AS 2006 4001
Strumento di emendamento alla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994 e di Minneapolis 1998, (con annesso)
Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, del 22 dicembre 1992
RS 0.784.01; RU 1996 1255
Strumento di emendamento alla Costituzione1 così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994 e di Minneapolis 1998
Adottato a Marrakech il 18 ottobre 2002 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 17 gennaio 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 2006
Traduzione2 (Versione consolidata) Preambolo
1 Nel riconoscere pienamente a ciascuno Stato il diritto sovrano di regolamen-
tare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell’importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni3 (in ap- presso designata «La Convenzione») che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonché lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle tele- comunicazioni, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Disposizioni di base
Art. 1 Oggetto dell’Unione
2 1. L’Unione si prefigge:
3 a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i
suoi Stati membri ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta;
RS 0.784.011
1 Nota del Segretario generale: conformemente alla Risoluzione 70
(Rev. Marrakech, 2002) della Conferenza di plenipotenziari relativa all’integrazione del principio di parità tra donne e uomini all’UIT, si considera che gli strumenti fondamentali dell’Unione (Costituzione e Convenzione) siano redatti in un linguaggio neutro.
2 Dal testo originale francese (RO 2006 4001).
3 RS 0.784.02
2005-2785 4001
Costituzione, amendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006
3A abis) d’incoraggiare e ampliare la partecipazione degli enti e delle orga- nizzazioni alle attività dell’Unione e di garantire una cooperazione e un partenariato fruttuoso tra di esse e gli Stati membri allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali enunciati nell’oggetto dell’Unione;
4 b) di promuovere e di offrire assistenza tecnica ai Paesi in via di svi-
luppo nel settore delle telecomunicazioni e di promuovere inoltre la mobilitazione delle risorse materiali, umane e finanziarie necessarie per la sua attuazione, nonché l’accesso alle informazioni.
5 c) di favorire lo sviluppo di mezzi tecnici e la loro utilizzazione più
efficace in vista di accrescere il rendimento dei servizi di telecomu- nicazione, di accrescere la loro utilità e di generalizzare il più possi- bile la loro utilizzazione da parte del pubblico;
6 d) di fare ogni sforzo per estendere i vantaggi delle nuove tecnologie di
telecomunicazione a tutti gli abitanti del pianeta;
7 e) di promuovere l’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione in
vista di agevolare le relazioni pacifiche;
8 f) di armonizzare gli sforzi degli Stati membri e di favorire una coope-
razione e un partenariato fruttuosi e costruttivi tra gli Stati membri e i Membri dei Settori per il raggiungimento di questi scopi;
9 g) di promuovere a livello internazionale l’adozione di un approccio
più generale riguardo ai problemi di telecomunicazione, in conside- razione della diffusione a livello mondiale dell’economia e della società dell’informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali nonché con le organizza- zioni non governative che si occupano di telecomunicazioni.
10 2. A tal fine ed in particolare, l’Unione:
11 a) provvede ad assegnare le bande di frequenze dello spettro radioelet-
trico, ad effettuare la ripartizione delle frequenze radioelettriche e la registrazione delle assegnazioni di frequenze e, per i servizi spaziali, di ogni posizione orbitale associata sull’orbita dei satelliti geostazio- nari o di ogni caratteristica associata di satelliti su altre orbite al fine di evitare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomuni- cazione dei vari Paesi;
12 b) coordina gli sforzi in vista di eliminare interferenze pregiudizievoli
tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari Paesi e di migliorare l’utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche per i ser- vizi di radiocomunicazione nonché dell’orbita dei satelliti geostazio- nari e di altre orbite;
13 c) agevola la normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni grazie
ad una soddisfacente qualità di servizio;
14 d) incoraggia la cooperazione e la solidarietà internazionale mirante ad
assicurare assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, nonché la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli impianti e delle
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reti di telecomunicazione nei Paesi in via di sviluppo con tutti i mez- zi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l’utilizzazione delle sue risorse a seconda delle esigenze;
15 e) coordina gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di
telecomunicazione, in particolare quelli che fanno appello alle tecni- che spaziali in maniera da utilizzare in maniera ottimale le possibilità che essi offrono;
16 f) favorisce la collaborazione tra i suoi Stati membri e i Membri dei
Settori in vista di stabilire tariffe ai livelli più bassi possibili, compa- tibili con un servizio di buona qualità ed una gestione finanziaria sana ed indipendente delle telecomunicazioni;
17 g) induce l’adozione di misure atte a garantire la sicurezza della vita
umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione;
18 h) effettua studi, stabilisce regolamentazioni, adotta risoluzioni, formu-
la raccomandazioni ed auspici, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni;
19 i) si adopera, con gli organismi di finanziamento e di sviluppo inter-
nazionali, a promuovere la creazione di linee di credito preferenziali e favorevoli destinate allo sviluppo di progetti sociali volti, tra l’altro, ad estendere i servizi di telecomunicazione alle zone più iso- late nei Paesi; 19A j) incoraggia la partecipazione degli enti interessati alle attività dell’Unione e la cooperazione con le organizzazioni regionali o altro per raggiungere l’oggetto dell’Unione.
Art. 2 Formazione
20 L’Unione internazionale delle telecomunicazioni è un’organizzazione inter-
governativa nella quale gli Stati membri e i Membri dei Settori, che hanno diritti ed obblighi ben definiti, cooperano per raggiungere l’oggetto dell’Unione. Tenuto conto del principio di universalità e dell’interesse di una partecipazione universale all’Unione, quest’ultima è composta da:
21 a) ogni Stato che sia Stato membro dell’Unione internazionale delle
telecomunicazioni in quanto parte ad una Convenzione internaziona- le delle telecomunicazioni prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione;
22 b) ogni altro Stato, Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
che aderisce alla presente Costituzione ed alla Convenzione in con- formità con le disposizioni dell’articolo 53 della presente Costitu- zione;
23 c) ogni altro Stato, non Membro dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, che chiede di divenire Stato membro dell’Unione e che, dopo che la sua domanda è stata approvata da due terzi degli Stati membri
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dell’Unione, aderisce alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 53 della presente Costituzione. Se questa domanda di ammissione in qualità di Stato membro è presentata durante il periodo tra due Conferenze di pleni- potenziari, il Segretario generale consulta gli Stati membri dell’Unione; uno Stato membro sarà considerato come astenuto se non ha risposto entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno in cui è stato consultato.
Art. 3 Diritti ed obblighi degli Stati membri e dei Membri dei Settori 24 1. Gli Stati membri e i Membri dei Settori hanno i diritti e sono soggetti agli obblighi previsti nella presente Costituzione e nella Convenzione. 25 2. I diritti degli Stati membri per quanto concerne la loro partecipazione alle Conferenze, riunioni e consultazioni dell’Unione, sono i seguenti:
26 a) ogni Stato membro ha diritto di partecipare alle Conferenze, è eleg-
gibile in Consiglio ed ha diritto di presentare candidati all’elezione di funzionari dell’Unione o di membri del Comitato del Regolamen- to delle radiocomunicazioni;
27 b) ogni Stato membro ha inoltre diritto, fatte salve le disposizioni dei
numeri 169 e 210 della presente Costituzione, ad un voto in tutte le Conferenze di plenipotenziari, in tutte le conferenze mondiali e in tutte le assemblee dei Settori nonché in tutte le riunioni di commis- sioni di studio e, se fa parte del Consiglio, in tutte le sessioni di que- sto Consiglio. Nelle conferenze regionali, solo gli Stati membri della regione interessata hanno diritto di voto;
28 c) ogni Stato membro ha inoltre diritto, fatte salve le disposizioni dei
numeri 169 e 210 della presente Costituzione, ad un voto in ogni consultazione effettuata per corrispondenza. Nel caso di consultazio- ni concernenti conferenze regionali, solo gli Stati membri della regione interessata hanno diritto di voto. 28A 3. Per quanto concerne la loro partecipazione alle attività dell’Unione, i Membri dei Settori sono autorizzati a partecipare pienamente alle attività del Settore di cui sono membri, fatte salve disposizioni pertinenti della presente Costituzione e della Convenzione: 28B a) possono fornire presidenti e vicepresidenti per le assemblee e le riu- nioni dei Settori, nonché per le conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni; 28C b) sono autorizzati, fatte salve disposizioni pertinenti della Conven- zione e decisioni pertinenti adottate in merito dalla Conferenza di plenipotenziari, a partecipare all’adozione dei Problemi e delle Rac- comandazioni nonché delle decisioni relative ai metodi di lavoro e alle procedure del Settore in questione.
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Art. 4 Strumenti dell’Unione
29 1. Gli strumenti dell’Unione sono:
– la presente Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomu- nicazioni; – la Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni; e – i Regolamenti amministrativi.
30 2. La presente Costituzione, le cui disposizioni sono completate da quelle
della Convenzione, è lo strumento fondamentale dell’Unione.
