AS 2006 3871
Protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (Protocollo V) (con all.)
Traduzione1
Protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (Protocollo V)
Concluso a Ginevra il 28 novembre 2003 Approvato dall’Assemblea federale il 9 maggio 20062 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 12 maggio 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 12 novembre 2006
Le Alte Parti contraenti, riconoscendo i gravi problemi umanitari causati dopo i conflitti dai residuati bellici esplosivi, coscienti della necessità di concludere un protocollo concernente rimedi generali da adottarsi dopo i conflitti allo scopo di ridurre al minimo i rischi e gli effetti dei residuati bellici esplosivi, animate dalla volontà di adottare misure preventive generali applicando, a loro discrezione, procedure ottimali specificate in un allegato tecnico, allo scopo di migliorare l’affidabilità delle munizioni e quindi di ridurre l’apparizione di residuati bellici esplosivi, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Disposizioni generali e campo d’applicazione 1. Le Alte Parti contraenti, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite3 e alle regole ad esse applicabili del diritto internazionale inerente ai conflitti armati, con- vengono di rispettare gli obblighi enunciati nel presente Protocollo, sia individual- mente sia in collaborazione con altre Alte Parti contraenti, allo scopo di ridurre al minimo i rischi e gli effetti dei residuati bellici esplosivi nelle situazioni posteriori ai conflitti. 2. Il presente Protocollo si applica ai residuati bellici esplosivi che si trovano sul suolo delle Alte Parti contraenti, comprese le loro acque interne. 3. Il presente Protocollo si applica alle situazioni risultanti dai conflitti ai sensi dell’articolo 1 paragrafi 1–6 della Convenzione4 nella versione modificata il 21 di- cembre 20015.
RS 0.515.091.4
1 Dal testo originale francese (RO 2006 3871).
2 RU 2006 3869 3 RS 0.120 4 RS 0.515.091 5 RS 0.515.091.3
2005-1029 3871
Residuati bellici esplosivi. Prot. RU 2006
4. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente Protocollo si applicano a residuati bellici esplosivi diversi dai residuati bellici esplosivi preesistenti definiti nell’articolo 2 paragrafo 5.
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Protocollo, s’intendono per: 1. munizioni esplosive: le munizioni classiche contenenti esplosivi, ad eccezio- ne di mine, trappole e altri dispositivi definiti nel Protocollo II alla Conven- zione nella versione modificata il 3 maggio 19966;
2. munizioni inesplose: le munizioni esplosive innescate, dotate di mezzi
d’innesco, disassicurate o altrimenti preparate per essere impiegate in un conflitto armato e che sono state impiegate in un conflitto armato; possono essere state sparate, sganciate, lanciate o proiettate e, contrariamente al loro scopo, non sono esplose;
3. munizioni esplosive abbandonate: le munizioni esplosive non impiegate in
un conflitto armato, lasciate indietro o gettate via da una Parte coinvolta in un conflitto armato e che non si trovano più sotto il controllo della Parte che le ha lasciate indietro o gettate via; le munizioni esplosive abbandonate pos- sono essere state innescate, dotate di mezzi d’innesco, disassicurate o altri- menti preparate per essere impiegate;
4. residuati bellici esplosivi: le munizioni inesplose e munizioni esplosive
abbandonate; 5. residuati bellici esplosivi preesistenti: le munizioni inesplose e le munizioni esplosive abbandonate che preesistevano all’entrata in vigore del presente Protocollo per l’Alta Parte contraente sul cui territorio si trovano.
