AS 2006 3867
Ordinanza della CFB sui fondi d'investimento
Ordinanza della CFB sui fondi d’investimento (OFP-CFB)
Modifica del 23 agosto 2006
La Commissione federale delle banche (CFB) ordina:
I L’ordinanza della CFB del 24 gennaio 20011 sui fondi d’investimento è modificata come segue:
Art. 71b cpv. 1 1 I fondi in valori mobiliari, a prescindere dalla loro autorizzazione prima o dopo il 1° agosto 2004, inoltrano per la prima volta entro il 31 dicembre 2005 un prospetto semplificato all’autorità di vigilanza. Le informazioni secondo l’articolo 59a capo- verso 1 lettera a devono essere riportate nel prospetto semplificato se sono pubblica- te per la prima volta nel prospetto completo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2006.
23 agosto 2006 Commissione federale delle banche: Il presidente, Eugen Haltiner Il direttore, Daniel Zuberbühler
1 RS 951.311.1
2006-2374 3867
Ordinanza della CFB sui fondi d’investimento RU 2006
3868