AS 2006 3939
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Modifica del 13 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20011 sui servizi di telecomunicazione (OST) è modifi- cata come segue:
Art. 16 cpv. 5 5 Se nessun candidato soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti relativi alla pubblica gara o se la pubblica gara si è svolta in condizioni non concorrenziali, segnatamente se vi è stata una sola candidatura, l’autorità concedente designa un concessionario che dovrà garantire il servizio universale. Se del caso, il concessiona- rio designato può far valere il suo diritto a un contributo.
Art. 17 cpv. 2 2 I costi non coperti corrispondono al costo totale netto del servizio universale. Il costo totale netto equivale alla differenza tra il costo sostenuto dall’azienda che fornisce il servizio universale e quello che dovrebbe sostenere se non lo fornisse.
Art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 1 Il costo netto del servizio universale corrisponde alle spese sostenute da un fornito- re efficiente per garantire la fornitura delle prestazioni del servizio universale. Il calcolo del costo netto, effettuato separatamente per ogni singola prestazione, si basa sui seguenti principi: b. i costi della rete sono calcolati in base ai dati contabili; 3 I dati utilizzati per il calcolo devono avere un fondamento, ossia essere trasparenti e provenire da fonti sicure. A tale scopo, vanno applicate le Raccomandazioni per la presentazione dei conti (RPC), la norma contabile internazionale (IAS) o prescrizio- ni analoghe sulla presentazione dei conti riconosciute sul piano internazionale.
1 RS 784.101.1
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Art. 19 cpv. 1 lett. a, b, cbis, d, f, g nonché cpv. 2 1 Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire per l’intera durata della concessione le seguenti prestazioni del servizio universale (art. 16 LTC): a. servizio telefonico pubblico: prestazione che consiste nel permettere agli utenti di effettuare e ricevere, in tempo reale, delle chiamate telefoniche nazionali e internazionali e delle comunicazioni via fax; b. servizio supplementare: blocco delle comunicazioni uscenti; cbis. servizio di trasmissione di dati; d. abrogata f. servizio per audiolesi: messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di trascrizione che tratta anche le chiamate d’emergenza e di un servizio di intermediazione di messaggi brevi (SMS); g. elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie: accesso, 24 ore su 24, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, agli elenchi di tutti i fornitori di prestazioni del servizio uni- versale in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di commutazione. 2 L’Ufficio federale determina le specifiche applicabili alle prestazioni del servizio universale. Tali specifiche sono conformi alle norme internazionali armonizzate.
Art. 20 Collegamento
1 Le prestazioni enunciate nell’articolo 19 capoverso 1 devono essere fornite
mediante un collegamento fino al punto terminale di rete. 2 Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire all’interno dei locali abitativi o commerciali dell’utente uno dei seguenti collegamenti scelto dall’utente stesso: a. un punto fisso terminale di rete che permette la trasmissione di dati su banda stretta, con un canale vocale, un numero telefonico e un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico; b. un punto fisso terminale di rete che permette la trasmissione di dati su banda stretta, con due canali vocali, tre numeri telefonici e un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico; c. un punto fisso terminale di rete, con un canale vocale, un numero telefonico, un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico e la connessione a Internet a banda larga che garantisce una capacità di trasmissione di 600/100 kbit/s; la portata delle prestazioni a banda larga può essere ridotta in casi eccezionali se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire una connessione a Internet di questo tipo e sul mercato non esiste un’offerta alternativa a condizioni simili. 3 L’Ufficio federale determina le specifiche applicabili al punto terminale di rete. Le specifiche sono conformi alle norme internazionali armonizzate.
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Art. 21 cpv. 1bis 1bis Se il concessionario del servizio universale introduce una nuova tecnologia che richiede un adattamento delle installazioni domestiche, egli assume i costi di tale adattamento.