Art. 3 Bonifica, eliminazione o distruzione di residuati bellici esplosivi 1. Ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflit- to armato, è responsabile in virtù del presente articolo per tutti i residuati bellici esplosivi presenti su un territorio che essa controlla. Una Parte che non controlla più il territorio sul quale ha impiegato munizioni esplosive divenute residuati bellici esplosivi fornisce, dopo la cessazione delle ostilità attive e nel limite del possibile, sul piano bilaterale o mediante terzi designati di comune accordo e che possono essere, fra gli altri, organismi delle Nazioni Unite o altre organizzazioni competenti, in particolare un’assistenza tecnica, finanziaria, materiale o in termini di personale per facilitare la demarcazione e la bonifica, l’eliminazione o la distruzione dei resi- duati bellici esplosivi in questione. 2. Una volta cessate le ostilità attive e non appena possibile, ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, demarca e bonifica, elimina o distrugge i residuati bellici esplosivi presenti sui territori interes- sati che essa controlla. I lavori di bonifica, eliminazione o distruzione sono eseguiti a
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Residuati bellici esplosivi. Prot. RU 2006
titolo prioritario nelle zone interessate da residuati bellici esplosivi dei quali si ritiene, conformemente al paragrafo 3, che rappresentino gravi rischi umanitari. 3. Una volta cessate le ostilità attive e non appena possibile, ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, adotta le seguenti misure per ridurre i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi nelle zone interessate che essa controlla: a) esamina e valuta i pericoli rappresentati dai residuati bellici esplosivi; b) valuta e ordina secondo una scala gerarchica i bisogni in materia di demar- cazione e di bonifica, eliminazione o distruzione dei residuati, come pure le possibilità concrete di realizzare tali operazioni; c) demarca e bonifica, elimina o distrugge i residuati bellici esplosivi; d) adotta provvedimenti per mobilizzare le risorse necessarie all’esecuzione di tali operazioni. 4. Nell’eseguire le attività predette, le Alte Parti contraenti, come pure le Parti coinvolte in un conflitto armato, tengono conto delle norme internazionali, segnata- mente delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (International Mine Action Standards). 5. Se del caso, le Alte Parti contraenti cooperano sia tra di esse sia con altri Stati, organizzazioni regionali e internazionali competenti e organizzazioni non governa- tive in particolare allo scopo di fornire un’assistenza tecnica, finanziaria, materiale e in termini di personale, compresa, se le circostanze lo permettono, l’organizzazione delle operazioni congiunte necessarie per applicare le disposizioni del presente articolo.
Art. 4 Registrazione, conservazione e comunicazione delle informazioni 1. Nella maggior misura possibile e per quanto attuabile, le Alte Parti contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto armato registrano e conservano informazioni concer- nenti le munizioni esplosive impiegate e le munizioni esplosive abbandonate, allo scopo di facilitare la demarcazione e la bonifica, l’eliminazione o la distruzione rapide dei residuati bellici esplosivi, la sensibilizzazione ai rischi e la comunicazione delle informazioni utili alla Parte che controlla il territorio e alle popolazioni civili di tale territorio. 2. Per quanto possibile, fatti salvi i loro interessi legittimi in materia di sicurezza, le Alte Parti contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto armato che hanno impiegato o abbandonato munizioni belliche esplosive potenzialmente divenute residuati bellici esplosivi forniscono senza indugio le relative informazioni alla Parte o alle Parti che controllano la zona interessata, sul piano bilaterale o mediante terzi desi- gnati di comune accordo e che possono essere, fra gli altri, organismi delle Nazioni Unite o, su richiesta, altre organizzazioni competenti di cui la Parte che fornisce le informazioni abbia acquisito la certezza che conducono o stanno per condurre un’azione di sensibilizzazione ai rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e opera- zioni di demarcazione e di bonifica, eliminazione o distruzione di tali residuati nella zona interessata.
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3. Per la registrazione, la conservazione e la comunicazione di tali informazioni, le Alte Parti contraenti tengono conto della prima parte dell’allegato tecnico.
Art. 5 Altre precauzioni relative alla protezione della popolazione civile, dei civili isolati e dei beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e i loro effetti Le Alte Parti contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto adottano sul territorio interessato che esse controllano tutte le precauzioni possibili per proteggere la popo- lazione civile, i civili isolati e i beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e i loro effetti. Per precauzioni possibili si intendono le precauzioni attuabili o che si possono adottare dal profilo pratico tenendo conto di tutte le condizioni del momento, segnatamente delle considerazioni d’ordine umani- tario e militare. Tali precauzioni possono consistere in avvertimenti, in azioni di sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti ai residuati bellici esplosi- vi, nella demarcazione, nell’installazione di recinzioni e nella sorveglianza del territorio su cui si trovano tali residuati, conformemente alla seconda parte dell’alle- gato tecnico.