31 3. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono
inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati in appresso, che regolamentano l’utilizzazione delle telecomunicazioni e vinco- lano tutti gli Stati membri: – il Regolamento delle telecomunicazioni internazionali; – il Regolamento delle radiocomunicazioni.
32 4. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed
una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione.
Art. 5 Definizioni
33 Salvo che ciò non sia in contraddizione con il contesto:
34 a) i termini utilizzati nella presente Costituzione, e definiti nel suo
annesso che è parte integrante della presente Costituzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso;
35 b) i termini – diversi da quelli definiti nell’annesso alla presente Costi-
tuzione – utilizzati nella Convenzione e definiti nell’annesso a que- sta Convenzione, che fa parte integrante della Convenzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso;
36 c) gli altri termini definiti nei Regolamenti amministrativi hanno il
significato loro attribuito in questi Regolamenti.
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Art. 6 Attuazione degli strumenti dell’Unione
37 1. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presen-
te Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utiliz- zati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferen- ze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtù delle disposi- zioni dell’articolo 48 della presente Costituzione.
38 2. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari
per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autoriz- zate a instaurare o ad utilizzare telecomunicazioni, che assicurano servizi internazionali o che utilizzano stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi.
Art. 7 Struttura dell’Unione
39 L’Unione comprende:
40 a) la Conferenza di plenipotenziari, organo supremo dell’Unione;
41 b) il Consiglio, che agisce in quanto mandatario della Conferenza di
plenipotenziari;
42 c) le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali;
43 d) il Settore delle radiocomunicazioni comprese le conferenze mondiali
e regionali delle radiocomunicazioni, le assemblee delle radiocomu- nicazioni ed il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
44 e) il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni comprese le
assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
45 f) il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni comprese le conferen-
ze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;
46 g) il Segretariato generale.
Art. 8 La Conferenza di plenipotenziari:
47 1. La Conferenza di plenipotenziari è composta da delegazioni che rappre-
sentano gli Stati membri. Essa è convocata ogni quattro anni.
48 2. In base alle proposte degli Stati membri e tenendo conto dei rapporti del
Consiglio, la Conferenza di plenipotenziari:
49 a) determina i principi generali atti a realizzare lo scopo dell’Unione
enunciato all’articolo 1 della presente Costituzione;
50 b) esamina i rapporti preparati dal Consiglio sull’attività dell’Unione
dopo l’ultima Conferenza di plenipotenziari, nonché sulla politica generale e la pianificazione strategica dell’Unione;
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51 c) in considerazione delle decisioni adottate sulla base dei rapporti
menzionati al numero 50, stabilisce il piano strategico per l’Unione e le basi dei bilancio preventivo dell’Unione e determina i limiti finan- ziari per il periodo intercorrente fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti dell’attività dell’Unione durante detto periodo; 51A cbis) stabilisce, applicando le procedure enunciate ai numeri 161D–161G della presente Costituzione, il numero totale delle unità di contribu- zione per il periodo che precede la successiva Conferenza di plenipo- tenziari, in base alle classi di contribuzione stabilite dagli Stati membri;
52 d) formula tutte le direttive generali concernenti il personale
dell’Unione e stabilisce, se del caso, le retribuzioni di base, le scale salariali ed il regime di indennità e pensioni per tutti i funzionari dell’Unione;
53 e) esamina i conti dell’Unione e, se del caso, li approva definitiva-
mente;
54 f) elegge gli Stati membri dell’Unione chiamati a formare il Consiglio;
55 g) elegge il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i diretto-
ri degli Uffici dei Settori nella loro qualità di funzionari eletti dell’Unione;
56 h) elegge i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomuni-
cazioni;
57 i) esamina ed adotta, se del caso, le proposte di emendamento alla pre-
sente Costituzione e alla Convenzione, formulate dagli Stati membri, in conformità, rispettivamente, alle disposizioni dell’articolo 55 della presente Costituzione e alle disposizioni pertinenti della Conven- zione;
58 j) conclude o rivede, se del caso, gli accordi tra l’Unione ed altre orga-
nizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio conclu- so dal Consiglio a nome dell’Unione con tali organizzazioni e da loro il seguito che ritiene appropriato; 58A jbis) adotta ed emenda le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione;
59 k) tratta ogni altra questione di telecomunicazioni ritenuta necessaria.
59A 3. In casi eccezionali, nel periodo tra due Conferenze ordinarie di plenipo- tenziari, è possibile convocare una Conferenza straordinaria di plenipoten- ziari con un ordine del giorno limitato per trattare temi specifici: 59B a) su decisione della precedente Conferenza ordinaria di plenipoten- ziari; 59C b) su richiesta formulata individualmente dai due terzi degli Stati mem- bri e inviata al Segretario generale;
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59D c) su proposta del Consiglio, con il consenso di almeno i due terzi degli Stati membri.
Art. 9 Principi relativi alle elezioni e problemi connessi 60 1. All’atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzio- ne, la Conferenza di plenipotenziari vigila affinché:
61 a) gli Stati membri del Consiglio siano eletti tenendo debitamente con-
to della necessità di un’equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo;
62 b) il Segretario generale, il Vice-Segretario generale e i direttori degli
Uffici siano eletti tra i candidati proposti dagli Stati membri in quan- to loro cittadini, che siano tutti cittadini di Stati membri diversi e che, all’atto della loro elezione, si tenga debitamente conto di un’equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo; occorrereb- be inoltre tener debitamente conto dei principi enunciati al numero
154 della presente Costituzione;
63 c) i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni
siano eletti a titolo individuale e scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri in quanto loro cittadini. Ciascuno Stato membro può proporre un solo candidato. I Membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni non devono essere cittadini dello Stato membro cui appartiene il Direttore dell’Ufficio delle radiocomunica- zioni; per la loro elezione occorre tener debitamente conto di un’equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo e dei princi- pi enunciati al numero 93 della presente Costituzione.
64 2. Le disposizioni relative all’entrata in funzione, ai posti vacanti e alla
rieleggibilità figurano nella Convenzione.
Art. 10 Il Consiglio
65 1. (1) Il Consiglio è composto da Stati membri eletti dalla Conferenza di
plenipotenziari conformemente alle disposizioni del numero 61 della presente Costituzione.
66 (2) Ciascuno Stato membro del Consiglio nomina a sedere in Consiglio
una persona che può essere assistita da uno o più consiglieri.
67 2. Abrogato
68 3. Nell’intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Con- siglio, nella sua qualità di organo direttivo dell’Unione, agisce come manda- tario della Conferenza di plenipotenziari nell’ambito dei poteri da quest’ultima delegati.
69 4. (1) Il Consiglio è incaricato di adottare ogni provvedimento atto ad
agevolare l’applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposi- zioni della presente Costituzione, della Convenzione, dei Regola-
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menti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipoten- ziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell’Unione, nonché di espletare tutti gli altri incarichi che gli sono conferiti dalla Conferenza di plenipotenziari.
70 (2) Il Consiglio esamina le principali questioni di politica delle teleco-
municazioni, in conformità con le direttive generali della Conferenza di plenipotenziari affinché gli orientamenti politici e la strategia dell’Unione siano perfettamente adattati all’evoluzione dell’am- biente delle telecomunicazioni. 70A (2bis) Il Consiglio redige un rapporto sulla politica e sulla pianificazione strategica raccomandate dall’Unione e sulle loro ripercussioni finan- ziarie, utilizzando i dati concreti preparati dal Segretario generale in applicazione del numero 74A.
71 (3) Assicura un efficace coordinamento delle attività dell’Unione ed
esercita un effettivo controllo finanziario sul Segretariato generale ed i tre settori.
72 (4) Contribuisce, in conformità con lo scopo dell’Unione, allo sviluppo
delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, ivi compreso con la partecipazione dell’Unione ai programmi pertinenti delle Nazioni Unite.
Art. 11 Segretariato generale
73 1. (1) Il Segretariato generale è diretto da un Segretario generale assistito
da un Vice-Segretario generale. 73A (2) Le funzioni del Segretario generale sono elencate nella Convenzio- ne. Inoltre, il Segretario generale:
74 a) coordina le attività dell’Unione con l’assistenza del Comitato di
coordinamento; 74A b) prepara, con l’assistenza del Comitato di coordinamento, e for- nisce agli Stati membri e ai Membri dei Settori i dati concreti ed eventualmente necessari alla redazione di un rapporto sulla politica a sul piano strategico dell’Unione e coordina l’attua- zione di tale piano; questo rapporto è comunicato agli Stati membri e ai Membri dei Settori, per verifica, durante le due ultime sessioni ordinarie del Consiglio che precedono la Confe- renza di plenipotenziari;
75 c) adotta tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che le
risorse dell’Unione siano utilizzate in base a criteri economici ed è responsabile dinnanzi al Consiglio per la totalità degli aspetti amministrativi e finanziari delle attività dell’Unione.
76 d) agisce in qualità di rappresentante legale dell’Unione.
Costituzione, amendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006
76A (3) Il Segretario generale può fungere da depositario di accordi partico- lari conclusi conformemente all’articolo 42 della presente Costitu- zione.
77 2. Il Vice-Segretario generale è responsabile dinnanzi al Segretario genera-
le; egli assiste il Segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest’ultimo è assente.
Capitolo II Settore delle radiocomunicazioni
Art. 12 Funzioni e struttura
78 1. (1) Considerando le particolari preoccupazioni dei Paesi in via di svi-
luppo, le funzioni del Settore delle radiocomunicazioni consistono nel conformarsi alle finalità dell’Unione per quanto riguarda le radiocomunicazioni così come enunciate all’articolo 1 della presente Costituzione: – assicurando l’utilizzazione razionale, equa, efficace ed econo- mica dello spettro delle frequenze radioelettriche con ogni ser- vizio di radiocomunicazione, ivi compresi quelli che utilizzano l’orbita dei satelliti geostazionari o altre orbite, sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 44 della presente Costituzione, e – procedendo senza limitazioni a studi per quanto riguarda la gamma delle frequenze, adottando raccomandazioni relative alle radiocomunicazioni.
79 (2) Le specifiche competenze del Settore delle radiocomunicazioni e del
Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni devono essere costantemente riesaminate in stretta collaborazione per quanto con- cerne i problemi concernenti i due Settori, secondo le norme perti- nenti della Convenzione. Uno stretto coordinamento deve essere as- sicurato tra il Settore delle radiocomunicazioni, di normalizzazione delle telecomunicazioni e di sviluppo delle telecomunicazioni.
80 2. Il funzionamento del Settore delle radiocomunicazioni è assicurato per
mezzo:
81 a) di conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni;
82 b) del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
83 c) di assemblee delle radiocomunicazioni;
84 d) di commissioni di studio;
84A dbis) del Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni;
85 e) dell’Ufficio delle radiocomunicazioni diretto da un direttore desi-
gnato.
Costituzione, amendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006
86 3. Il Settore delle radiocomunicazioni ha come membri:
87 a) di diritto, le amministrazioni di tutti gli Stati membri;
88 b) ogni ente o organizzazione che diventa Membro del Settore secondo
le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Art. 13 Conferenza delle radiocomunicazioni e assemblee delle radiocomunicazioni
89 1. Una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può procedere ad una
revisione parziale o a titolo eccezionale, totale, del Regolamento delle radio- comunicazioni e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza e relativa al suo ordine dei giorno. Le altre funzioni di questa conferenza sono enunciate nella Convenzione.
90 2. Le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni sono convocate di
regola ogni due o tre anni; tuttavia, in conformità con le disposizioni perti- nenti della Convenzione, questa conferenza può non essere convocata, oppure può essere convocata una conferenza addizionale.
91 3. Allo stesso modo, le assemblee delle radiocomunicazioni sono di regola
convocate ogni due o tre anni e sono abbinate, per quanto riguarda il luogo e le date, alle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni in modo da migliorare l’efficacia e la produttività del Settore delle radiocomunicazioni. Le assemblee delle radiocomunicazioni stabiliscono le basi tecniche neces- sarie per i lavori delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni e danno seguito a tutte le domande di tali conferenze; le loro funzioni sono enunciate nella Convenzione.
92 4. Le decisioni delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni, delle
assemblee delle radiocomunicazioni e delle conferenze regionali delle radio- comunicazioni debbono essere in ogni caso conformi alle norme della pre- sente Costituzione e della Convenzione. Le decisioni delle assemblee delle radiocomunicazioni o delle conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono inoltre, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni del Regola- mento delle radiocomunicazioni. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze debbono tener conto di prevedibili ripercussioni finanziarie e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni o decisioni che potrebbero com- portare il superamento dei limiti finanziari stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.
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Art. 14 Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni
93 1. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni è composto da
membri eletti perfettamente qualificati nel settore delle radiocomunicazioni e che possiedono un’esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. Ciascun membro deve essere al corrente delle condizioni geografiche, economiche e demografiche di una particolare regione del mondo. I membri esercitano le loro funzioni al servizio dell’Unione in maniera indipendente ed a tempo parziale. 93A 1bis. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni è composto da un massimo di 12 membri o da un numero di membri corrispondente al 6 % del numero totale di Stati membri, in funzione del numero più alto.
94 2. Le funzioni del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni
consistono:
95 a) nell’approvare regole di procedura che comportino criteri tecnici,
conformi al Regolamento delle radiocomunicazioni e alle decisioni delle conferenze delle radiocomunicazioni competenti. Tali regole di procedura sono utilizzate dal direttore e dall’Ufficio nell’applica- zione del Regolamento delle radiocomunicazioni, per registrare le assegnazioni di frequenza effettuate dagli Stati membri. Tali regole sono elaborate in modo trasparente e possono essere oggetto di commenti da parte delle amministrazioni e, in caso di disaccordo persistente, il problema deve essere sottoposto ad una successiva conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
96 b) ad esaminare ogni altro problema che non può essere risolto median-
te l’applicazione delle summenzionate regole di procedura;
97 c) ad eseguire tutti i compiti addizionali relativi all’assegnazione ed
all’utilizzazione delle frequenze, come indicato nel numero 78 della presente Costituzione, secondo le procedure previste dal Regolamen- to delle radiocomunicazioni prescritte da una conferenza competente o dal Consiglio con il consenso della maggioranza degli Stati mem- bri, in vista della preparazione di tale conferenza o in applicazione delle sue decisioni.
98 3. (1) I membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni,
espletando le loro funzioni in seno al Comitato, non rappresentano lo Stato Membro né una regione ma sono investiti di un incarico pub- blico internazionale. In particolare, ciascun membro del Comitato deve astenersi dal partecipare a decisioni che concernono diretta- mente la sua amministrazione.
99 (2) Nessun membro del Comitato deve, per quanto riguarda l’esercizio
delle sue funzioni al servizio dell’Unione, chiedere o ricevere istru- zioni da qualunque governo, o da alcun membro di qualunque governo o organizzazione o persona pubblica o privata. I membri del Comitato devono astenersi dall’adottare un qualsiasi provvedimento
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o associarsi a qualunque decisione che potrebbe essere incompatibile con il loro statuto così come definito al numero 98 di cui sopra.
100 (3) Gli Stati membri e i membri dei Settori devono rispettare il carattere
esclusivamente internazionale delle funzioni dei membri del Comita- to e astenersi dal cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro fun- zioni in seno al Comitato.
101 4. I metodi di lavoro del Comitato per il Regolamento delle radiocomunica-
zioni sono definiti nella Convenzione.
Art. 15 Commissioni di studio e Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni
102 Le rispettive funzioni delle commissioni di studio e del Gruppo consultivo
sulle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Art. 16 Ufficio delle radiocomunicazioni
103 Le funzioni del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni sono enun-
ciate nella Convenzione.
Capitolo III Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni
Art. 17 Funzioni e struttura
104 1. (1) Considerando le particolari preoccupazioni dei Paesi in via di svi-
luppo, le funzioni del Settore di normalizzazione delle telecomuni- cazioni consistono nel corrispondere pienamente allo scopo dell’Unione concernente la normalizzazione delle telecomunicazioni, così come enunciato all’articolo 1 della presente Costituzione, effet- tuando studi sui problemi tecnici di utilizzazione e di tariffazione e adottando raccomandazioni al riguardo in vista della normalizzazio- ne delle telecomunicazioni a livello mondiale.
105 (2) Le competenze specifiche del Settore di normalizzazione delle tele-
comunicazioni e dei Settore delle radiocomunicazioni devono essere riesaminate in permanenza, in stretta collaborazione, per quanto con- cerne i problemi che interessano i due Settori, secondo le disposizio- ni pertinenti della Convenzione. Deve essere assicurato tra i Settori delle radiocomunicazioni, di normalizzazione delle telecomunica- zioni e di sviluppo delle telecomunicazioni uno stretto coordina- mento.
106 2. Il funzionamento del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni
è assicurato da:
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107 a) assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
108 b) commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunica-
zioni; 108A bbis) il Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
109 c) l’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni, diretto da un
direttore designato.
110 3. Il settore di normalizzazione delle telecomunicazioni è composto:
111 a) di diritto, dalle amministrazioni di tutti gli Stati membri;
112 b) da ogni ente o organizzazione che diventa Membro del Settore in
conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Art. 18 Assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni
113 1. Il ruolo delle assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomu-
nicazioni è definito nella Convenzione.
114 2. Le assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni
sono convocate ogni quattro anni; tuttavia, può essere organizzata un’assemblea addizionale secondo le disposizioni pertinenti della Conven- zione.
115 3. Le decisioni delle assemblee mondiali per la normalizzazione delle
telecomunicazioni debbono essere, in ogni caso, conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti ammini- strativi. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le assemblee devono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni o decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti finanziari stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.
Art. 19 Commissioni di studio e Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni
116 Le funzioni delle commissioni di studio e del Gruppo consultivo per la
normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Art. 20 Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni 117 Le funzioni del direttore dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunica- zioni sono enunciate nella Convenzione.
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Capitolo IV Settore di sviluppo delle telecomunicazioni
Art. 21 Funzioni e struttura
118 1. (1) Le funzioni del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni consisto-
no nel rispondere agli scopi dell’Unione, così come enunciati all’articolo 1 della presente Costituzione e a espletare, nei limiti del- la sua specifica sfera di competenza, la doppia responsabilità dell’Unione come istituzione specializzata dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed agente esecutivo per l’attuazione di progetti nel quadro del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite o di altre intese di finanziamento al fine di agevolare e migliorare lo sviluppo delle telecomunicazioni offrendo, organizzando e coordinando attività di cooperazione e d’assistenza tecniche.
119 (2) Le attività dei Settori delle radiocomunicazioni, di normalizzazione
delle telecomunicazioni e di sviluppo delle telecomunicazioni sono oggetto di una stretta cooperazione per quanto concerne le questioni relative allo sviluppo, in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Costituzione.
120 2. Nel summenzionato quadro, le specifiche funzioni dei Settore di sviluppo
delle telecomunicazioni sono:
121 a) di sensibilizzare coloro che adottano le decisioni sul ruolo importan-
te delle telecomunicazioni nei programmi nazionali di sviluppo eco- nomico e sociale e fornire informazioni e consigli sulle eventuali opzioni in materia di politica generale e di struttura;
122 b) di incoraggiare, soprattutto mediante partenariati, lo sviluppo, l’es-
pansione e l’utilizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazio- ne in particolare nei Paesi in via di sviluppo, in considerazione delle attività degli altri organi interessati, rafforzando i mezzi di sviluppo delle risorse umane, di pianificazione, di gestione, di mobilitazione delle risorse nonché di ricerca e sviluppo;
123 c) di stimolare la crescita delle telecomunicazioni mediante la coopera-
zione con le organizzazioni regionali di telecomunicazione e con le istituzioni mondiali e regionali di finanziamento dello sviluppo, seguendo lo stato di avanzamento dei progetti selezionati nel pro- gramma di sviluppo al fine di vigilare sulla loro corretta attuazione;
124 d) di favorire la mobilitazione di risorse per fornire assistenza ai Paesi
in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni, incoraggiando la formazione di linee di credito preferenziali e favorevoli, e coope- rando con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali e regionali;
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125 e) di promuovere e di coordinare programmi che consentano di accele-
rare il trasferimento di tecnologie appropriate a favore dei Paesi in via di sviluppo, in considerazione dell’evoluzione e delle modifiche che avvengono nei circuiti dei Paesi progrediti;
126 f) di incoraggiare la partecipazione dell’industria allo sviluppo delle
telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo e di fornire consulen- za sulla scelta ed il trasferimento delle tecnologie appropriate;
127 g) di fornire consulenza, effettuare o patrocinare studi, se del caso, su
problemi di tecnica, di economia, di finanze, di gestione, di regola- mentazione e di politica generale, compresi studi su progetti specifici nel settore delle telecomunicazioni; 128 h) di collaborare con gli altri Settori, il Segretariato generale e gli altri organi interessati per elaborare un piano globale per i circuiti inter- nazionali e regionali di telecomunicazione in modo da agevolare il coordinamento dei loro sviluppo in vista della prestazione di servizi di telecomunicazione;
129 i) di interessarsi in maniera particolare, nell’esercizio delle summen-
zionate funzioni, alle esigenze dei Paesi meno avanzati.
130 3. Il funzionamento del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni è assi-
curato da:
131 a) conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunica-
zioni;
132 b) commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunica-
zioni; 132A bbis) il Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni;
133 c) Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni, diretto da un
direttore designato.
134 4. Il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni è composto:
135 a) di diritto, dalle amministrazioni di tutti i Stati membri;
136 b) da ogni ente o organizzazione che diventa membro del Settore in
conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Art. 22 Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni
137 1. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni rappresentano un
ambito di discussione in cui sono esaminate questioni, progetti e programmi che interessano lo sviluppo delle telecomunicazioni e in cui vengono forniti orientamenti all’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni.
138 2. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni includono:
139 a) conferenze mondiali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;
140 b) conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni.
Costituzione, amendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006
141 3. Tra due Conferenze di plenipotenziari verrà indetta una conferenza
mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni e, in base alle risorse ed alle priorità, conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni.
142 4. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni non elaborano Atti
finali. Le loro conclusioni sono sotto forma di risoluzioni, di decisioni, di raccomandazioni o di rapporti. Tali conclusioni debbono, in tutti i casi, essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Conven- zione e dei Regolamenti amministrativi. Nell’adottare risoluzioni e decisio- ni, le conferenze debbono tener conto di prevedibili ripercussioni finanziarie e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni o decisioni suscettibili di com- portare il superamento dei limiti finanziari stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.
143 5. Il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni è definito
nella Convenzione.
Art. 23 Commissioni di studio e Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni
144 Le funzioni delle commissioni di studio e del Gruppo consultivo per lo
sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Art. 24 Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni
145 Le funzioni del direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni
sono enunciate nella Convenzione.
Capitolo IVA Metodi di lavoro dei Settori 145A L’assemblea delle radiocomunicazioni, l’assemblea mondiale per la norma- lizzazione delle telecomunicazioni e la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni possono stabilire e adottare metodi di lavoro e procedure applicabili alla gestione delle attività dei loro rispettivi Settori. Questi metodi di lavoro e di procedura devono essere conformi alla presente Costituzione, alla Convenzione, ai regolamenti amministrativi e in particola- re ai numeri 246D–246H della Convenzione.
Capitolo V Altre disposizioni relative al funzionamento dell’Unione
Art. 25 Conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali
146 1. Una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali può
procedere ad una revisione, parziale o a titolo eccezionale totale, del Rego- lamento delle telecomunicazioni internazionali e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza o relativa al suo ordine del giorno.
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147 2. Le decisioni delle conferenze mondiali delle telecomunicazioni inter-
nazionali debbono in ogni caso essere conformi alle disposizioni della pre- sente Costituzione e della Convenzione. Nell’adottare risoluzioni e decisio- ni, le conferenze devono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni o decisioni tali da comportare il superamento dei limiti finanziari stabiliti dalla Conferenza di plenipoten- ziari.
Art. 26 Comitato di coordinamento
148 1. Il Comitato di coordinamento è composto dal Segretario generale, dal
Vice-Segretario generale e dai direttori dei tre Uffici. È presieduto dal Segretario generale, e, in sua assenza, dal Vice-Segretario generale.
149 2. Il Comitato di coordinamento svolge le funzioni di un gruppo di gestione
interno che consiglia il Segretario generale e gli fornisce assistenza pratica per tutte le questioni relative all’amministrazione, alle finanze, ai sistemi d’informazione ed alla cooperazione tecnica che non sono di esclusiva competenza di un dato Settore o del Segretariato generale, nonché nei settori delle relazioni esterne dell’informazione pubblica. Nell’esaminare queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto delle disposizioni della pre- sente Costituzione, della Convenzione, delle decisioni del Consiglio e degli interessi di tutta l’Unione.
Art. 27 I funzionari designati ed il personale dell’Unione
150 1. (1) Nell’adempiere alle loro funzioni, i funzionari designati nonché il
personale dell’Unione non devono sollecitare o accettare istruzioni da qualsivoglia governo o autorità esterna all’Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzio- nari internazionali.
151 (2) Gli Stati membri e i Membri dei Settori devono rispettare il carattere
esclusivamente internazionale delle funzioni di questi funzionari designati e del personale dell’Unione e astenersi dal cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni.
152 (3) Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti nonché il personale
dell’Unione non devono avere alcun tipo di partecipazione o interes- se finanziario in qualunque impresa che si occupa di telecomunica- zioni. Tuttavia, l’espressione «interessi finanziari» non deve essere interpretata nel senso di un’opposizione al proseguimento di versa- menti a fini pensionistici in ragione di un impiego o di servizi prece- denti.
153 (4) Al fine di garantire un funzionamento efficace dell’Unione, ogni Sta-
to membro, un cui cittadino è stato eletto Segretario generale, Vice- Segretario generale, o direttore di un Ufficio deve, nella misura del possibile, astenersi dal richiamare tale cittadino tra due Conferenze di plenipotenziari.
