AS 2006 4151
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 22 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificato come segue:
Art. 1bis Aliquota dei contributi 1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno fr. ma inferiore a fr.
8 900 15 900 0,754 15 900 20 100 0,772 20 100 22 300 0,790 22 300 24 500 0,808 24 500 26 700 0,826 26 700 28 900 0,844 28 900 31 100 0,879 31 100 33 300 0,915 33 300 35 500 0,951 35 500 37 700 0,987 37 700 39 900 1,023 39 900 42 100 1,059 42 100 44 300 1,113 44 300 46 500 1,167 46 500 48 700 1,221 48 700 50 900 1,274 50 900 53 100 1,328
2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 62 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.
2006-2086 4151
OAI RU 2006
Art. 33bis Riduzione delle rendite per figli 1 La riduzione delle rendite per figli secondo l’articolo 38bis LAI è retta dall’artico- lo 54bis OAVS3. 2 I tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita sono calcolati in funzio- ne della riduzione della rendita intera.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
22 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 831.101
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