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AS 2006 4307

Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFP)

del 29 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 4 capoversi 2 e 4, gli articoli 4bis capoverso 2 e 56 della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche, ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Principio

1 Le banche e i commercianti di valori mobiliari devono disporre di fondi propri

proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e limitare in modo ade- guato i loro rischi per proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario. 2 Essi coprono con fondi propri i loro rischi di credito, rischi di mercato, rischi senza controparte e rischi operativi.

Art. 2 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i fondi propri computabili; b. i rischi da coprire con fondi propri e l’entità della copertura; c. la ripartizione dei rischi, segnatamente i limiti per i grandi rischi, e il tratta- mento di posizioni interne al gruppo.

Art. 3 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica alle banche ai sensi della legge dell’8 novembre

1934 sulle banche e ai commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge del

24 marzo 19952 sulle borse (qui di seguito banche).

RS 952.03

2006-2034 4307

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Art. 4 Definizioni Nella presente ordinanza si considerano: a. borsa regolata: un istituto regolato in modo adeguato secondo criteri ricono- sciuti a livello internazionale e sottoposto a vigilanza, avente lo scopo di effettuare simultaneamente la compera e la vendita di valori mobiliari tra più commercianti di valori mobiliari e che pure le garantisce tramite una suffi- ciente liquidità del mercato; b. indice principale: un indice che comprende la totalità dei valori mobiliari trattati su un borsa regolata (indice del mercato globale) o una selezione dei principali valori mobiliari di detta borsa. Si considera parimenti indice prin- cipale un indice composto dai principali valori mobiliari di più borse rego- late; c. società immobiliare: una società il cui scopo principale consiste nell’acqui- sto e nella detenzione di fondi o immobili per conto proprio; d. mercato rappresentativo: un mercato sul quale almeno tre market-maker indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente; e. strumento qualificato su saggi di interesse: uno strumento su saggi di inte- resse:

1. con un rating delle classi di rating 1–4 di almeno due agenzie di rating

riconosciute,

2. con un rating delle classi di rating 1–4 di un’agenzia di rating ricono-

sciuta, sempreché non sia disponibile alcun rating di una classe peggio- re di rating di un’altra agenzia di rating riconosciuta dall’autorità di vigilanza,

3. senza rating di un’agenzia di rating riconosciuta, ma con una rendita

alla scadenza e una durata residua paragonabili a quelle dei titoli con un rating delle classi di rating 1–4, sempreché i titoli dell’emittente siano trattati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo, o

4. senza rating di un’agenzia di rating riconosciuta (rating esterno), ma

con un rating interno alla banca (rating interno) corrispondente alle classi di rating 1–4, sempreché i titoli dell’emittente siano trattati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo.

Art. 5 Portafoglio di negoziazione 1 Le banche possono tenere un portafoglio di negoziazione con posizioni in strumen- ti finanziari e in merci, detenute nell’intento del loro commercio o a garanzia di altre posizioni.

2 Esse possono assegnare al portafoglio di negoziazione unicamente posizioni:

a. la cui commerciabilità non è limitata da convezioni contrattuali; o b. che possono essere garantite integralmente in qualsiasi momento.

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3 È dato intento di commercio se la banca ha l’intenzione:

a. di detenere le posizioni a breve scadenza; b. di approfittare di fluttuazioni a breve scadenza del prezzi del mercato; o c. di realizzare utili di arbitraggio. 4 Le posizioni devono essere valutate frequentemente ed esattamente. Il portafoglio di negoziazione deve essere gestito attivamente.

