AS 2006 4197
Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale
Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (OSMV)
Modifica del 2 ottobre 2006
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ordina:
I L’ordinanza del 1o marzo 19991 sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale
Ingresso visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19772 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20063 sugli strumenti di misurazione,
Art. 2 Ammissione 1 Gli strumenti per misurare la velocità sono ammessi conformemente all’allegato 5 numero 1.1 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione se corrispondono allo stato della tecnica come descritto in particolare nelle norme e raccomandazioni internazionali riportate nell’allegato 1. Sono sottoposti alla verifi- cazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza del 15 feb- braio 2006 sugli strumenti di misurazione. 2 L’Ufficio federale di metrologia (Ufficio federale) definisce al momento dell’am- missione le procedure d’esame specifiche da impiegare per la verificazione.
2006-1819 4197
Strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale RU 2006
Art. 5 Competenza Sono competenti a effettuare la verificazione degli strumenti per misurare la velocità i laboratori di verificazione autorizzati conformemente all’ordinanza del 15 febbraio
20064 sui laboratori di verificazione e l’Ufficio federale.
Allegato 1 Raccomandazioni e norme Note alle lettere a e b * OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale. Informazioni sulle raccoman- dazioni OIML possono essere richieste all’Ufficio federale di metrologia (METAS),
3003 Berna-Wabern.
** Le norme riportate nel presente allegato possono essere richieste presso l’Associazione svizzera di normazione (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
Allegato 2 numero 1 primo trattino Concerne soltanto il testo tedesco.
Allegato 2 numero 2 primo trattino Concerne soltanto il testo tedesco.
II
Sostituzione di espressioni Nell’articolo 3 e nell’allegato 2 l’espressione «limiti di tolleranza» è sostituita con l’espressione «errori massimi tollerati».
III La presente modifica entra in vigore il 30 ottobre 2006.
2 ottobre 2006 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Christoph Blocher
4 RS 941.293; RU 2006 1643
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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