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AS 2006 3585

Ordinanza sulla modifica di ordinanze in relazione con lo scioglimento dell'Ufficio federale delle acque e della geologia

Ordinanza sulla modifica di ordinanze in relazione con lo scioglimento dell’Ufficio federale delle acque e della geologia

del 23 agosto 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 febbraio 20001 sulla meteorologia e la climatologia è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b e c 2 Nell’adempimento dei suoi compiti, l’Ufficio federale collabora in particolare con i seguenti servizi federali ed organi incaricati di compiti della Confederazione: b. con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) nei settori della politica sul clima, della protezione ambientale e dell’idrologia; c. abrogata

II L’ordinanza del 2 febbraio 20002 sull’utilizzazione delle forze idriche è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 frase introduttiva e lett. b

2 L’Ufficio federale dell’energia (Ufficio):

b. abrogata

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