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AS 2006 4299

Ordinanza che istituisce misure riguardanti il Libano

Ordinanza che istituisce misure riguardanti il Libano

del 1° novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della Risoluzione 1701 (2006)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione del Libano di mate- riale d’armamento di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e equipaggia- menti militari, equipaggiamenti paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 La concessione di prestazioni di ogni tipo, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica, in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’utilizzazione di beni di cui al capo- verso 1 per il Libano è vietata. 3 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare eccezioni ai divieti previ- sti nei capoversi 1 e 2 per: a. la fornitura, la vendita e il transito di beni e la concessione di prestazioni che sono stati approvati dal Governo del Libano o dalle forze interinali delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL); b. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione (p. es. giubbotti antiproiettili) per uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera, dei rappresentanti dei mass-media e del personale umanitario. 4 Sono riservate le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

RS 946.231.148.9 1 RS 946.231

2 S/RES/1701 (2006); disponibile al seguente indirizzo Internet dell’ONU:

www.un.org/documents/scres.htm 3 RS 946.202 4 RS 514.51

2006-2608 4299

Misure riguardanti il Libano RU 2006

Art. 2 Controllo ed esecuzione

1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1.

2 Il controllo al confine spetta all’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 3 Disposizioni penali

1 Chiunque viola l’articolo 1 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2 Infrazioni di cui all’articolo 9 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO;

quest’ultima può ordinare sequestri o confische.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 2 novembre 2006.5

1° novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 La presente ordinanza è stata pubblicata in via straordinaria il 1° nov. 2006

(art. 7 cpv. 3 LPubl – RS 170.512).

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