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AS 2006 4101

Ordinanza che istituisce misure preventive destinate a impedire l'introduzione della peste aviaria in Svizzera

Ordinanza che istituisce misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria in Svizzera

del 29 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto gli articoli 9 e 10 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura, ordina:

Art. 1 Scopo La presente ordinanza si prefigge di impedire l’introduzione della peste aviaria tra i volatili da cortile svizzeri.

Art. 2 Definizione Per volatili da cortile ai sensi della presente ordinanza si intendono i gallinacei (Galliformes), i palmipedi (Anseriformes) e gli struzioniformi (Struthioniformes) tenuti in cattività.

Art. 3 Registrazione delle aziende detentrici di volatili

1 I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti volatili da cortile.

2 Essi rilevano il nome e l’indirizzo dell’azienda detentrice di volatili, il numero di animali, il tipo di detenzione nonché, eventualmente, il numero assegnato all’azienda dal gestore della banca dati sul traffico di animali. 3 Chi gestisce o acquisisce un’azienda detentrice di volatili da cortile deve annun- ciarsi entro cinque giorni all’ufficio cantonale di competenza a meno che la deten- zione degli animali o il cambiamento di detentore non siano già stati comunicati in precedenza.

Art. 4 Divieto di caccia dei volatili Sentiti l’Ufficio federale dell’ambiente e i Cantoni coinvolti, l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) può vietare la caccia di qualsiasi tipo di uccelli.

RS 916.403.1

2006-2298 4101

Misure preventive destinate a impedire l’introduzione RU 2006 della peste aviaria in Svizzera

Art. 5 Misure nelle zone definite a rischio 1 Nelle zone in cui sussiste un’elevata probabilità di contatto tra gli uccelli acquatici e i volatili da cortile (zone a rischio), il veterinario cantonale ordina i seguenti prov- vedimenti: a. i volatili da cortile possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altri uccelli; b. sono vietati i mercati, le esposizioni e le manifestazioni analoghe in cui sono presentati dei volatili.

2 Sono zone a rischio le aree rivierasche di 1 km di larghezza che si estendono

intorno alle superfici e ai corsi d'acqua in cui si trova almeno l’1 per cento di tutti gli uccelli acquatici che svernano in Svizzera.

3 Le zone a rischio sono definite dall’UFV.

Art. 6 Deroghe per palmipedi e ratiti

1 Ilveterinario cantonale può, caso per caso, autorizzare deroghe all’articolo 5

capoverso 1 lettera a per palmipedi e ratiti se: a. i requisiti non possono essere soddisfatti a causa delle condizioni di deten- zione; b. il foraggiamento e l’abbeveraggio dei palmipedi e dei ratiti avviene in luoghi non accessibili agli uccelli selvatici; e c. i palmipedi e i ratiti sono tenuti separati dagli altri volatili. 2 Nel periodo di validità della deroga, il veterinario cantonale ordina due visite veterinarie e prelievi di campioni da effettuare a intervalli di almeno sei settimane.

Art. 7 Misure di lotta ordinarie Per il resto, la lotta alla peste aviaria è disciplinata dalle disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.

Art. 8 Pagamenti diretti I contributi secondo l’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui pagamenti diretti non possono essere ridotti o rifiutati se i volatili sono tenuti all’aperto su disposizione del veterinario cantonale secondo l’articolo 5.

3 RS 916.401 4 RS 910.13

Misure preventive destinate a impedire l’introduzione RU 2006 della peste aviaria in Svizzera

Art. 9 Caratterizzazione dei prodotti avicoli provenienti da zone a rischio 1 I prodotti realizzati con volatili da cortile provenienti da una zona a rischio e tenuti, anziché all’aperto, in uno spazio esterno coperto munito di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altri uccelli possono recare la denominazione «allevamento all’aperto». 2 La caratterizzazione dei prodotti avicoli provenienti da zone a rischio si basa anche sulle disposizioni in materia della legislazione sulle derrate alimentari e l’agricol- tura.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2006 ed è valida fino al 30 aprile 2007.

29 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Misure preventive destinate a impedire l’introduzione RU 2006 della peste aviaria in Svizzera