Lexipedia

AS 2006 4149

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)

Modifica del 22 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI 1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 864 franchi annui. 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendite, un contributo compreso fra

864 e 9800 franchi annui. Il contributo è calcolato nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi rendite moltiplicato per 20 (AVS+AI) ulteriori di sostanza o di reddito in forma di rendite moltiplicato per 20 fr. fr. fr.

meno di 500 000 864 – 500 000 882 98 1 750 000 3332 147

4 000 000 e oltre 9800 –

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

22 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.111

2006-2088 4149

Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2006