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AS 2006 4213

Legge federale che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

Legge federale che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale

del 23 giugno 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 188–191c della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20062, decreta:

I Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale

Art. 25a Infrastruttura 1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l’approntamento, la gestio- ne e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale federale. Esso tiene ade- guatamente in considerazione le esigenze del Tribunale federale. 2 Il Tribunale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3 Il Tribunale federale e il Consiglio federale disciplinano in una convenzione i det- tagli della collaborazione tra il Tribunale federale e il Dipartimento federale delle finanze. In singoli punti possono pattuire una ripartizione delle competenze diversa da quanto stabilito nei capoversi precedenti.

Art. 130 Disposizioni cantonali di esecuzione 1 Con effetto dall’entrata in vigore del diritto processuale penale svizzero unificato, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’orga- nizzazione e la procedura delle giurisdizioni inferiori in materia penale ai sensi degli articoli 80 capoverso 2 e 111 capoverso 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale penale unificato non è ancora vigente sei anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l’emanazione delle disposizioni di esecuzione.

2006-0297 4213

Integrazione e attualizzazione della revisione totale dell’organizzazione RU 2006 giudiziaria federale

2 Con effetto dall’entrata in vigore del diritto processuale civile svizzero unificato, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’orga- nizzazione e la procedura delle autorità inferiori in materia civile ai sensi degli arti- coli 75 capoverso 2 e 111 capoverso 3, incluse le disposizioni necessarie alla garan- zia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale civile unificato non è ancora vigente sei anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l’emanazione delle disposizioni di esecuzione. 3 Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’organizzazione e la proce- dura delle giurisdizioni inferiori nelle cause di diritto pubblico ai sensi degli artico- li 86 capoversi 2 e 3 e 88 capoverso 2, incluse le disposizioni necessarie alla garan- zia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale.

4 Sino all’emanazione della legislazione esecutiva, i Cantoni possono emanare

disposizioni di esecuzione in forma di atti normativi non sottostanti a referendum, sempre che sia necessario per il rispetto dei termini di cui ai capoversi 1–3.

Art. 132 cpv. 3 e 4 3 I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 19434 sull’organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 19845 con- cernente l’aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. 4 La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l’articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.

2. Legge del 4 ottobre 20026 sul Tribunale penale federale

Art. 23a Infrastruttura 1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l’approntamento, la gestio- ne e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale penale federale. 2 Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3 I dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all’articolo 25a capoverso 3 della legge del

4 CS 3 499 5 RU 1984 748, 1992 339, 1993 879 6 RS 173.71

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17 giugno 20057 sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa con- clusa tra il Tribunale penale federale e il Consiglio federale.

3. Legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale amministrativo federale

Art. 27a Infrastruttura 1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l’approntamento, la gestio- ne e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale amministrativo federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale amministra- tivo federale. 2 Il Tribunale amministrativo federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3 I dettagli della collaborazione tra il Tribunale amministrativo federale e il Diparti- mento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribuna- le federale e il Consiglio federale di cui all’articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa con- clusa tra il Tribunale amministrativo federale e il Consiglio federale.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006 Consiglio nazionale, 23 giugno 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

7 RS 173.110; RU 2006 1205 8 RS 173.32; RU 2006 2197 9 RS 173.110; RU 2006 1205

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 200610. 2 Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.

31 ottobre 2006 Cancelleria federale

10 FF 2006 5329