Lexipedia

AS 2006 3927

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)

Modifica del 5 luglio 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 58 cpv. 1 e 4 1 È restituita l’imposta sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condi- zioni normali per unità di superficie e genere di coltura (consumo secondo norma).

4 Il Dipartimento fissa le aliquote d’imposta ridotte.

Art. 59 cpv. 1 1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Dire- zione generale delle dogane.

Art. 60 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 641.611

2006-1033 3927

Imposizione degli oli minerali RU 2006

3928

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) | Lexipedia | Lexipedia