AS 2006 3693
Ordinanza contro l'inquinamento fonico
Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)
Modifica del 23 agosto 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
L’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico è modificata come segue:
Art. 5 Valutazione della conformità e contrassegno di apparecchi e macchine 1 Gli apparecchi e le macchine destinati a essere utilizzati all’aperto possono essere messi in commercio solo se sono stati sottoposti a una valutazione della conformità e sono muniti del relativo contrassegno. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni stabilisce: a. gli apparecchi e le macchine da sottoporre all’obbligo della valutazione della conformità e del contrassegno; b. le esigenze in materia di limitazione preventiva delle emissioni e in materia di contrassegno, tenendo conto delle norme riconosciute sul piano interna- zionale; c. i documenti da presentare per la valutazione della conformità; d. i metodi d’esame, di misurazione e di calcolo determinanti; e. il controllo successivo; f. il riconoscimento di risultati d’esame e di contrassegni esteri.
Art. 17 cpv. 6 6 I risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico per gli impianti di tiro per i quali vige l’obbligo di risanamento in base alla modifica dell’allegato 7 del 23 agosto 2006 devono essere realizzati entro il 1° novembre 2016.
1 RS 814.41
2005-0340 3693
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Art. 47 Impianti fissi ed edifici 1 Gli impianti fissi sono considerati nuovi se al momento dell’entrata in vigore della legge la decisione che autorizza l’inizio dei lavori di costruzione non ha ancora valore legale. 2 Per gli impianti fissi che devono essere modificati, gli articoli da 8 a 12 valgono solo se al momento dell’entrata in vigore della legge la decisione che autorizza la modifica di tali impianti non ha ancora valore legale. 3 Gli edifici sono considerati nuovi se al momento dell’entrata in vigore della legge l’autorizzazione di costruzione non ha ancora valore legale. 4 Per gli edifici che devono essere modificati, gli articoli 31 e 32 capoverso 3 valgo- no solo se al momento dell’entrata in vigore della legge l’autorizzazione di costru- zione non ha ancora valore legale.
Art. 49 Valutazione della conformità e contrassegno di apparecchi e macchine Fino alla pubblicazione delle prescrizioni del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (art. 5), gli apparecchi e le macchine possono essere messi in commercio senza la valutazione della conformità e senza il contrassegno ai sensi della presente ordinanza.
II
1 Gli allegati 1, 2 e 7 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 L'allegato 8 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1º novembre 2006.
23 agosto 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 1 (art. 10 cpv. 1 e 15 cpv. 1)
Esigenze per l’isolamento acustico delle finestre 1 L’indice d’attenuazione sonora apparente ponderato risultante con il termine di adattamento allo spettro R’w + (C o Ctr) delle finestre misurato in opera, compresi gli elementi di costruzione che ne fanno parte, come cassoni per avvolgibili e venti- latori insonorizzati, deve presentare almeno i seguenti valori in funzione del livello di valutazione determinato del rumore Lr:
Lr in dB(A) R’w + (C o Ctr) in dB
Giorno Notte
inferiore o pari a inferiore o pari a 32 75 70 superiore a 75 superiore a 70 38
2 R’w ha un valore minimo di 35 dB e un valore massimo di 41 dB.
3 Nel caso di finestre particolarmente grandi, l’autorità esecutiva inasprisce in misu- ra adeguata le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2. 4 L’indice d’attenuazione sonora apparente ponderato risultante R’w e il termine di adattamento allo spettro C o Ctr sono determinati secondo le regole riconosciute, segnatamente quelle delle norme ISO 140 e ISO 717 dell’Organizzazione interna- zionale di normalizzazione. 5 Il termine di adattamento allo spettro Ctr vale per il rumore prevalentemente a bassa frequenza, generato in particolare da strade con limiti di velocità fino a 80 km/h e da aerodromi. Il termine di adattamento allo spettro C vale per il rumore prevalentemente ad alta frequenza, generato in particolare da strade con limiti di velocità superiori a 80 km/h e da impianti ferroviari. 6 L’autorità esecutiva può prevedere l’installazione di ventilatori insonorizzati per le camere da letto.
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Allegato 2 (art. 38 cpv. 3)
Esigenze relative ai metodi di calcolo e agli strumenti di misura
1 Metodi di calcolo
1 I metodi per il calcolo delle immissioni foniche devono considerare:
a. le emissioni delle fonti di rumore dell’impianto; b. la distanza del luogo d’immissione dalle fonti di rumore dell’impianto oppu- re la distanza delle traiettorie aeree (attenuazione dovuta alla distanza e all’aria); c. gli effetti del suolo sulla propagazione del suono; d. gli effetti delle costruzioni e degli ostacoli naturali sulla propagazione del suono (attenuazione dovuta agli ostacoli e riflessioni).
2 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) raccomanda alle autorità esecutive
metodi di calcolo adeguati in base allo stato della tecnica.
2 Strumenti di misura
1 Per misurare le immissioni foniche (art. 36 e segg.) devono essere utilizzati stru- menti di misura e di taratura ammessi dall’Ufficio federale di metrologia (METAS) secondo l’allegato 5 cifra 1 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e verificati da un ente riconosciuto da tale Ufficio.
2 Gli strumenti di misura vengono ammessi quando:
a. permettono di misurare il livello di rumore ponderato A, LA; b. permettono di determinare direttamente o indirettamente il livello energetico medio di rumore Leq; c. la loro struttura e le loro caratteristiche metrologiche sono conformi allo sta- to della tecnica, segnatamente a quello indicato nelle raccomandazioni della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI)3 per gli apparecchi delle classi 1.
2 RS 941.210
3 Norma CEI n. 61672-1:2002 per i fonometri
Norma CEI n. 1260:1995 per i filtri a bande di ottava e di terzi di ottava Norma CEI n. 60942:2003 per i calibratori acustici Fonte: Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29,
8400 Winterthur oppure
electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf.
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3 Gli strumenti di taratura vengono ammessi quando la loro struttura e le loro carat- teristiche metrologiche sono conformi allo stato della tecnica, segnatamente a quello indicato nelle raccomandazioni della CEI.
4 Gli strumenti di misura e di taratura devono essere
verificati dal METAS o da un ente riconosciuto da tale Ufficio prima della loro messa in funzione e in seguito almeno una volta ogni due anni. 5 Prima di ogni serie di misurazioni, gli strumenti di misura devono essere tarati.
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Allegato 7 (art. 40 cpv. 1)
Valori limite d’esposizione al rumore degli impianti di tiro
1 Campo d’applicazione
1 I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore degli impianti di tiro nei quali si tira su bersagli mobili o fissi esclusivamente con armi da fuoco portatili e da pugno. 2 Le armi da fuoco portatili o da pugno impiegate negli impianti di tiro sono suddivi- se nelle seguenti categorie: a. fucili d’assalto e armi da fuoco portatili di calibro simile; b. armi da fuoco da pugno con cartucce a percussione centrale, in particolare pistole d’ordinanza; c. armi da fuoco da pugno con cartucce a percussione anulare; d. armi da fuoco portatili con cartucce a percussione anulare; e. fucili da caccia con cartucce a palla; f. fucili a pallini; g. altre armi da fuoco. 3 I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 non valgono per i tiri militari su piazze di tiro e d’esercizio militari permanenti. 4 Gli impianti di tiro sono considerati pubblici se vi vengono effettuati esercizi di tiro conformemente agli articoli 62 e 63 della legge militare del 3 febbraio 19954.
2 Valori limite d’esposizione al rumore
Grado di sensibilità Valore di pianifica- Valore limite Valore d’allarme (art. 43) zione d’immissione
Lr in dB(A) Lr in dB(A) Lr in dB(A)
I 50 55 65 II 55 60 75 III 60 65 75 IV 65 70 80
Per il rumore causato da impianti pubblici secondo la cifra 1 capoverso 4 nei quali le categorie di armi a o b presentano una correzione del livello Ki < -15 non si applica nessun valore d’allarme. Per tali impianti i provvedimenti d’isolamento acustico di
4 RS 510.10
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cui all’articolo 15 non sono necessari. La correzione del livello Ki determinata è calcolata secondo la cifra 321.
3 Determinazione del livello di valutazione
31 Principi
1 Il livello di valutazione Lr per il rumore degli impianti di tiro è la somma energeti- ca dei livelli di valutazione parziali Lri delle diverse categorie di armi:
Lr = 10 ⋅ log ∑10 i 0.1⋅ Lri
2 Il livello di valutazione parziale Lri è la somma del livello di rumore medio di un singolo colpo Li relativo a una categoria di armi e della correzione del livello Ki: Lri = Li + Ki 3 Il livello di rumore medio di un singolo colpo Li è la media energetica ponderata, in base al numero di colpi sparati, del livello di rumore dei singoli colpi Lj relativi a un tipo di arma e di munizioni calcolato come media energetica:
∑ Mi ⋅ 10 Mj 0.1⋅ Lj Li = 10 ⋅ log j
4 Il livello di rumore dei singoli colpi Lj calcolato come media energetica deve
essere determinato sulla base di misurazioni del livello massimo ponderato A con la costante di tempo FAST. Dove: Mj numero annuo di colpi sparati con un tipo di arma e di munizioni relativo a una categoria di armi, calcolato sulla media di tre anni; Mi numero annuo di colpi sparati con una categoria di armi, calcolato sulla media di tre anni.
32 Correzione del livello
321 Calcolo
1 La correzione del livello Ki è calcolata come segue:
Ki = 10 ⋅ log (Dwi + 3 ⋅ Dsi) + 3 ⋅ log Mi – 44 Dove: Dwi numero annuo di semigiornate di tiro nei giorni feriali per categoria di armi, calcolato sulla media di tre anni; Dsi numero annuo di semigiornate di tiro nelle domeniche o nei giorni festivi generali per categoria di armi, calcolato sulla media di tre anni.
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2 Per determinare il numero di semigiornate di tiro e il numero di colpi sparati si tiene conto di tutti i tiri che si svolgono regolarmente nell’arco di tre anni.
322 Determinazione delle semigiornate di tiro
1 Ogni tiro di durata superiore a due ore, effettuato di mattina o di pomeriggio, conta come semigiornata di tiro. Se dura due ore o meno, conta come mezza semigiornata. 2 Per gli impianti nuovi o modificati le semigiornate di tiro sono determinate sulla base delle previsioni d’esercizio. Per gli impianti di tiro esistenti le semigiornate di tiro devono essere determinate mediante conteggi.
323 Determinazione del numero di colpi sparati
1 Per gli impianti di tiro esistenti il numero di colpi Mi per categoria di armi deve essere determinato mediante rilevamenti dell’attività di tiro. 2 Qualora per impianti di tiro esistenti non vi siano rilevamenti sufficienti o qualora gli impianti di tiro siano di nuova costruzione o modificati, il numero di colpi M viene determinato sulla base di previsioni relative all’utilizzazione futura.
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Allegato 8 (art. 40 cpv. 1)
Valori limite d’esposizione al rumore degli aerodromi militari
22 Valori limite d’esposizione in Lrz
Per il rumore del traffico aereo civile degli aerodromi militari, oltre ai valori limite d’esposizione in Lr valgono i valori limite d’esposizione in Lr giusta l’allegato 5, qui di seguito denominati Lrz.
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