Costituzione, amendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006
154 2. Il criterio prevalente nel reclutare e stabilire le condizioni d’impiego del personale deve essere la necessità di garantire all’Unione i servizi di persone in possesso delle massime qualità di efficacia, di competenza e d’integrità. Va debitamente presa in considerazione l’importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la più ampia possibile.
Art. 28 Finanze dell’Unione
155 1. Le spese dell’Unione comprendono le spese inerenti:
156 a) al Consiglio;
157 b) al Segretariato generale ed ai Settori dell’Unione;
158 c) alle Conferenze di plenipotenziari ed alle Conferenze mondiali di
telecomunicazioni internazionali.
159 2. Le spese dell’Unione sono coperte da:
159A a) contributi dei suoi Stati membri e dei Membri dei Settori; 159B b) altri introiti specificati nella Convenzione o nel Regolamento finan- ziario. 159C 2bis. Ogni Stato membro e ogni Membro di Settore versano una somma equivalente al numero di unità corrispondenti alla classe di contribuzione da loro prescelta, conformemente ai numeri 160–161I. 159E 2ter. Le spese delle conferenze regionali contemplate al numero 43 della presente Costituzione sono a carico: 159F a) di tutti gli Stati membri della regione in questione, in base alla loro classe di contribuzione; 159G b) degli Stati membri di altre regioni che hanno partecipato a tali confe- renze, in base alla loro classe di contribuzione; c) dei Membri dei Settori e di altre organizzazioni autorizzate che han- no partecipato a tali conferenze, conformemente alle disposizioni della Convenzione.
160 3. (1) Gli Stati membri e i Membri dei Settori scelgono liberamente la
classe di contribuzione in base alla quale intendono partecipare alle spese dell’Unione.
161 (2) Gli Stati membri effettuano la loro scelta durante una Conferenza di
plenipotenziari conformemente alla tabella delle classi di contribu- zione, alle condizioni indicate nella Convenzione e alle procedure qui di seguito esposte. 161A (3) I Membri dei Settori scelgono conformemente alla scala delle classi di contribuzione, alle condizioni indicate nella Convenzione e alle procedure elencate qui di seguito.
Costituzione, amendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006
161B 3bis. (1) Durante la sessione che precede la Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio determina l’importo provvisorio dell’unità di contribuzio- ne in base al progetto di piano finanziario per il periodo corrispon- dente e al numero totale di unità di contribuzione. 161C (2) Il Segretario generale informa gli Stati membri e i Membri dei Setto- ri dell’importo provvisorio dell’unità di contribuzione, determinato in virtù del numero 161B, e invita gli Stati membri a notificargli, al più tardi una settimana prima della data fissata per l’inizio della Conferenza di plenipotenziari, la classe di contribuzione che hanno scelto provvisoriamente. 161D (3) La Conferenza di plenipotenziari determina, durante la prima setti- mana, il limite superiore provvisorio dell’unità di contribuzione risultante dalle misure adottate dal Segretario generale in applicazio- ne dei numeri 161B e 161C, tenendo conto di eventuali cambiamenti di classe di contribuzione notificati dagli Stati membri al Segretario generale e delle classi di contribuzione che rimangono invariate. 161E (4) Tenendo conto del progetto modificato di piano finanziario, la Con- ferenza di plenipotenziari determina non appena possibile il limite superiore definitivo dell’importo dell’unità di contribuzione e fissa la data, obbligatoriamente nella penultima settimana della Conferenza di plenipotenziari, alla quale gli Stati membri devono, su invito del Segretario generale, aver annunciato la classe di contribuzione che hanno scelto in modo definitivo. 161F (5) Gli Stati membri che non hanno notificato al Segretario generale la loro decisione entro la data stabilita dalla Conferenza di plenipoten- ziari, mantengono la classe di contribuzione che avevano scelto in precedenza. 161G (6) In seguito, la Conferenza di plenipotenziari approva il piano finan- ziario definitivo in base al numero totale di unità di contribuzione corrispondenti alle classi di contribuzione definitivamente scelte da- gli Stati membri e alle classi di contribuzione dei Membri dei Settori nel giorno dell’approvazione del piano finanziario. 161H 3ter. (1) Il Segretario generale comunica ai Membri dei Settori il limite massimo definitivo dell’importo dell’unità di contribuzione e li invi- ta a notificargli, entro tre mesi dalla data di chiusura della Conferen- za di plenipotenziari, la classe di contribuzione che hanno scelto.
161I (2) I Membri dei Settori che non hanno notificato al Segretario generale la loro decisione entro questo termine di tre mesi, mantengono la classe di contribuzione che avevano scelto in precedenza.
162 (3) Gli emendamenti alla tabella delle classi di contribuzione adottati da
una Conferenza di plenipotenziari si applicano alla/per la scelta della classe di contribuzione durante la successiva Conferenza di plenipo- tenziari.
Costituzione, amendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006
163 (4) La classe di contribuzione scelta da uno Stato membro o da un
Membro del Settore è applicabile a partire dal primo bilancio bienna- le successivo a una Conferenza di plenipotenziari.
164 4. Abrogato
165 5. Nello scegliere la classe di contribuzione, uno Stato membro può ridurre
la sua classe di contribuzione di al massimo due classi e il Consiglio deve indicargli le modalità di messa in atto progressiva di questa riduzione nel periodo tra due Conferenze di plenipotenziari. Tuttavia, in circostanze ecce- zionali, come catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi di assistenza internazionale, la Conferenza può autorizzare una riduzione maggiore del numero di unità di contribuzione se uno Stato membro ne fa richiesta e fornisce la prova che non è più in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente. 165A 5bis. In casi eccezionali, quali catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi d’assistenza internazionale, il Consiglio può autorizzare una riduzione del numero di unità di contribuzione se uno Stato membro ne fa richiesta e fornisce la prova che non è più in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente. 165B 5ter. Gli Stati membri e i Membri dei Settori possono in qualsiasi momento optare per una classe di contribuzione superiore a quella scelta in prece- denza.
166 6. Abrogato
167 7. Abrogato
168 8. Gli Stati membri e i Membri dei Settori pagano in anticipo la loro quota
contributiva annuale, calcolata in base al bilancio preventivo biennale stabi- lito dal Consiglio tenendo conto degli adeguamenti eventualmente apportati da quest’ultimo.
169 9. Uno Stato membro che è in ritardo nei suoi pagamenti all’Unione perde il
suo diritto di voto stabilito ai numeri 27 e 28 della presente Costituzione fintanto che l’ammontare dei suoi arretrati è pari o superiore all’ammontare dei contributi che deve pagare per i due anni precedenti.
170 10. Le disposizioni specifiche che regolano i contributi finanziari dei Mem-
bri dei Settori e di altre organizzazioni internazionali figurano nella Conven- zione.
Art. 29 Lingue
171 1. (1) L’Unione ha come lingue ufficiali e di lavoro: l’arabo, il cinese, il
francese, l’inglese, il russo e lo spagnolo.
Costituzione, amendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006
172 (2) Queste lingue sono utilizzate, in conformità con le decisioni perti-
nenti della Conferenza di plenipotenziari, per la redazione e la pub- blicazione di documenti e di testi dell’Unione, in versioni equivalenti per forma e per tenore, nonché per l’interpretazione reciproca duran- te le conferenze e le riunioni dell’Unione.
173 (3) In caso di divergenze o di contestazioni, fa fede il testo francese.
174 2. Sempre che tutti i partecipanti ad una conferenza o ad una riunione con-
vengano della seguente procedura, i dibattiti potranno aver luogo in un numero di lingue inferiore a quello menzionato sopra
Art. 30 Sede dell’Unione
175 La sede dell’Unione è a Ginevra.
Art. 31 Capacità giuridica dell’Unione
176 L’Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità
giuridica che le è necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi scopi.
Art. 32 Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione
177 1. Le Regole generali adottate dalla Conferenza di plenipotenziari per le
conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione si applicano per la prepa- razione di conferenze e assemblee, per l’organizzazione dei lavori e lo svolgimento dei dibattiti durante conferenze, assemblee e riunioni dell’U- nione nonché per l’elezione degli Stati membri del Consiglio, del Segretario generale, del Vice-Segretario generale, dei direttori degli Uffici dei Settori e dei membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni.
178 2. Le conferenze, le assemblee e il Consiglio possono adottare le regole che
ritengono indispensabili a complemento di quelle sancite dal capitolo II delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione. Tuttavia, queste regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e del capitolo II di cui sopra; si tratta di regole complementari adottate dalle Conferenze o dalle assemblee e pubblicate come documenti di queste ultime.
Costituzione, amendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006
Capitolo VI Disposizioni generali relative alle telecomunicazioni
Art. 33 Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale di telecomunicazione
179 Gli Stati membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per
mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti in ciascuna categoria di corrispondenza, senza alcuna priorità o preferenza.