Art. 6 Disposizioni relative alla protezione delle organizzazioni e missioni umanitarie contro gli effetti dei residuati bellici esplosivi 1. Ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflit- to armato: a) protegge, per quanto possibile, contro gli effetti dei residuati bellici esplosivi le organizzazioni e missioni umanitarie che operano o opereranno, con il suo consenso, nella zona che essa controlla; b) fornisce, per quanto possibile e su richiesta di una simile organizzazione o missione umanitaria, informazioni sull’ubicazione di tutti i residuati bellici esplosivi di cui è a conoscenza sul territorio in cui opera o opererà tale orga- nizzazione o missione. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudizio alcuno del diritto internazionale umanitario in vigore, di altri strumenti internazionali applicabi- li o di decisioni del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite intese ad assicurare una maggiore protezione del personale.
Art. 7 Assistenza in materia di residuati bellici esplosivi preesistenti 1. Ciascuna Alta Parte contraente ha il diritto, se del caso, di sollecitare presso altre Alte Parti contraenti, Stati non partecipanti al presente Protocollo nonché istituzioni e organizzazioni internazionali competenti, e di ricevere da tali Parti, Stati o istitu- zioni e organizzazioni, un’assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti.
2. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce, secondo le
esigenze e le possibilità, un’assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti. A tal fine, le Alte Parti contraenti tengono conto degli
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obiettivi umanitari del presente Protocollo e delle norme internazionali, segnatamen- te delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (International Mine Action Standards).
Art. 8 Cooperazione e assistenza 1. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce un’assistenza per la demarcazione e la bonifica, l’eliminazione o la distruzione dei residuati bellici esplosivi, nonché per la sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti a tali residuati e le attività collegate, segnatamente mediante organismi delle Nazioni Unite, altre istituzioni o organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, il Comitato internazionale della Croce Rossa, Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale o organizzazioni non governative, oppure a livello bilaterale. 2. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce un’assistenza per le cure da prestare alle vittime dei residuati bellici esplosivi e la loro integrazione, nonché il loro reinserimento sociale ed economico. Una simile assistenza può essere fornita, fra gli altri, mediante organismi delle Nazioni Unite, istituzioni o organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, il Comitato internazionale della Croce Rossa, Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale o organizzazioni non governative, oppure a livello bilate- rale. 3. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo versa contributi ai fondi a destinazione vincolata costituiti in seno al sistema delle Nazioni Unite, come pure ad altri fondi pertinenti a destinazione vincolata, allo scopo di facilitare la fornitura di un’assistenza conformemente al presente Protocollo.
4. Ciascuna Alta Parte contraente ha il diritto di partecipare a uno scambio più
ampio possibile di equipaggiamenti, materiale e informazioni scientifiche e tecniche, ad eccezione della tecnologia relativa alle armi, che sono necessari all’applicazione del presente Protocollo. Le Alte Parti contraenti s’impegnano a facilitare tali scambi conformemente alla loro legislazione nazionale e non impongono restrizioni illecite alla fornitura, a fini umanitari, di equipaggiamenti di eliminazione e delle corrispon- denti informazioni tecniche. 5. Ciascuna Alta Parte contraente s’impegna a fornire alle banche dati sulle azioni di lotta contro le mine, costituite nel quadro degli organismi delle Nazioni Unite, informazioni concernenti in particolare i diversi mezzi e le tecniche di rimozione dei residuati bellici esplosivi, come pure elenchi di esperti, di organismi specializzati o di centri nazionali che possano essere contattati e, se lo ritiene opportuno, informa- zioni tecniche sulle munizioni esplosive dei tipi in questione. 6. Le Alte Parti contraenti possono rivolgere richieste d’assistenza, corredate delle informazioni pertinenti, all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi idonei o ad altri Stati. Tali domande possono essere presentate al Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale le trasmette a tutte le Alte Parti contraenti e alle orga- nizzazioni internazionali e non governative competenti.
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7. Nel caso delle domande rivolte all’Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segre- tario generale dell’Organizzazione può, nei limiti delle risorse di cui dispone, fare il necessario per valutare la situazione e, in collaborazione con l’Alta Parte contraente richiedente e altre Alte Parti contraenti le cui responsabilità sono definite nell’arti- colo 3, raccomandare l’assistenza che è opportuno fornire. Il Segretario generale può anche fare rapporto alle Alte Parti contraenti su tutte le valutazioni effettuate in tal modo e sul tipo e la portata dell’assistenza richiesta, compresi eventuali contributi prelevati dai fondi a destinazione vincolata costituiti in seno al sistema delle Nazioni Unite.
