AS 2006 4181
Ordinanza concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta
Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta
Modifica del 29 settembre 2006
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 19941 concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFF concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta (Ordinanza sul condono dell’imposta)
Art. 15 Concordato extragiudiziale L’autorità di esazione può aderire a un concordato extragiudiziale allorché vi avrà pure aderito la maggioranza degli altri creditori di pari grado che rappresentino almeno la metà dei crediti totali della 3a classe (art. 219 LEF2. La parte non coperta dell’ammontare d’imposta è considerata come condonata.
Art. 26 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
29 settembre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz