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AS 2006 4291

Ordinanza sulla protezione delle acque

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica del 18 ottobre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 2

2 Abrogato

Art. 32 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. g–j

1 Abrogato

2 Nei settori particolarmente minacciati (art. 29) è necessaria un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPAc in particolare per: g. impianti di deposito per concimi aziendali liquidi; h. impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque che in piccole quantità sono suscettibili di inquinare le acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l per contenitore per il deposito; i. impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 450 l, situati in zone ed aree di protezione delle acque sotterranee; j. piazzole di travaso per liquidi nocivi alle acque.

Art. 32a Controllo degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque 1 Nel caso di impianti di deposito per i quali è necessaria un’autorizzazione (art. 32 cpv. 2 lett. h ed i), i detentori devono far eseguire ogni 10 anni un controllo visivo dei danni effettuato dall’esterno. 2 Un controllo visivo dei danni deve essere eseguito dall’interno ogni 10 anni per:

a. i contenitori per il deposito, aventi un volume utile di oltre 250 000 l, senza opere di protezione o senza doppio fondo; b. i contenitori per il deposito interrati a parete semplice.

1 RS 814.201

2004-1198 4291

Protezione delle acque RU 2006

3 I detentori devono provvedere affinché il funzionamento dei sistemi indicatori di perdite degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque venga controllato ogni due anni per i contenitori e le condotte a parete doppia e una volta l’anno per i contenitori e le condotte a parete semplice.

II Gli allegati 2 e 4 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

III L’ordinanza del 1° luglio 19982 contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) è abrogata.

IV L’ordinanza del 27 novembre 20003 sui prodotti da costruzione (OProdC) è modifi- cata come segue:

Art. 1 lett. e I requisiti essenziali concernenti le opere secondo l’articolo 3 capoverso 3 LProdC e ai sensi dell’allegato 1 della Direttiva sui prodotti da costruzione4 figurano segnata- mente nei seguenti atti normativi della Confederazione: e. ordinanza del 28 ottobre 19985 sulla protezione delle acque.

V

Disposizione transitoria concernente la modifica del 18 ottobre 2006 Gli impianti e gli elementi d’impianto costruiti conformemente alle prescrizioni prima dell’entrata in vigore della presente modifica possono essere mantenuti in esercizio se sono funzionanti e non rappresentano alcun pericolo concreto per le acque; i contenitori interrati a parete semplice adibiti al deposito di liquidi nocivi alle acque possono essere mantenuti in esercizio al più tardi fino al 31 dicembre 2014.

2 RU 1998 2019 3 RS 933.01 4 Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21.12.1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; GUCE n. L 40 del 12.2.1989, p. 12, modificata dalla direttiva 93/68 CEE del Consiglio del 22.7.1993 (GUCE n. L 220 del 30.8.1993, p. 1: http://www.europa. eu.int/eur-lex/it). 5 RS 814.201

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Protezione delle acque RU 2006

VI La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

18 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Protezione delle acque RU 2006

Allegato 2 (art. 6, 8, 13 e 47)

Esigenze relative alla qualità delle acque

1 Acque superficiali

12 Esigenze particolari relative ai corsi d’acqua

Cifra 12 cpv. 5 Concerne solo il testo francese.

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Protezione delle acque RU 2006

Allegato 4 (art. 29 e 31)

Pianificazione della protezione delle acque

2 Misure di protezione delle acque

21 Settori di protezione delle acque particolarmente

minacciati

Cifra 211 cpv. 1

211 Settori di protezione delle acque Au e Ao

1 Nei settori di protezione delle acque Au e Ao non è permessa la costruzione di

impianti che costituiscono un pericolo particolare per le acque; in particolare, non è ammessa la costruzione di contenitori per il deposito aventi un volume utile di oltre

250 000 l e contenenti liquidi che anche in piccole quantità possono inquinare

l’acqua. L’autorità può concedere deroghe in presenza di motivi importanti.

22 Zone di protezione delle acque sotterranee

Cifra 221 cpv. 1, frase introduttiva e lett. f–i e cpv. 3

221 Zona di protezione distante (zona S3)

1 Nella zona S3 non sono ammessi:

f. circuiti che sottraggono o restituiscono calore al sottosuolo; g. contenitori e condotte interrati contenenti liquidi nocivi alle acque; h. contenitori per il deposito per liquidi nocivi alle acque, aventi un volume uti- le di oltre 450 l per opera di protezione; sono esclusi i contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l’approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata mas- sima di due anni; il volume utile complessivo può corrispondere a un mas- simo di 30 m3 per opera di protezione; i. impianti d’esercizio contenenti liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l.

3 Abrogato

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Protezione delle acque RU 2006

Cifra 222 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3

222 Zona di protezione adiacente (zona S2)

1 Nella zona S2 valgono le esigenze di cui alla cifra 221; inoltre, fermo restando il capoverso 2, non sono ammessi: ...

3 Abrogato

23 Aree di protezione delle acque sotterranee

1 Per interventi di costruzione e altre attività nelle aree di protezione delle acque sotterranee valgono le esigenze di cui alla cifra 222 capoverso 1. 2 Se l’ubicazione e l’estensione della futura zona di protezione distante (zona S3) sono note, per le superfici corrispondenti valgono le esigenze di cui alla cifra 221 capoverso 1.

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