Art. 9 Misure preventive generali 1. Ciascuna Alta Parte contraente è invitata ad adottare, tenuto conto delle proprie circostanze e capacità, misure preventive generali intese a ridurre per quanto possi- bile l’apparizione di residuati bellici esplosivi e segnatamente, ma non esclusiva- mente, quelle menzionate nella terza parte dell’allegato tecnico.
2. Ciascuna Alta Parte contraente può partecipare, se lo ritiene opportuno, allo
scambio di informazioni concernenti gli sforzi profusi per promuovere e stabilire procedure ottimali relative alle misure di cui al paragrafo 1.
Art. 10 Consultazioni delle Alte Parti contraenti 1. Le Alte Parti contraenti s’impegnano a consultarsi e a collaborare tra di loro per quanto attiene a qualsiasi questione concernente il funzionamento del presente Protocollo. A tal fine, se lo chiede una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contra- enti, si tiene una conferenza delle Alte Parti contraenti.
2. Fra le altre cose, le conferenze delle Alte Parti contraenti:
a) esaminano lo stato e il funzionamento del presente Protocollo; b) esaminano le questioni concernenti l’applicazione nazionale del presente Protocollo, compresa la presentazione o l’aggiornamento dei rapporti nazio- nali annuali; c) preparano le conferenze di revisione. 3. I costi di ogni conferenza sono coperti dalle Alte Parti contraenti e dagli Stati che partecipano ai lavori della conferenza senza avere aderito al Protocollo, secondo la scala delle partecipazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite debitamente adeguata.
Art. 11 Rispetto delle disposizioni
1. Ciascuna Alta Parte contraente chiede alle sue forze armate e alle autorità e
servizi competenti di allestire le istruzioni e le modalità operative volute e di vigilare affinché i loro membri e il loro personale ricevano una formazione conforme alle disposizioni pertinenti del presente Protocollo.
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2. Le Alte Parti contraenti s’impegnano a consultarsi e a collaborare tra di loro a livello bilaterale, mediante il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o secondo altre procedure internazionali idonee, allo scopo di risolvere qual- siasi problema che possa sorgere a proposito dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.
(Seguono le firme)
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Allegato tecnico
Nel presente allegato tecnico si suggeriscono procedure ottimali per raggiungere gli obiettivi indicati negli articoli 4, 5 e 9 del Protocollo. Le Alte Parti contraenti appli- cano l’allegato a loro discrezione.
1. Registrazione, archiviazione e comunicazione delle informazioni
sulle munizioni inesplose e sulle munizioni esplosive abbandonate a) Registrazione delle informazioni: per quanto concerne le munizioni esplosi- ve potenzialmente divenute residuati bellici esplosivi, lo Stato dovrebbe sforzarsi di registrare nel modo più preciso possibile i dati seguenti: i) ubicazione delle zone fatte bersaglio di munizioni esplosive; ii) numero approssimativo di munizioni esplosive impiegate nelle zone menzionate in i); iii) tipo e natura delle munizioni esplosive impiegate nelle zone menzionate in i); iv) ubicazione generale delle munizioni inesplose la cui presenza è nota o probabile. Uno Stato che si vedesse obbligato ad abbandonare munizioni esplosive nel corso delle operazioni dovrebbe sforzarsi di lasciarle in condizioni di sicu- rezza e di registrare nel modo seguente le informazioni che le concernono: v) ubicazione delle munizioni esplosive abbandonate; vi) numero approssimativo di munizioni esplosive abbandonate in ciascun sito specifico; vii) tipi di munizioni esplosive abbandonate in ciascun sito specifico. b) Archiviazione delle informazioni: una volta registrate le informazioni con- formemente alla lettera a), lo Stato dovrebbe archiviarle in modo tale da poterle trovare e comunicare conformemente alla lettera c). c) Comunicazione delle informazioni: le informazioni registrate e archiviate da uno Stato conformemente alle lettere a) e b) dovrebbero essere comunicate, tenendo conto degli interessi in materia di sicurezza e di altri impegni di tale Stato, conformemente alle disposizioni qui di seguito. i) Contenuto: le informazioni comunicate concernenti le munizioni inesplose dovreb- bero riguardare i punti seguenti: