AS 2006 3927
Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali
Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)
Modifica del 5 luglio 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:
Art. 58 cpv. 1 e 4 1 È restituita l’imposta sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condi- zioni normali per unità di superficie e genere di coltura (consumo secondo norma).
4 Il Dipartimento fissa le aliquote d’imposta ridotte.
Art. 59 cpv. 1 1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Dire- zione generale delle dogane.
Art. 60 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 641.611
2006-1033 3927
Imposizione degli oli minerali RU 2006
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