Art. 25 cpv. 1 1 In una media annuale e in ogni parte della zona di concessione le prestazioni del servizio universale (art. 19 cpv. 1) sono valutate secondo i seguenti criteri qualitati- vi: a. per quanto concerne i collegamenti:
1. il termine per la messa in servizio di un collegamento,
2. la disponibilità del collegamento,
3. la segnalazione d’errore per collegamento e anno,
4. la durata delle riparazioni;
b. per quanto concerne il servizio telefonico pubblico:
1. la qualità della trasmissione della voce,
2. la disponibilità del servizio,
3. il tempo necessario a stabilire la comunicazione,
4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione cau-
sati dal sovraccarico o da errori della rete,
5. l’esattezza dei conteggi;
c. per quanto concerne il servizio di trasmissione di dati e le comunicazioni via fax:
1. qualità della trasmissione dei dati,
2. la disponibilità del servizio,
3. l’esattezza dei conteggi;
d. per quanto concerne gli altri obblighi:
1. il tempo di reazione dei servizi commutati,
2. la proporzione dei telefoni pubblici funzionanti.
Art. 26 cpv. 1, 2, 3 e 3bis
1 Dal 1° gennaio 2008, si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (IVA
esclusa): a. collegamento (art. 20 cpv. 2):
1. tassa unica di 40 franchi per la messa in servizio del collegamento,
2. 23.45 franchi al mese per il collegamento di cui all’articolo 20 capover-
so 2 lettera a,
3. 40 franchi al mese per il collegamento di cui all’articolo 20 capoverso 2
lettera b,
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4. 69 franchi al mese per il collegamento di cui all’articolo 20 capoverso 2
lettera c; b. comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arro- tondate ai successivi 10 centesimi: 7,5 centesimi al minuto; c. supplemento per l’utilizzo di un telefono pubblico: 19 centesimi per minuto iniziato, eccetto per le chiamate al numero 143 e al servizio di trascrizione per le quali è esigibile un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa) per ogni chiamata; d. utilizzo del servizio di trascrizione fatturato al secondo e arrotondato ai suc- cessivi 10 centesimi (art. 19 cpv. 1 lett. f): 3,4 centesimi al minuto.
2 e 3 Abrogato
3bis Se, per l’utilizzo di un telefono pubblico, l’introduzione di un supplemento proporzionale alla durata della comunicazione non è fattibile dal punto di vista tecnico con un dispendio ragionevole, è esigibile un supplemento unico di
50 centesimi (IVA inclusa) per ogni chiamata.
Art. 32 Abrogato
Art. 33 cpv. 5 e 7 5 Il concessionario anticipa l’importo del contributo annuo. L’anticipo è rimunerato al tasso d’interesse applicabile, al momento dell’indennizzo, alle obbligazioni della Confederazione con scadenza identica o comparabile. 7 Se il concessionario del servizio universale non ha fornito le informazioni richieste entro dodici mesi successivi all’anno concluso, il diritto al contributo decade.
Art. 34 cpv. 2 e 5 2 I concessionari di servizi di telecomunicazione forniscono all’Ufficio federale le indicazioni relative alla cifra d’affari dell’anno precedente entro il 30 aprile, la prima volta nel 2009. 5 Se gli importi dovuti da un concessionario inadempiente non sono riscossi entro un anno a decorrere dal termine fissato nella diffida, sono riportati sul costo totale netto dell’esercizio che segue questa constatazione. L’obbligo di pagamento non si estin- gue con il riporto. Gli importi riscossi posticipatamente sono versati all’organismo che gestisce il meccanismo di finanziamento e dedotti dal costo totale netto dell’esercizio che segue la riscossione.
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Art. 60 cpv. 2 frase introduttiva 2 Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, gli utenti possono chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro, su singola richiesta o regolarmente a ogni fattura, i seguenti dati, a condizione che siano utilizzati per l’allestimento della fattura: ...
Art. 85 Abrogato
Art. 87 Concessione per il servizio universale La concessione per il servizio universale basata sul diritto previgente resta valida conformemente alle disposizioni previgenti fino al 31 dicembre 2007.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 10 ottobre 2006.
2 L'articolo 19 capoverso 1 lettere a, b, cbis, d, f, g, l'articolo 20, l'articolo 21 capo- verso 1bis, l'articolo 25 capoverso 1 e l'articolo 26 capoversi 1 e 3bis entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
13 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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