Capitolo 2: Consolidamento

Art. 6 Obbligo di consolidamento 1 Oltre che a livello di singolo istituto, le disposizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi devono essere adempite a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario (obbligo di consolidamento). 2 Il consolidamento comprende tutte le società del gruppo attive nel settore finanzia- rio ai sensi degli articoli 11 e 13 dell’ordinanza del 17 maggio 19723 sulle banche, con le seguenti eccezioni: a. fatto salvo l’articolo 11, le partecipazioni nel settore delle assicurazioni sono consolidate unicamente nell’ambito delle disposizioni sulla ripartizione dei rischi; b. la gestione di investimenti collettivi di capitale per conto di investitori o la detenzione del capitale di fondazione di società di investimento non fondano alcun obbligo di consolidamento dell’investimento collettivo di capitale.

3 Le banche che applicano l’approccio standard svizzero (AS-CH; art. 38) devono

parimenti consolidare le società immobiliari, sempreché esse siano considerate società di gruppo ai sensi dell’articolo 13 dell’ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche.

Art. 7 Consolidamento integrale, consolidamento per quote e deduzioni 1 Le partecipazioni maggioritarie a imprese soggette all’obbligo di consolidamento devono essere integralmente consolidate. 2 Le partecipazioni minoritarie di almeno il 20 per cento a imprese soggette all’ob- bligo di consolidamento devono essere registrate su base consolidata per quote se la banca esercita direttamente o indirettamente un influsso dominante unitamente ad altri proprietari. In questo contesto si tiene conto dei fondi propri computabili e necessari, nonché dei grandi rischi in modo corrispondente alla quota di partecipa- zione.

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3 Nel caso delle partecipazioni minoritarie ai sensi del capoverso 2, la banca può anche optare a favore della deduzione dai fondi propri di base e dai fondi propri complementari (art. 31 cpv. 1 lett. b). In questo caso esse non vanno incluse nella ripartizione su base consolidata dei rischi. 4 La partecipazioni detenute dalla banca e da un secondo azionista o da un socio in ragione del 50 per cento dei voti ognuno (joint ventures) possono essere registrate a scelta su base integralmente consolidata o su base consolidata per quote.

Art. 8 Trattamento differenziato con il consenso della società di audit 1 Con il consenso della società di audit le seguenti partecipazioni possono essere trattate come partecipazioni da non consolidare: a. partecipazioni a imprese che a motivo delle loro dimensioni e della loro atti- vità commerciale sono irrilevanti ai fini dell’osservanza delle disposizioni sui fondi propri; b. partecipazioni a importanti società di gruppo detenute nel corso dell’anno. 2 Le partecipazioni superiori al 50 per cento dei voti possono essere eccezionalmente consolidate per quote con il consenso della società di audit se è stabilito contrattual- mente che: a. il sostegno all’impresa soggetta al consolidamento è limitato alla quota della banca; e b. gli altri azionisti o soci sono tenuti a prestare aiuto fino a concorrenza della loro quota e sono in grado di adempiere legalmente e finanziariamente que- sto obbligo.

Art. 9 Disposizioni particolari 1 L’autorità di vigilanza può, in casi particolari, esentare integralmente o parzial- mente la banca dall’adempimento delle disposizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi a livello di singolo istituto, segnatamente se sono adempite le condizioni dell’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 maggio 19724 sulle banche.

2 Essa può esigere in casi motivati:

a. il consolidamento per quote delle partecipazioni minoritarie ai sensi dell’ar- ticolo 7 capoverso 2; e b. il consolidamento integrale delle joint ventures (art. 7 cpv. 4) e delle parteci- pazioni maggioritarie ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3. 3 Essa può ordinare, nel quadro dell’adempimento delle disposizioni sui fondi propri a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario, oneri supplementari concernenti la capitalizzazione adeguata di un’impresa al vertice non sottoposta a vigilanza come singolo istituto.

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4 In casi particolari essa può consentire a una banca di consolidare già a livello di singolo istituto (consolidamento singolo) società di gruppo attive nel settore finan- ziario in considerazione delle loro strette relazioni con la banca.

