fino al 50 per cento per le attività che a richiesta sono effettuate d’urgenza o fuori dell’orario normale di lavoro; e b. fino al 100 per cento per le attività per il cui disbrigo vengono sfruttate par- ticolari esperienze da attività precedenti qualora, senza tale supplemento, la persona assoggettata pagherebbe un emolumento ingiustificatamente inferio- re rispetto a quello pagato dai predecessori.
Art. 6 Disborsi particolari 1 Sono considerate disborsi in particolare le spese per l’utilizzazione di impianti di misurazione e prova, di materiali sperimentali, di impianti completivi e di software.
2 In caso di riutilizzazione, le spese possono essere suddivise.
Art. 7 Fatture parziali 1 Per lavori di lunga durata l’Ufficio federale può fatturare prestazioni parziali.
2 Se l’attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per colpa della persona assoggettata sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. 3 In caso di morosità, l’esecuzione dell’attività assoggettata può essere interrotta.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 6 novembre 20024 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metro- logia è abrogata.
Art. 9 Disposizione transitoria 1 Per le attività assoggettate non ancora terminate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano i previgenti disciplinamenti sugli emolumenti. 2 Per le prestazioni parziali iniziate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni della medesima.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RU 2002 4342, 2006 1089
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