Art. 34 Interruzione delle telecomunicazioni
180 1. Gli Stati membri si riservano il diritto di interrompere, conformemente
alla loro legislazione nazionale, la trasmissione di qualunque telegramma privato che potrebbe sembrare pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle sue leggi, all’ordine pubblico o alla moralità pubblica, e si incaricano di avvisare immediatamente l’ufficio d’origine dell’interruzione totale del telegramma o di qualunque sua parte, salvo se tale notifica dovesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato. 181 2. Gli Stati membri si riservano inoltre il diritto di interrompere, conforme- mente alla loro legislazione nazionale, ogni altra telecomunicazione privata che può sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all’ordine pubblico o alla moralità pubblica.
Art. 35 Sospensione del servizio
182 Ciascuno Stato membro si riserva il diritto di sospendere il servizio inter-
nazionale di telecomunicazione sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Stati membri tramite il Segretario generale.
Art. 36 Responsabilità
183 Gli Stati membri non accettano alcuna responsabilità nei confronti degli
utenti dei servizi internazionali di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne i reclami volti ad ottenere un risarcimento di danni.
Art. 37 Segreto delle telecomunicazioni 184 1. Gli Stati membri si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni utilizzato, per assicurare il segreto delle corrispondenze internazionali.
185 2. Tuttavia, si riservano il diritto di comunicare tali corrispondenze alle
autorità competenti al fine di garantire l’applicazione della loro legislazione nazionale o l’attuazione delle convenzioni internazionali cui sono parti.
Costituzione, amendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006
Art. 38 Installazione, utilizzazione e salvaguardia dei canali e degli impianti di telecomunicazione 186 1. Gli Stati membri adottano provvedimenti utili al fine di installare, nelle migliori condizioni tecniche, i canali e gli impianti necessari per assicurare uno scambio rapido ed ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali. 187 2. Nella misura dei possibile, tali canali ed impianti devono essere utilizzati secondo i metodi e le procedure che l’esperienza pratica dell’utilizzazione ha rivelato essere le migliori, essere manutenzionati in buone condizioni di utilizzazione e mantenuti a livello dei progressi scientifici e tecnici.
188 3. Gli Stati membri assicurano la salvaguardia di questi canali ed impianti
entro i limiti della loro giurisdizione. 189 4. Salvo intese particolari che stabiliscano altre condizioni, tutti gli Stati membri debbono adottare misure atte ad assicurare la manutenzione delle parti dei circuiti internazionali di telecomunicazione compresi nei limiti del loro controllo. 189A 5. Gli Stati membri riconoscono la necessità di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze al funzionamento degli impianti di telecomunicazione che si trovano entro i limiti di giurisdizione di altri Stati membri.
Art. 39 Notifica delle trasgressioni
190 Al fine di agevolare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 della
presente Costituzione, gli Stati membri s’impegnano ad informarsi e, se del caso, ad aiutarsi reciprocamente riguardo alle trasgressioni alle norme della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi.
Art. 40 Priorità delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana
191 I servizi internazionali di telecomunicazione devono concedere un’assoluta
priorità a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, su terra, in aria e nello spazio extra-atmosferico, nonché alle tele- comunicazioni epidemiologiche di eccezionale urgenza dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Art. 41 Priorità delle telecomunicazioni di Stato 192 Sotto riserva delle disposizioni degli articoli 40 e 46 della presente Costitu- zione, le telecomunicazioni di Stato (vedere annesso alla presente Costi- tuzione, numero 1014) godono di un diritto di priorità sulle altre teleco- municazioni, nella misura del possibile, qualora l’interessato ne faccia specificamente richiesta.
Costituzione, amendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006
Art. 42 Intese particolari 193 Gli Stati membri riservano a sé stessi, alle gestioni riconosciute e ad altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, la facoltà di concludere intese particolari su questioni di telecomunicazione che non interessano l’insieme degli Stati membri. Tuttavia queste intese non devono essere in contrasto con le norme della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regola- menti amministrativi, per quanto riguarda le interferenze pregiudizievoli che potrebbero derivarne ai servizi di radiocomunicazione di altri Stati membri, ed in generale il danno tecnico che potrebbe derivare dall’applicazione di tali intese alla gestione di altri servizi di telecomunicazione di altri Stati membri.
Art. 43 Conferenze regionali, intese regionali, organizzazioni regionali 194 Gli Stati membri si riservano il diritto di svolgere conferenze regionali, di concludere intese regionali e di creare organizzazioni regionali al fine di risolvere problemi di telecomunicazione che possono essere trattati a livello regionale. Le intese regionali non debbono essere in contrasto con la presen- te Costituzione o con la Convenzione.
Capitolo VII Disposizioni speciali relative alle radiocomunicazioni
Art. 44 Utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche, dell’orbita dei satelliti geostazionari e di altre orbite
195 1. Gli Stati membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e
l’estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per garantire in maniera soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tal fine si sforzano di applicare, il più rapidamente possibile, gli ultimi perfezionamen- ti della tecnica. 196 2. Nell’utilizzare le bande di frequenze per i servizi di radiocomunicazione, gli Stati membri tengono conto del fatto che le frequenze e l’orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che debbono essere utilizzate in maniera razionale, efficace ed economica, in conformità con le norme del Regolamento delle radiocomunicazioni al fine di consentire ai vari Paesi, o gruppi di Paesi, un equo accesso a queste orbite e a tali fre- quenze, tenendo conto delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo e della situazione geografica di alcuni Paesi.
Art. 45 Interferenze pregiudizievoli 197 1. Tutte le stazioni, a prescindere dal loro oggetto, devono essere installate e gestite in modo da non causare interferenze pregiudizievoli alle comunica- zioni o ai servizi radioelettrici degli altri Stati membri, delle gestioni ricono-
Costituzione, amendata, dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni RU 2006
sciute e di altre gestioni debitamente autorizzate ad assicurare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano in conformità con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.
198 2. Ciascuno Stato membro s’impegna ad esigere, dalle gestioni da esso
riconosciute e dalle altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, l’osservazione delle prescrizioni del numero 197 di cui sopra.
199 3. Inoltre, gli Stati membri riconoscono la necessità di adottare tutte le
misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferen- ze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici di cui al numero 197.
Art. 46 Chiamate e messaggi di soccorso 200 Le stazioni di radiocomunicazione sono tenute ad accettare, a titolo priorita- rio assoluto, le chiamate ed i messaggi di soccorso a prescindere dalla loro provenienza, a rispondere allo stesso modo a questi messaggi ed a darvi immediatamente il seguito necessario.
Art. 47 Segnali di soccorso, di urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannevoli
201 Gli Stati membri s’impegnano ad adottare misure utili per reprimere la
trasmissione o l’immissione in circolazione di segnali di soccorso, d’urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannevoli, e a collabora- re per localizzare e identificare le stazioni nell’ambito della loro giurisdizio- ne che trasmettono tali segnali.
Art. 48 Impianti di servizi di difesa nazionale 202 1. Gli Stati membri conservano la loro intera libertà per quanto concerne gli impianti radioelettrici militari. 203 2. Tuttavia tali impianti devono, per quanto possibile, osservare le disposi- zioni regolamentari relative ai soccorsi da prestare in caso di soccorso ed alle misure da prendere per impedire interferenze pregiudizievoli, nonché le prescrizioni dei Regolamenti amministrativi relative ai tipi di trasmissione ed alle frequenze da utilizzare, secondo la natura dei servizio che assicurano.
204 3. Inoltre, quando questi impianti partecipano al servizio di corrispondenza
pubblico o agli altri servizi regolati dai Regolamenti amministrativi, essi debbono conformarsi, in linea di massima, alle prescrizioni regolamentari applicabili a questi servizi.
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Capitolo VIII Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali e Stati non-membri
Art. 49 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite
205 Le relazioni tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazio-
nale delle telecomunicazioni sono definite nell’Accordo stipulato tra queste due organizzazioni.
Art. 50 Relazioni con le altre organizzazioni internazionali
206 Al fine di dare un aiuto alla realizzazione di un completo coordinamento
internazionale nel settore delle telecomunicazioni, l’Unione dovrebbe colla- borare con le organizzazioni internazionali che hanno interessi ed attività connesse.
Art. 51 Relazioni con Stati non-membri 207 Tutti gli Stati membri riservano, a sé stessi e alle gestioni riconosciute, la facoltà di stabilire le condizioni alle quali vengono ammessi gli scambi di telecomunicazioni con uno Stato che non è Membro dell’Unione. Se una telecomunicazione proveniente da tale Stato è accettata da uno Stato mem- bro, essa dovrà essere trasmessa e, nella misura in cui utilizza i canali di telecomunicazione di uno Stato membro, le saranno applicate le disposizioni obbligatorie della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regola- menti amministrativi come anche le tasse normali.
Capitolo IX Disposizioni finali
Art. 52 Ratifica, accettazione e approvazione
208 1. La presente Costituzione e la Convenzione sono contestualmente ratifica-
te, accettate o approvate da ogni Stato membro firmatario, secondo le sue regole costituzionali, mediante uno strumento unico. Tale strumento deve essere depositato il più presto possibile presso il Segretario generale. Il Segretario generale informa gli Stati membri riguardo al deposito di ogni strumento. 209 2. (1) Per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, ogni Stato membro firmatario gode dei diritti conferiti agli Stati membri dell’Unione dai numeri 25–28 della presente Costituzione, anche se non ha deposita- to strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra.
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210 (2) Allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, uno Stato membro firmatario che non ha depositato lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra non è più qualificato a votare in alcuna conferenza dell’Unione, sessione del Consiglio, o altra riunione dei Settori dell’Unione, né in qualunque consultazione per corrispondenza svol- ta in conformità con le disposizioni della presente Costituzione e del- la Convenzione, fino a quando tale strumento non sarà depositato. I diritti di questo Stato membro diversi dai diritti di voto, non sono pregiudicati.
211 3. Dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione
secondo l’articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale.
Art. 53 Adesione
212 1. Uno Stato membro che non ha firmato la presente Costituzione e la
Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 della presente Costituzione, ogni altro Stato menzionato in tale articolo, può aderire in qualsiasi momento alla presente Costituzione e alla Convenzione. Quest’adesione avviene contestualmente mediante uno strumento unico che include sia la Costituzione sia la Convenzione.
213 2. Lo strumento di adesione è depositato presso il Segretario generale che
notifica agli Stati membri, non appena lo riceve, il deposito di ciascuno strumento di adesione, e trasmette a ciascuno di essi una copia certificata di quest’ultimo.
214 3. Dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione
in conformità con l’articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di adesione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale, a meno che tale strumento non disponga diversamente.
Art. 54 Regolamenti amministrativi
215 1. I Regolamenti amministrativi così come specificati all’articolo 4 della
presente Costituzione sono strumenti internazionali vincolanti e devono essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Con- venzione. 216 2. La ratifica, l’accettazione o l’approvazione della presente Costituzione e della Convenzione o l’adesione a questi strumenti in conformità con gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione implica altresì il consenso ad essere vincolato dai Regolamenti amministrativi adottati dalle conferenze mondiali competenti prima della firma della presente Costituzione e della Convenzione. Tale consenso s’intende in considerazione di ogni riserva formulata al momento della firma di tali Regolamenti o di ogni revisione di
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questi ultimi e nella misura in cui tale riserva è mantenuta all’atto dei depo- sito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di ade- sione. 216A 2bis. I Regolamenti amministrativi di cui al numero 216 rimangono in vigo- re, salvo modifiche adottate e messe in vigore in applicazione dei numeri 89 e 146 della presente Costituzione. Ogni modifica, parziale o totale, dei Regolamenti amministrativi entra in vigore dalla data o dalle date che vi sono menzionate solo per gli Stati membri che hanno notificato al Segretario generale, prima di questa data o di queste date, il loro consenso ad essere vincolati da tale modifica.
217 3. Abrogato
217A 3bis. Il consenso di uno Stato membro ad essere vincolato da una modifica parziale o totale dei Regolamenti amministrativi viene espresso depositando al Segretario generale uno strumento di ratifica, d’accettazione o d’appro- vazione di tale modifica oppure di adesione alla stessa oppure notificando al Segretario generale il consenso dello Stato membro ad essere vincolato dalla modifica. 217B 3ter. Ogni Stato membro può anche notificare al Segretario generale che la ratifica, l’accettazione, l’approvazione di emendamento o l’adesione a emendamenti alla presente Costituzione o alla Convenzione conformemente all’articolo 55 della Costituzione o 42 della Convenzione, equivale al suo consenso ad essere vincolato da una qualsiasi revisione, parziale o totale, dei Regolamenti amministrativi adottata da una conferenza competente prima della firma degli emendamenti in questione alla presente Costituzione o alla Convenzione. 217C 3quater. La notifica secondo il numero 217B viene effettuata al momento in cui lo Stato membro deposita il suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione degli emendamenti o d’adesione agli emendamenti alla presente Costituzione o alla Convenzione. 217D 3penter. Ogni revisione dei Regolamenti amministrativi si applica provviso- riamente a partire dalla data di entrata in vigore di tale revisione a tutti gli Stati membri che hanno firmato questa revisione e non hanno notificato al Segretario generale il loro consenso a essere vincolati in applicazione dei numeri 217A e 217B. L’applicazione provvisoria è effettiva solo se lo Stato membro in questione non vi si è opposto al momento della firma della revi- sione.
218 4. Tale applicazione provvisoria continua per uno Stato membro fino a
quando quest’ultimo non notifica al Segretario generale la sua decisione relativa al suo consenso ad essere vincolato da tale revisione.
219 a) Abrogata
220 b) Abrogata
221 5. Abrogato
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221A 5bis. Se, entro un termine di trentasei mesi a decorrere dalla data o dalle date di entrata in vigore della revisione, uno Stato membro non notifica al Segre- tario generale la sua decisione relativa al suo consenso ad essere vincolato conformemente al numero 218, si considera che questo Stato membro sia consenziente ad essere vincolato da tale revisione. 221B 5ter. Ogni applicazione provvisoria ai sensi del numero 217D oppure ogni consenso ad essere vincolato ai sensi del numero 221A s’intende tenendo conto delle riserve che lo Stato membro potrebbe aver formulato al momento della firma della revisione. Ogni consenso ad essere vincolato ai sensi dei numeri 216A, 217A, 217B e 218 s’intende tenendo conto delle riserve che lo Stato membro in questione potrebbe aver formulato al momento della firma dei Regolamenti amministrativi e di una qualsiasi revisione che vi è stata fatta, a condizione che questo Stato membro mantenga la riserva quando notifica al Segretario generale il suo consenso ad essere vincolato.
222 6. Abrogato
223 7. Il Segretario generale informa sollecitamente gli Stati membri di ogni
notifica ricevuta ai sensi del presente articolo.
Art. 55 Disposizioni per emendare la presente Costituzione
224 1. Ogni Stato membro può proporre qualunque emendamento alla presente
Costituzione. Per poter essere trasmessa a tutti gli Stati membri ed essere da essi esaminata in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario gene- rale al più tardi otto mesi prima della data di apertura fissata per la Confe- renza di plenipotenziari. Il Segretario generale pubblica, il più presto possi- bile e al massimo sei mesi prima di quest’ultima data, tale proposta per informare tutti gli Stati membri.
225 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto secondo il nume-
ro 224 di cui sopra può, tuttavia, essere presentata in qualunque momento da uno Stato membro o dalla sua delegazione alla Conferenza di plenipoten- ziari.
226 3. Il quorum richiesto a ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipo-
tenziari per esaminare ogni proposta mirante ad emendare la presente Costi- tuzione o ogni modifica di tale proposta è costituito da più della metà delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari.
227 4. Per poter essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento
proposto, nonché la proposta di emendamento nella sua integralità, modifi- cata o meno, deve essere approvata in seduta plenaria da almeno due terzi delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari aventi diritto di voto.
228 5. Sono applicabili le regole generali per le conferenze, le assemblee e le
altre riunioni dell’Unione, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo, e che sono prevalenti, non dispongano diversamente.
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229 6. Tutti gli emendamenti alla presente Costituzione adottati da una Confe-
renza di plenipotenziari entrano in vigore, ad una data stabilita dalla Confe- renza, nella loro totalità e sotto forma di uno strumento unico di emenda- mento, tra gli Stati membri che avranno depositato prima di tale data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Costituzione e allo strumento di emendamento. È esclusa la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione relativa a una sola parte di tale strumento di emendamento. 230 7. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri il deposito di cia- scuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
231 8. Dopo l’entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, si applicano
alla Costituzione emendata la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione, secondo gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione.
232 9. Dopo che tale strumento di emendamento è entrato in vigore, il Segreta-
rio generale lo registra presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4. Il numero 241 della presente Costituzione si applica inoltre ad ogni strumento di emendamento.
Art. 56 Soluzione delle controversie
233 1. Gli Stati membri possono risolvere le loro controversie su questioni
relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi per via negoziale, diplomatica o secondo le procedure fissate dai trattati bilaterali o multilatera- li conclusi tra di loro per la soluzione delle controversie internazionali, o con ogni altro metodo che potranno decidere di comune accordo.
234 2. Qualora nessuno di questi mezzi di soluzione delle controversie sia
adottato, ogni Stato membro parte a una controversia può ricorrere all’ar- bitrato, in conformità con la procedura definita nella Convenzione. 235 3. Il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle contro- versie relative alla presente Costituzione, alla Convenzione ed ai Regola- menti amministrativi è applicabile tra gli Stati membri parti a questo Proto- collo.