Art. 10 Gruppi finanziari subordinati

1 L’obbligo di consolidamento si applica a ogni gruppo finanziario, anche se un

gruppo finanziario o un conglomerato finanziario sovraordinati sono già sottoposti alla vigilanza dell’autorità di vigilanza. 2 In casi speciali l’autorità di vigilanza può esentare i gruppi finanziari subordinati dall’obbligo di consolidamento, segnatamente se: a. le loro società di gruppo sono esclusivamente attive in Svizzera; e b. il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario sovraordinati sottostanno dal canto loro a una vigilanza consolidata adeguata da parte di un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Art. 11 Captives per rischi operativi Con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, le società di gruppo che perseguono esclusivamente l’assicurazione dei rischi operativi interna al gruppo possono essere integralmente consolidate a livello di gruppo finanziario e, se del caso, essere asse- gnate a un consolidamento singolo (art. 9 cpv. 4), come le società di gruppo attive nel settore finanziario.

Art. 12 Partecipazioni estranee al settore finanziario I limiti superiori delle partecipazioni qualificate di una banca a un’impresa estranea al settore finanziario ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 della legge dell’8 novembre

1934 sulle banche non si applicano se:

a. simili partecipazioni sono state acquisite temporaneamente nel quadro del risanamento o del salvataggio di un’impresa; b. i valori mobiliari sono ripresi per la durata normale dell’operazione di emis- sione; o c. la differenza tra il valore contabile e i limiti superiori applicabili a queste partecipazioni è integralmente coperta da fondi propri liberamente disponi- bili.

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Capitolo 3: Comprova di fondi propri adeguati

Art. 13 Attestato dei fondi propri 1 Le banche forniscono ogni trimestre la prova dell’adeguatezza dei loro fondi propri tramite un attestato stabilito dall’autorità di vigilanza e lo inoltrano entro due mesi alla Banca nazionale svizzera. 2 L’attestato dei fondi propri su base consolidata deve essere inoltrato semestral- mente.

Art. 14 Basi di calcolo 1 Per il calcolo dei fondi propri computabili e necessari figuranti nell’attestato dei fondi propri la banca si fonda sulla chiusura allestita conformemente alle disposi- zioni in materia di rendiconto dell’autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza disciplina le eccezioni a questo principio.

2 Se applica standard internazionali di rendiconto riconosciuti dall’autorità di

vigilanza, la banca deve tenere conto delle corrispondenti direttive dell’autorità di vigilanza relative agli adeguamenti necessari.

Capitolo 4: Applicazione semplificata

Art. 15 1 Le banche possono applicare in forma semplificata singole disposizioni della pre- sente ordinanza e delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell’autorità di vigilanza che la precisano se: a. evitano così facendo un dispendio sproporzionato; b. garantiscono una gestione dei rischi adeguata alla loro attività commerciale; e c. il rapporto tra i fondi propri necessari e i fondi propri computabili della ban- ca ne è almeno mantenuto. 2 Esse documentano il tipo di semplificazione e la sua ammissibilità ai sensi del capoverso 1.

Titolo secondo: Fondi propri computabili Capitolo 1: Basi

Art. 16 Esigenze 1 I fondi propri devono essere integralmente versati oppure generati a livello interno.

2 Essi non possono essere compensati con crediti della banca, né garantiti con valori patrimoniali della banca.

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3 Essi sono postergati ai crediti non postergati di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento. 4 Nel caso delle banche aventi la forma giuridica della cooperativa ai sensi dell’arti- colo 28 capoverso 2 l’importo del versamento suppletivo è considerato fondo pro- prio a prescindere dai capoversi 1–3.

Art. 17 Elementi e computabilità

1 I fondi propri constano dei seguenti elementi:

a. fondi propri di base («tier 1»; art. 18–22); b. fondi propri complementari («tier 2»; art. 24–28), costituti dai fondi propri complementari superiori e dai fondi propri complementari inferiori; c. fondi propri supplementari («tier 3»; art. 29). 2 I fondi propri complementari («tier 2») e i fondi propri supplementari («tier 3») possono essere presi in considerazione al massimo in ragione delle aliquote stabilite dall’articolo 30. 3 Per determinare i fondi propri computabili, sui fondi propri devono inoltre essere effettuate in tre fasi e a diversi livelli le deduzioni ai sensi degli articoli 23, 31 e 32.

Capitolo 2: Calcolo Sezione 1: Fondi propri di base («tier 1»)

Art. 18 Elementi illimitatamente computabili Sono computabili illimitatamente come fondi propri di base: a. il capitale versato (capitale azionario, capitale sociale, capitale di dotazione o di partecipazione e capitale accomandato nel caso dei banchieri privati); b. le riserve palesi (riserve per rischi bancari generali, riserva legale generale, riserva per titoli di partecipazione propri, altre riserve); c. l’utile riportato; d. l’utile dell’esercizio corrente dopo deduzione della quota presumibile di distribuzione di utili, sempreché vi sia una chiusura intermedia, riveduta secondo le esigenze dell’autorità di vigilanza, con un conto economico com- pleto ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 17 maggio

19725 sulle banche, rispettivamente conformemente agli standard internazio-

nali di rendiconto riconosciuti.

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Art. 19 Fondi propri di base per l’innovazione 1 I fondi propri di base per l’innovazione devono adempire le esigenze dell’arti- colo 16 ed essere illimitatamente a disposizione della banca.

2 Essi possono essere rimborsati soltanto se sono trascorsi almeno cinque anni

dall’emissione o se il loro trattamento legale si è profondamente modificato a sca- pito della banca. L’iniziativa del rimborso deve emanare dalla banca. Per effettuare il rimborso la banca necessita del consenso dell’autorità di vigilanza. 3 Ai fondi propri di base per l’innovazione non può essere vincolato alcun obbligo di versamento di indennità stabilite anticipatamente, eccetto che durante il corrispon- dente periodo di tempo la banca: a. paghi i dividendi sul capitale versato (art. 18 lett. a) o vi rinunci volontaria- mente nonostante la sufficienza dei fondi propri; b. riscatti il capitale versato; o c. riduca volontariamente il valore nominale del suo capitale versato.

4 I pagamenti di indennità omessi non possono essere compensati a una data ulte-

riore.

5 Le condizioni del pagamento di indennità non possono peggiorare notevolmente a

scapito della banca sull’arco della loro durata, né contenere altri incentivi indiretti al rimborso. 6 In caso di liquidazione e di fallimento i fondi propri di base per l’innovazione pos- sono unicamente essere di rango anteriore nei confronti del capitale versato (art. 18 lett. a).

Art. 20 Computo dei fondi propri di base per l’innovazione

1 I fondi propri di base per l’innovazione possono essere computati nella misura

massima del 15 per cento dei fondi propri di base rettificati. 2 La banca deve pubblicare l’importo e la quota dei fondi propri di base per l’inno- vazione rispetto ai fondi propri di base.

Art. 21 Fondi propri supplementari dei banchieri privati 1 Nel caso delle banche in forma di società di persone si considerano inoltre come fondi propri di base: a. il conto capitale; e b. gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una loro dichiarazione scritta risulta che, in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risana- mento, sono irrevocabilmente postergati ai crediti non postergati di tutti gli altri creditori e non possono essere compensati con crediti della banca, né garantiti da valori patrimoniali della stessa. 2 Entrambi questi elementi possono essere computati unicamente se, in una dichiara- zione scritta depositata presso la società di audit, la banca si impegna a non ridurre nessuna delle due componenti del capitale sotto il limite del 120 per cento dei fondi

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propri necessari ai sensi dell’articolo 33, senza previa approvazione della società di audit.

Art. 22 Quote di capitale degli azionisti minoritari Nel calcolo dei fondi propri consolidati le quote di capitale di azionisti minoritari di imprese integralmente consolidate ai sensi dell’articolo 6 capoversi 2 e 3 possono essere computate nei fondi propri di base.

Art. 23 Fondi propri di base rettificati 1 I fondi propri di base devono essere rettificati tramite deduzioni. Vanno dedotti:

a. le perdite riportate e la perdita dell’esercizio corrente; b. la parte scoperta del fabbisogno necessario per rettifiche di valore e accanto- namenti dell’esercizio corrente; c. il goodwill e i valori immateriali, eccettuato il software.

2 Vanno parimenti dedotti dai fondi propri di base:

a. le deduzioni nel contesto delle securizzazioni secondo gli standard minimi di Basilea6; b. da parte della banche che applicano l’AS-CH la posizione lunga netta ai sen- si dell’articolo 39 dei propri titoli di partecipazione e degli strumenti innova- tivi di capitale da esse detenuti direttamente o indirettamente, che non figu- rano nel portafoglio di negoziazione; c. da parte delle banche che applicano l’approccio standard internazionale (AS-BRI) o l’approccio basato sul rating interno (IRB):

1. i propri titoli di partecipazione e gli strumenti innovativi di capitale da

esse detenuti direttamente o indirettamente che non figurano nel porta- foglio di negoziazione, sempreché non siano già stati allibrati a carico del conto economico, e

2. la posizione lunga netta in propri titoli di partecipazione o in strumenti

innovativi di capitale da esse detenuti direttamente o indirettamente, che figurano nel portafoglio di negoziazione.

Sezione 2: Fondi propri complementari («tier 2»)

Art. 24 Fondi propri complementari superiori («upper tier 2»)

1 Sono computabili come fondi propri complementari superiori:

a. gli strumenti ibridi, sempreché:

6 «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework / Comprehensive Version» del giu. 2006, del Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche. Il documento può essere ottenuto presso: Banca dei regolamenti internazionali, Centralplatz 2, 4002 Basilea.

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1. adempiano le esigenze dell’articolo 16,

2. non contemplino alcun termine fisso di rimborso e siano rimborsabili al

più presto dopo cinque anni su sola iniziativa della banca,

3. consentano alla banca di differire, senza cadere in mora, il pagamento

di interessi e di rimborsi esigibili, e

4. possano essere assegnati al capitale della società nel quadro della

determinazione di un’eventuale sottocopertura ai sensi del diritto delle società; b. le riserve latenti contenute nella posizione rettifiche di valore e accantona- menti, sempreché siano assegnate a un conto speciale e designate come fon- di propri; c. le riserve latenti degli immobilizzi, fermo restando che la differenza tra il valore più elevato previsto dall’articolo 665 del Codice delle obbligazioni7 e il valore contabile è limitata al 45 per cento della differenza tra il valore di mercato e il valore contabile; d. le riserve in titoli di partecipazione e obbligazioni da allibrare negli investi- menti finanziari secondo il principio del valore più basso, nel limite del

45 per cento dell’utile non realizzato;

e. il capitale per l’innovazione che supera il limite del 15 per cento ai sensi dell’articolo 20. 2 La società di audit deve confermare nel suo rapporto sull’audit di vigilanza che gli elementi ai sensi del capoverso 1 lettere b e c sono computabili come fondi propri complementari superiori. Del pari le banche devono notificare spontaneamente que- sti importi alle autorità fiscali.

Art. 25 Fondi propri complementari superiori aggiuntivi nel caso dell’approccio standard internazionale (AS-BRI) Le banche che applicano l’AS-BRI possono computare nei fondi propri complemen- tari superiori le rettifiche di valore per rischi di inadempienza che non possono essere assegnati a un determinato mutuatario né a una determinata posizione (rettifi- che forfetarie di valore per la copertura di rischi latenti), fino a un massimo dell’1,25 per cento della somma delle posizioni ponderate secondo l’AS-BRI.

