AS 2006 4129
Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 28 settembre 2006
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1104.2932, 1701.1100, 1200, 9999, 1701.1100, 1200, 1702.3029, 3038 e 1702.3048
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
1104. Cereali altrimenti lavorati per la fabbricazione 16.20
29 32 di orzo di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1701. Zucchero cristallizzato, allo stato per la fabbricazione 21.58
11 00 solido, non lavorato, senza aggiunta di mannite, sorbite,
12 00 di aromatizzanti o di coloranti dei loro esteri e di acido
99 99 gluconico
1701. Zuccheri greggi, allo stato solido, non per la raffinazione 36.08
11 00 lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti
12 00 o di coloranti
1702. Glucosio, allo stato solido, chimicamente per usi tecnici 5.63
30 29 puro o no
30 38
1702. Sciroppo di glucosio utilizzato come sostanza ––.80
30 48 nutritiva per i batteri
nell’ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici
1 RS 631.146.31
2006-2553 4129
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2006
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2006.
28 settembre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz