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AS 2006 4181

Ordinanza concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta

Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta

Modifica del 29 settembre 2006

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del 19 dicembre 19941 concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFF concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta (Ordinanza sul condono dell’imposta)

Art. 15 Concordato extragiudiziale L’autorità di esazione può aderire a un concordato extragiudiziale allorché vi avrà pure aderito la maggioranza degli altri creditori di pari grado che rappresentino almeno la metà dei crediti totali della 3a classe (art. 219 LEF2. La parte non coperta dell’ammontare d’imposta è considerata come condonata.

Art. 26 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

29 settembre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz