AS 2006 4153
Ordinanza 07 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI
Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 22 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 10 capoverso 1bis della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:
Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale giusta l’articolo 3b capo- verso 1 lettera a LPC sono aumentati come segue: a. per le persone sole, a 16 540 franchi al minimo e a 18 140 franchi al mas- simo; b. per i coniugi, a 24 810 franchi al minimo e a 27 210 franchi al massimo; c. per gli orfani e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a 8680 franchi al minimo e a 9480 franchi al massimo.
Art. 2 Modifica del diritto vigente L’ordinanza 05 del 24 settembre 20042 sull’adeguamento delle prestazioni comple- mentari all’AVS/AI è modificata come segue: Art. 1 Abrogato
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
22 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
RS 831.310