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AS 2006 4165

Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone

Legge federale sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull’armonizzazione dei registri, LArRa)

del 23 giugno 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 1, 39 capoverso 1, 40 capoverso 2, 65 capoverso 2,

121 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

1 La presente legge ha lo scopo di semplificare:

a. la rilevazione dei dati per la statistica mediante l’armonizzazione dei registri ufficiali di persone (registri); b. lo scambio, previsto dalla legge, di dati personali tra i registri.

2 A tal fine la legge stabilisce:

a. gli identificatori e le caratteristiche che devono essere registrati; b. la competenza dell’Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) di unifi- care le definizioni, le caratteristiche e le specificità; c. il principio della completezza e dell’esattezza dei registri; d. l’obbligo di aggiornare i registri degli abitanti.

Art. 2 Campo d’applicazione

1 La presente legge si applica ai seguenti registri:

a. il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) tenuto dai Cantoni e gestito dall’Ufficio federale di giustizia; b il sistema centrale d’informazione sulle migrazioni (ZEMIS) dell’Ufficio federale della migrazione; c. il sistema d’informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri;

RS 431.02

2005-2012 4165

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d. il registro d’immatricolazione delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero, tenuto dal Dipartimento federale degli affari esteri nel sistema d’informazione Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero (VERA); e. il registro centrale degli assicurati, il registro centrale delle rendite e il regi- stro delle prestazioni in natura dell’Ufficio centrale di compensazione.

2 La presente legge si applica inoltre:

a. ai registri cantonali e comunali degli abitanti; b. ai cataloghi elettorali cantonali e comunali utilizzati come base per le vota- zioni popolari federali e le elezioni del Consiglio nazionale.

Art. 3 Definizioni Nella presente legge, le seguenti espressioni significano: a. registro degli abitanti: registro gestito manualmente o elettronicamente dal Cantone o dal Comune, in cui sono iscritte tutte le persone che risiedono o dimorano nel Cantone o nel Comune; b. Comune di residenza: Comune in cui una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi; una persona è considerata residente nel Comune in cui ha depositato il documento richiesto e può avere soltanto un Comune di residenza; c. Comune di soggiorno: Comune in cui una persona dimora per un determina- to scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull’arco di un anno, senza l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; il Comune in cui una persona dimora allo scopo di frequentarvi una scuola o in cui si trova l’istituto di educazione, l’ospizio, la casa di cura o lo stabilimento penitenziario in cui essa è collocata costituisce un Comune di soggiorno; d. economia domestica: insieme di tutte le persone che vivono nella stessa abitazione; e. identificatore: numero inespressivo e invariabile che funge da elemento fun- zionale per consentire l’identificazione univoca di una persona o di una cosa all’interno di un insieme di dati; f. caratteristica: qualità di una persona o di una cosa che può essere registrata e descritta obiettivamente; g. specificità: valore concreto che una caratteristica può assumere; h. nomenclatura: sistema di classificazione e rappresentazione delle specifi- cità; i. lista di codici: raccolta di codici che serve a tradurre in valori numerici ela- borabili nei sistemi informatici le specificità espresse sotto forma di testo.

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Art. 4 Compito dell’Ufficio federale 1 L’Ufficio federale definisce gli identificatori e le caratteristiche di cui agli arti- coli 6 lettere b-t, 7 e 13 capoverso 2, nonché le specificità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti. L’iscrizione a registro di dati dello stato civile avviene conformemente agli articoli 39–49 del Codice civile3. 2 Nell’elaborare le definizioni, l’Ufficio federale tiene conto dei requisiti e dei bisogni dei Cantoni e dei Comuni, nonché dei servizi federali che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 o che si basano su di essi. 3 L’Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 le necessarie definizioni, nomen- clature e liste di codici. 4 L’Ufficio federale pubblica periodicamente un catalogo ufficiale delle caratteristi- che, contenente le specificità, nonché le nomenclature e le liste di codici.

Art. 5 Completezza dei registri In relazione al gruppo di persone registrato, i registri devono essere attuali, esatti e completi.

Sezione 2: Registri degli abitanti

Art. 6 Contenuto minimo Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche: a. numero di assicurazione secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); b. numero del Comune secondo la classificazione dell’Ufficio federale e nome ufficiale del Comune; c. identificatore dell’edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell’Ufficio federale; d. identificatore dell’abitazione in base al REA, economia domestica d’appar- tenenza e tipo di economia domestica; e. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile; f. tutti i nomi nell’ordine corretto; g. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo; h. data di nascita e luogo di nascita; i. per gli Svizzeri, luogo di origine;

3 RS 210 4 RS 831.10; RU … (FF 2006 5307)

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j. sesso; k. stato civile; l. appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone; m. cittadinanza; n. per gli stranieri, tipo di permesso; o. residenza o soggiorno nel Comune; p. Comune di residenza o Comune di soggiorno; q. in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza; r. in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione; s. in caso di trasloco nel Comune: data; t. diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale; u. data del decesso.

Art. 7 Altre caratteristiche La registrazione di una caratteristica non menzionata nell’articolo 6 è retta dai requisiti del catalogo di cui all’articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteri- stica figuri nel catalogo.

Art. 8 Determinazione e aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione e dell’economia domestica d’appartenenza 1 Se necessario per determinare e aggiornare l’identificatore dell’abitazione e del- l’economia domestica d’appartenenza di una persona possono essere riportate nei registri degli abitanti le caratteristiche contenute nel REA. 2 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché i servizi industriali e altri servizi che tengono registri forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i dati necessari alla determinazione e all’aggiorna- mento dell’identificatore dell’abitazione di una persona. 3 Per la determinazione e l’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione i Can- toni possono introdurre una numerazione fisica delle abitazioni. I numeri fisici delle abitazioni sono gestiti nel REA come numero cantonale o comunale dell’abitazione. 4I Cantoni possono emanare altre norme per assicurare la determinazione e l’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione.

Art. 9 Servizio ufficiale competente I Cantoni designano un servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realiz- zazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione.

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Art. 10 Scambio di dati in caso di trasloco 1 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, nel caso di arrivi e partenze di abitanti, i dati di cui all’articolo 6 siano scambiati tra i registri degli abitanti. 2 Lo scambio ha luogo per via elettronica e in forma criptata. Il criptaggio avviene conformemente alla legge del 19 dicembre 20035 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale stabilisce le modalità dello scambio dei dati e le interfacce. 3 La Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali e delle autorità compe- tenti una piattaforma informatica e di comunicazione per lo scambio dei dati.

Art. 11 Obbligo di notifica I Cantoni emanano le norme necessarie affinché: a. le persone fisiche si annuncino presso il servizio ufficiale competente per la tenuta del registro degli abitanti entro 14 giorni dal trasloco; b. le persone soggette all’obbligo di notifica forniscano informazioni veritiere sui dati di cui all’articolo 6 e, se del caso, documentino le loro indicazioni.

Art. 12 Obbligo d’informazione 1 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, su richiesta, nei casi in cui l’ob- bligo di notifica ai sensi dell’articolo 11 non è adempiuto, le seguenti persone forni- scano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti informazioni sulle persone soggette all’obbligo di notifica: a. i datori di lavoro, sulle persone alle loro dipendenze; b. i locatori e le amministrazioni immobiliari, sugli inquilini residenti, in arrivo e in partenza; c. gli alloggiatori, sulle persone che abitano nella loro economia domestica. 2 Su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 11 non è adempiuto, la Posta comunica gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i recapiti degli abitanti.

Sezione 3: Registri federali e cantonali

Art. 13 1 Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a–d gesti- scono il numero di assicurato conformemente all’articolo 50c LAVS6.

5 RS 943.03 6 RS 831.10; RU … (FF 2006 5307)

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2 La gestione di altre caratteristiche è retta dalle disposizioni federali determinanti, nonché dai requisiti del catalogo di cui all’articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo. 3 L’Ufficio federale è consultato in caso di modifiche del contenuto di un registro.

Sezione 4: Approntamento, utilizzazione e comunicazione dei dati

Art. 14 Approntamento dei dati per scopi statistici da parte dei Cantoni e dei Comuni 1 I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell’invio dei dati. 2 Per alleggerire l’onere delle persone interrogate nell’ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 7, eccetto che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l’utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari. 3 I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati conformemente alla legge del 19 dicem- bre 20037 sulla firma elettronica. 4 L’Ufficio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni tecni- che generali della consegna dei dati, nonché la realizzazione delle interfacce. 5 In collaborazione con i Cantoni, l’Ufficio federale definisce altresì i controlli e gli standard di qualità necessari.

Art. 15 Approntamento dei dati per scopi statistici da parte di organi federali 1 Gli organi federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 mettono gratuitamente i dati a disposizione dell’Ufficio federale.

2 Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.

Art. 16 Utilizzazione dei dati da parte dell’Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione 1 I dati servono all’Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche.

2 Sulla base dei dati, l’Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statisti- che. 3 L’Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all’articolo 6 lettere a–h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l’esecuzione di rilevazioni statistiche.

7 RS 943.03

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4 Per adempiere i suoi compiti statistici, l’Ufficio federale può collegare e conserva- re durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS).

Art. 17 Comunicazione dei dati da parte dell’Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione 1 Per permettere ai servizi di statistica e di ricerca della Confederazione come pure agli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni di effettuare elaborazioni statistiche, l’Ufficio federale comunica loro gratuitamente i dati, senza denominazioni personali e senza numeri d’assicurato, o consente loro di accedervi tramite procedura di richiamo. 2 L’Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione degli uffici statistici dei Can- toni e dei Comuni, per l’esecuzione di rilevazioni statistiche, i dati di cui all’artico- lo 6 lettere a–h, j, k e m concernenti il loro territorio. 3 L’Ufficio federale può comunicare i dati, senza denominazioni personali e senza numeri d’assicurato, ad altri servizi ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché a privati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione. 4 Al termine dei lavori, i destinatari di cui al capoverso 3 sono tenuti a restituire all’Ufficio federale i dati ricevuti o a confermargliene per scritto la distruzione. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto con l’approvazione scritta dell’Ufficio federale. 5 L’Ufficio federale comunica i dati soltanto se ne è garantita la protezione e sono stati presi i necessari accordi contrattuali.

Art. 18 Pubblicazione dei dati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione I risultati delle elaborazioni possono essere pubblicati soltanto in modo da non permettere l’identificazione delle persone interessate.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Termini per l’armonizzazione 1 Il Consiglio federale stabilisce i termini per l’armonizzazione tenendo conto delle esigenze legate al censimento della popolazione del 2010. 2 Esso può protrarre oltre il censimento del 2010 i termini per l’introduzione delle caratteristiche di cui all’articolo 6 lettere a e d nei registri degli abitanti e incaricare l’Ufficio federale di emanare le istruzioni per disciplinare i particolari.

Art. 20 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

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Art. 21 Disposizioni d’esecuzione cantonali

1 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione. Le comunicano al

Dipartimento federale dell’interno. 2 Se le disposizioni d’esecuzione non possono entrare in vigore nella forma legale prevista dal diritto cantonale entro il 1° gennaio 2009, i governi cantonali sono auto- rizzati a emanare le disposizioni transitorie necessarie ai fini dell’esecuzione.

Art. 22 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006 Consiglio nazionale, 23 giugno 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.8 2 Gli articoli 1–5, 6 lettere b–u, 7–12, 13 capoversi 2 e 3 nonché gli articoli 14–23 come pure il numero 4 dell’allegato, entrano in vigore il 1° novembre 2006. 3 L’entrata in vigore degli articoli 6 lettera a, 13 capoverso 1 nonché dei numeri 1–3 dell’allegato sarà fissata ulteriormente.

18 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 FF 2006 5319

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Allegato (art. 22)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 20039 sul sistema d’informazione

per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 3 cpv. 5 5 Il numero di assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elet- tronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

2. Codice civile11

Art. 48 cpv. 2

2 Esso disciplina in particolare

1. i registri da tenere e i dati da regsitrare;

2. l’utilizzazione del numero di assicurato conformemente all’ar-

ticolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194612 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone;

3. la tenuta dei registri;

4. la vigilanza.

9 RS 142.51 10 RS 831.10; RU … (FF 2006 5307) 11 RS 210 12 RS 831.10; RU … (FF 2006 5307)

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3. Legge federale del 24 marzo 200013 sul trattamento di dati personali

in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

2bis I dati sulle persone di cui al capoverso 2 lettera a contengono il numero di assi- curato conformemente all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

Art. 5 cpv. 6 6 Il numero di assicurato conformemente all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194615 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

4. Legge del 9 ottobre 199216 sulla statistica federale

Art. 14a Collegamenti di dati 1 Per adempiere i suoi compiti statistici, l’Ufficio federale può collegare dati tra loro se questi vengono resi anonimi. Se si tratta di dati che richiedono una particolare protezione o se dal collegamento emergono profili della personalità, i dati collegati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche. Il Consiglio federale disci- plina i dettagli. 2 Per adempiere i loro compiti statistici, i servizi statistici cantonali e comunali pos- sono collegare i dati dell’Ufficio federale con altri dati soltanto previa approvazione scritta da parte di quest’ultimo e in ottemperanza alle condizioni stabilite dallo stesso.

Art. 15 cpv. 4 4 I dati possono essere conservati e archiviati presso il servizio statistico competente della Confederazione, presso l’Ufficio federale o, previa approvazione scritta da parte di quest’ultimo e in ottemperanza alle condizioni stabilite dallo stesso, presso il servizio statistico cantonale, purché non contengano nomi o numeri di identificazio- ne delle persone interessate.

13 RS 235.2 14 RS 831.10; RU … (FF 2006 5307) 15 RS 831.10; RU … (FF 2006 5307) 16 RS 431.01

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