AS 2006 4185
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
Modifica del 29 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:
Art. 20 Vie d’evacuazione 1 In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali, gli edifici e il sedime dell’azienda devono poter essere abbandonati in qualsiasi momento in modo rapido e sicuro. I passaggi che in caso d’emergenza servono da vie d’evacuazione devono essere segnalati in modo adeguato e vanno sempre mantenuti liberi da ostacoli. 2 La via d’evacuazione è il tragitto piú breve che una persona può percorrere da un qualsiasi posto nell’edificio o nell’impianto per recarsi all’aperto, in un luogo sicuro. 3 Le porte d’accesso a vie d’evacuazione devono sempre essere segnalate come tali; devono poter essere aperte rapidamente, nella direzione d’uscita, senza ricorrere a strumenti ausiliari e in modo sicuro.
4 Numero, larghezza, forma e disposizione di uscite, rampe di scale e corridoi
devono essere adeguati all’estensione e all’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l’azienda e al numero delle persone.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2006.
29 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 832.30
2006-2335 4185
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni RU 2006