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AS 2006 3867

Ordinanza della CFB sui fondi d'investimento

Ordinanza della CFB sui fondi d’investimento (OFP-CFB)

Modifica del 23 agosto 2006

La Commissione federale delle banche (CFB) ordina:

I L’ordinanza della CFB del 24 gennaio 20011 sui fondi d’investimento è modificata come segue:

Art. 71b cpv. 1 1 I fondi in valori mobiliari, a prescindere dalla loro autorizzazione prima o dopo il 1° agosto 2004, inoltrano per la prima volta entro il 31 dicembre 2005 un prospetto semplificato all’autorità di vigilanza. Le informazioni secondo l’articolo 59a capo- verso 1 lettera a devono essere riportate nel prospetto semplificato se sono pubblica- te per la prima volta nel prospetto completo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2006.

23 agosto 2006 Commissione federale delle banche: Il presidente, Eugen Haltiner Il direttore, Daniel Zuberbühler

1 RS 951.311.1

2006-2374 3867

Ordinanza della CFB sui fondi d’investimento RU 2006

3868

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