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AS 2006 4269

Ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)

Modifica del 29 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 5 primo periodo Gli organi di controllo verificano durante un servizio, senza preavviso, anche se il loro stato maggiore non presta servizio, l’attività del servizio del commissariato dei contabili loro subordinati amministrativamente (casse, estratti conto postali, libri e giustificativi, custodia e collocamento del denaro, attestazioni patrimoniali, scorte di merci, inventari ecc.) nonché quella del servizio tecnico. …

Art. 11 cpv. 1 lett. a primo periodo

1 I documenti della contabilità della truppa devono essere firmati come segue:

a. i comandanti di scuole e corsi certificano l’esattezza dei documenti di base della contabilità della truppa secondo l’articolo 15 e prendono visione dei libri di cassa e degli estratti conto postali. …

Art. 19 primo periodo Se gestisce una cantina, la truppa deve tenere una cassa di cantina. …

Art. 60 Abrogato

Art. 61 rubrica Principio

Art. 61a rubrica Particolarità

1 RS 510.301

2006-0839 4269

Amministrazione dell’esercito. O RU 2006

Art. 70 cpv. 1 1 Per la sussistenza della truppa servita agli ufficiali e ai sottufficiali superiori in ristoranti sulle piazze d’armi e ai relativi stazionamenti esterni è pagata, a carico della cassa di servizio, un’indennità per il servizio, sempre che ciò sia stato autoriz- zato dalla Base logistica dell’esercito.

Art. 71 cpv. 1 lett. c Abrogata

Titolo prima dell’art. 74 Abrogato

Art. 74 cpv. 1 e 2 1 Quando la sussistenza in natura non è possibile, nei casi stabiliti dalla Base logi- stica dell’esercito può essere ordinata la sussistenza in pensione.

2 Abrogato

Sezione 2 (Art. 75–78) Abrogata

Sezione 3 (Art. 79–81) Abrogata

Art. 116 Entrata alla scuola reclute Il DDPS paga agli Svizzeri all’estero, per l’entrata alla scuola reclute, le spese di viaggio dal domicilio all’estero fino al luogo d’entrata in servizio e dal luogo di licenziamento fino al domicilio all’estero.

Art. 149 Abrogato

Art. 156 cpv. 1 primo periodo 1 Il quartiermastro è responsabile dell’organizzazione del servizio postale nel batta- glione o nel gruppo. …

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Amministrazione dell’esercito. O RU 2006

Art. 168 cpv. 1 lett. b n. 3, lett. c n. 2 e lett. d n. 14 e 15 1 Sono competenti per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario:

b. le Forze terrestri nei casi che concernono:

3. abrogato

c. le Forze aeree nei casi che concernono:

2. abrogato

d. la Base logistica dell’esercito nei casi che concernono:

14. le pretese riguardanti la cura di cavalli e cani militari ammalati o feriti;

15. le domande di risarcimento per la perdita, il danneggiamento e la manu-

tenzione insufficiente di materiale speciale nonché d’impianti d’infra- strutture permanenti delle Forze aeree.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

29 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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