Art. 57 Denuncia della presente Costituzione e della Convenzione
236 1. Ogni Stato membro che ha ratificato, accettato o approvato la presente
Costituzione e la Convenzione, o vi ha aderito, ha diritto di denunciarle. In tal caso, la presente Costituzione e la Convenzione sono denunciate conte- stualmente mediante uno strumento unico e con una notifica indirizzata al Segretario generale. Non appena riceve questa notifica, il Segretario genera- le informa gli altri Stati membri.
4 RS 0.120
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237 2. Tale denuncia produce i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il Segretario generale ne ha ricevuto notifica.
Art. 58 Entrata in vigore e questioni connesse
238 1. La presente Costituzione e la Convenzione, adottate dalla Conferenza di
plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) entreranno in vigore il 1° luglio
1994 tra gli Stati membri che avranno depositato prima di questa data lo
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
239 2. Alla data di entrata in vigore specificata al numero 238 di cui sopra, la
presente Costituzione e la Convenzione abrogheranno e sostituiranno, tra le parti, la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982)5.
240 3. In conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle
Nazioni Unite6, il Segretario generale dell’Unione registrerà la presente Costituzione e la Convenzione presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
241 4. L’originale della presente Costituzione e della Convenzione redatto in
lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola rimarrà depositato negli archivi dell’Unione. Il Segretario generale invierà nelle lingue richieste una copia certificata conforme a ciascuno Stato membro firmatario. 242 5. In caso di divergenze tra i testi della presente Costituzione e della Con- venzione nelle diverse lingue, fa fede il testo francese.
5 RS 0.784.16 6 RS 0.120
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Annesso
Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente Costituzione, nella Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
1001 Ai fini dei summenzionati strumenti dell’Unione, i termini seguenti hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano.
1002 Stato membro: Stato che è considerato Membro dell’Unione internazionale
delle telecomunicazioni in applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 della presente Costituzione.
1003 Membro di Settore: Ente o organizzazione autorizzata, conformemente alle
disposizioni dell’articolo 19 della Convenzione, a partecipare alle attività di un Settore.
1004 Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile
delle misure da adottare per adempiere agli obblighi della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti am- ministrativi. 1005 Interferenza pregiudizievole: Interferenza che ha effetti nocivi sul funzio- namento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che degrada gravemente, interrompe ripetutamente ovvero impedisce il funzionamento di un servizio di radiocomunicazione utilizzato in conformità con il Regolamento delle radiocomunicazioni.
1006 Corrispondenza pubblica: Ogni telecomunicazione che gli uffici e le stazio-
ni devono accettare, in ragione della loro disponibilità al pubblico, ai fini della trasmissione. 1007 Delegazione: Insieme di delegati e, se del caso, di rappresentanti, consiglie- ri, addetti o interpreti inviati dallo stesso Stato membro. Ciascun Stato membro è libero di comporre la sua delegazione a seconda della sua convenienza. In particolare può includervi tra gli altri, in qualità di delegati, di consiglieri o di addetti, persone appartenenti ad ogni ente od organizzazione approvata, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione. 1008 ...
1009 Delegato: Persona inviata dal Governo di uno Stato membro ad una Confe-
renza di plenipotenziari, o persona che rappresenta il governo o l’am- ministrazione di uno Stato membro a un’altra Conferenza o a una riunione dell’Unione.
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1010 Gestione: Ogni privato, società, azienda o istituzione governativa che ha in esercizio un impianto di telecomunicazione destinato ad assicurare un servi- zio internazionale di telecomunicazione o suscettibile di causare interferenze pregiudizievoli a tale servizio. 1011 Gestione riconosciuta: Ogni gestione che corrisponde alla definizione di cui sopra, che ha in esercizio un servizio di corrispondenza pubblica o di radio- diffusione e alla quale gli obblighi previsti all’articolo 6 della presente Costituzione sono imposti dallo Stato membro sul cui territorio è installata la sede sociale di tale gestione, ovvero dallo Stato membro che ha autorizzato tale gestione a installare e a utilizzare un servizio di telecomunicazione sul suo territorio.
1012 Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche.
1013 Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui trasmis-
sioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico. Questo servizio può comprendere trasmissioni audio, trasmissioni televisive o altri tipi di trasmissione.
1014 Servizio internazionale di telecomunicazione: Prestazione di telecomunica-
zione tra uffici o stazioni di telecomunicazione di qualunque natura, situati in Paesi diversi o appartenenti a Paesi diversi.
1015 Telecomunicazione: Ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni,
segnali, scritti, immagini, audio o informazioni di qualunque natura median- te cavo, radio- elettricità, ottica o altri sistemi elettromagnetici.
1016 Telegramma: Scritto destinato ad essere trasmesso a mezzo telegrafia in
vista della sua consegna al destinatario. Questa parola indica altresì il radio- telegramma, salvo diversa specificazione.
1017 Telecomunicazioni di Stato: Telecomunicazioni provenienti da:
– il Capo di Stato; – il Capo del Governo o i membri di un Governo; – il Comandante in capo delle forze militari, terrestri, navali ed aeree; – agenti diplomatici o consolari; – il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; i Capi degli organi principali delle Nazioni Unite; – la Corte internazionale di Giustizia, ovvero risposte alle telecomunicazioni di Stato sopra menzionate.
1018 Telegrammi privati: Telegrammi diversi dai telegrammi di Stato o di ser-
vizio.
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1019 Telegrafia: Mezzo di telecomunicazione in cui le informazioni trasmesse
sono destinate ad essere registrate all’arrivo sotto forma di un documento grafico; tali informazioni possono in alcuni casi essere presentate sotto un’altra forma o registrate in vista di una successiva utilizzazione. Nota: Per documento grafico s’intende un supporto informativo sul quale è registrato in maniera permanente un testo scritto o stampato o un’immagine fissa e che può essere classificato e consultato.
1020 Telefonia: Mezzo di telecomunicazione essenzialmente destinato allo scam-
bio di informazioni sotto forma di parole.
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Campo d’applicazione dell’emendamento di Marrakech (2002) il 5 settembre 2006 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Albania 24 giugno 2005 24 giugno 2005 Arabia Saudita 20 settembre 2005 20 settembre 2005 Australia 3 marzo 2005 3 marzo 2005 Austria* 27 gennaio 2006 27 gennaio 2006 Bahrein 20 settembre 2004 20 settembre 2004 Bulgaria 3 agosto 2004 3 agosto 2004 Cambogia 18 dicembre 2003 1° gennaio 2004 Canada 26 aprile 2004 26 aprile 2004 Corea (Sud) 5 maggio 2004 5 maggio 2004 Danimarca 20 giugno 2003 1° gennaio 2004 Ecuador 16 giugno 2004 16 giugno 2004 Egitto 8 luglio 2004 8 luglio 2004 Emirati Arabi Uniti 6 gennaio 2005 6 gennaio 2005 Estonia 12 gennaio 2005 12 gennaio 2005 Finlandia 19 ottobre 2004 19 ottobre 2004 Gabon 21 luglio 2004 27 luglio 2004 Giappone 2 luglio 2004 2 luglio 2004 Indonesia 3 febbraio 2005 3 febbraio 2006 Iraq 8 febbraio 2006 A 8 febbraio 2006 Lettonia 25 novembre 2005 25 novembre 2005 Liechtenstein 13 aprile 2006 13 aprile 2006 Malaysia 24 dicembre 2004 24 dicembre 2004 Malta 6 aprile 2004 6 aprile 2004 Messico 18 ottobre 2005 18 ottobre 2005 Moldova 15 settembre 2004 15 settembre 2004 Monaco 29 luglio 2004 A 29 luglio 2004 Montenegro 21 giugno 2006 A 21 giugno 2006 Nuova Zelanda 20 giugno 2006 20 giugno 2006 Oman 25 ottobre 2004 25 ottobre 2004 Panama 27 agosto 2004 27 agosto 2004 Qatar 22 dicembre 2004 22 dicembre 2004 Repubblica Ceca 18 dicembre 2003 1° gennaio 2004 Saint Kitts e Nevis 15 marzo 2006 A 15 marzo 2006 San Marino 14 febbraio 2006 14 febbraio 2006 Singapore 11 giugno 2004 11 giugno 2004 Slovacchia 15 marzo 2004 15 marzo 2004 Somalia 24 giugno 2005 A 24 giugno 2005 Spagna* 16 maggio 2006 16 maggio 2006 Svezia 22 dicembre 2003 22 dicembre 2003 Svizzera* 17 gennaio 2006 17 gennaio 2006
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Trinidad e Tobago 16 febbraio 2004 A 16 febbraio 2004 Turchia 3 marzo 2006 3 marzo 2006 Vietnam 12 novembre 2003 12 novembre 2003 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni fatte al termine della Conferenza addizionale dei plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono parte integrante degli Atti finali della Conferenza. Esse non sono pubblicate nella RU. I testi francese, tedesco ed inglese possono essere ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
4038–4040