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AS 2006 3935

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA)

Modifica del 22 settembre 2006

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I Il regolamento del DATEC del 25 marzo 19751 concernente le licenze del personale aeronavigante è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a e b Concerne solo la versione tedesca

Art. 13 lett. ebis Un’iscrizione generica è ammessa: ebis nella licenza di pilota d’aeroplano, per aeroplani della catego- ria Ecolight, non appena il pilota ha assolto l’esame (skilltest) su un aeroplano di questa categoria oppure, nel caso in cui disponga dell’iscrizione per aeroplani monomotori alternativi, non appena egli ha effettuato un’introduzione; la validità e il rinnovo si basano sull’articolo 57f;

Art. 34 cpv. 1bis 1bis Le iscrizioni a bordo di aeroplani in generale, di aeroplani della categoria Ecolight, di alianti, di elicotteri e di palloni devono essere registrate in documenti separati.

Art. 40 V. Ricorsi Contro le decisioni dell’Ufficio in materia di rifiuto o di revoca delle licenze può essere presentato ricorso secondo le disposizioni della procedura amministrativa federale.

1 RS 748.222.1

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Licenze del personale aeronavigante. R del DATEC RU 2006

Art. 57e lett. a Il titolare di una licenza ristretta di pilota privato, nella misura in cui soddisfi le condizioni di cui all’articolo 15 capoversi 1 e 2, è autoriz- zato, a bordo di aeroplani monomotori alternativi immatricolati in Svizzera, omologati per un solo membro d’equipaggio, a: a. effettuare voli non commerciali negli spazi aerei delle classi E, F e G nonché avvicinamenti e decolli su e da aerodromi situati all’interno di una zona di controllo dello spazio aereo della classe D, purché disponga di un’autorizzazione del competen- te organo della circolazione aerea dell’aerodromo interessato;

Art. 57f cpv. 2 e 3

2 La validità e il rinnovo dell’iscrizione generica per aeroplani della

categoria Ecolight sono disciplinati dalle prescrizioni del regolamento JAR-FCL 1 relative agli aeroplani monomotori alternativi (SEP).

3 Le ore di volo, i voli di allenamento, i decolli e gli atterraggi svolti

su aeroplani della categoria Ecolight possono essere computati per la proroga dell’iscrizione generica per aeroplani monomotori alternativi (SEP) e motoveleggiatori a decollo autonomo (TMG), a condizione che non si tratti di un’iscrizione su una licenza conforme alle prescri- zioni del regolamento JAR-FCL 1.

Art. 57i 7. Iscrizione I titolari di licenze conformi alle prescrizioni del regolamento JAR- nazionale particolare per FCL 1 possono ottenere l’iscrizione per aeroplani della categoria aeroplani della Ecolight assolvendo un corrispondente esame (skilltest); l’iscrizione categoria Ecolight viene effettuata su un documento di legittimazione nazionale separato.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2006.

2 L’articolo 40 entra in vigore il 1° gennaio 2007.

22 settembre 2006 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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