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AS 2006 4137

Legge sulle epidemie

Legge sulle epidemie (Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici)

Modifica del 6 ottobre 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20061, decreta:

I La legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 6 Approvvigiona- Il Consiglio federale provvede all’approvvigionamento sufficiente del- mento con agenti terapeutici la popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, sempre che non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell’8 ottobre 19823 sull’approv- vigionamento del Paese.

Art. 32a Spese per 1 La Confederazione assume le spese dell’approvvigionamento suffi- l’approvvigio- namento con ciente della popolazione con agenti terapeutici secondo l’articolo 6. agenti terapeutici 2 L’assunzione delle spese per gli agenti terapeutici in caso di distri- buzione alla popolazione si conforma alle condizioni previste: a. nella legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie; b. nella legge federale del 20 marzo 19815 sull’assicurazione contro gli infortuni; c. nella legge federale del 19 giugno 19926 sull’assicurazione militare.

3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, le spese

per gli agenti terapeutici sono a carico della Confederazione.

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Legge sulle epidemie

Art. 32b Promozione della 1 Se, in circostanze straordinarie, l’approvvigionamento sufficiente fabbricazione di agenti terapeutici della popolazione non può essere garantito altrimenti, la Confedera- zione può promuovere con aiuti finanziari la fabbricazione in Svizzera di agenti terapeutici secondo l’articolo 6.

2 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli

aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli inve- stimenti e contributi vincolati a progetti.

3 Essa può versare i contributi se il fabbricante:

a. dispone di provate conoscenze e capacità in materia di svilup- po o produzione di siffatti agenti terapeutici; b. si impegna a produrre siffatti agenti terapeutici in Svizzera; e c. garantisce alla Confederazione la fornitura prioritaria di siffatti agenti terapeutici in caso di circostanze straordinarie.

Art. 32c Copertura dei 1 La Confederazione può impegnarsi a coprire il danno che il fabbri- danni cante di un agente terapeutico secondo l’articolo 6 subisce in seguito a un impiego da essa raccomandato o disposto se, in circostanze straor- dinarie, l’approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti.

2 L’entità e le modalità della copertura del danno sono stabilite in un

accordo tra la Confederazione e il fabbricante.

II 1 La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà a referendum facoltativo in virtù dell’artico- lo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

2 Essa entra in vigore il 7 ottobre 2006 con effetto sino al 31 dicembre 2012.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

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