Art. 26 Fondi propri complementari superiori aggiuntivi nel caso dell’approccio fondato sul rating interno (IRB)

1 Le banche che applicano l’IRB possono computare come fondi propri complemen-

tari superiori un’eventuale eccedenza di rettifiche di valori in tale ambito.

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2 È data eccedenza se le rettifiche di valore secondo lo standard minimo di Basilea8 superano le perdite attese calcolate secondo l’IRB.

3 L’eccedenza può essere computata unicamente nella misura dello 0,6 per cento

della somma delle posizioni ponderate secondo l’IRB.

Art. 27 Fondi propri complementari inferiori («lower tier 2») 1 Sono computabili come fondi propri complementari inferiori i mutui concessi alla banca, inclusi i prestiti obbligazionari che adempiono le esigenze dell’articolo 16 e hanno una durata iniziale di almeno cinque anni.

2 Nel corso degli ultimi cinque anni prima del rimborso essi sono computati come

elemento dei fondi propri dopo una deduzione cumulativa del 20 per cento all’anno del valore nominale iniziale (ammortamento matematico). Essi non sono presi in considerazione nell’ultimo anno precedente il rimborso. 3 In caso di possibilità di disdetta da parte del creditore, l’inizio dell’ammortamento matematico è determinato dal più prossimo termine di disdetta.

Art. 28 Fondi propri complementari inferiori aggiuntivi delle banche cantonali e delle banche aventi la forma della cooperativa 1 L’articolo 27 si applica per analogia alle banche cantonali, sempreché i pertinenti mutui postergati concessi alla banca in caso di rinuncia del creditore o in altro modo non siano coperti dalla garanzia dello Stato. 2 Nel caso delle banche aventi la forma della cooperativa si considera come fondo proprio complementare inferiore il 50 per cento della somma del versamento supple- tivo pro capite, per un importo determinato, se da una dichiarazione scritta del socio risulta irrevocabilmente il suo obbligo ai sensi dell’articolo 840 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni9.

Sezione 3: Fondi propri supplementari («tier 3»)

Art. 29 Si considerano fondi propri supplementari gli impegni della banca che: a. adempiono le esigenze dell’articolo 16; b. hanno una durata iniziale di almeno due anni; c. senza il consenso dell’autorità di vigilanza non sono rimborsabili prima della data di ammortamento convenuta; e

8 «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework / Comprehensive Version» del giu. 2006, del Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche. Il documento può essere ottenuto presso: Banca dei regolamenti internazionali, Centralplatz 2, 4002 Basilea. 9 RS 220

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d. prevedono una clausola di sbarramento secondo cui non saranno pagati inte- ressi né ammortamenti, nemmeno alla scadenza, se a causa di tale pagamen- to i fondi propri computabili della banca dovessero scendere o rimanere al di sotto del minimo richiesto ai sensi dell’articolo 33.

Sezione 4: Computabilità e deduzioni

Art. 30 Computabilità dei fondi propri complementari e dei fondi propri supplementari 1 I fondi propri complementari e i fondi propri supplementari possono essere presi in considerazione fino a un massimo del 100 per cento dei fondi propri di base rettifi- cati. 2 I fondi propri complementari inferiori possono essere presi in considerazione fino a un massimo del 50 per cento dei fondi propri di base rettificati. 3 I fondi propri supplementari possono essere unicamente computati a copertura dei rischi di mercato e sono limitati al 250 per cento dei fondi propri di base utilizzati per la copertura dei rischi di mercato. 4 I fondi propri complementari inferiori che non possono essere considerati a causa della limitazione del capoverso 2 o a causa dell’ammortamento matematico secondo l’articolo 27 capoverso 1 sono computabili come fondi propri supplementari fino al 250 per cento dei fondi propri di base utilizzati per la copertura dei rischi di mercato, sempreché siano adempite le condizioni dell’articolo 29.

Art. 31 Deduzioni dai fondi propri di base rettificati e dai fondi propri complementari

1 Dai fondi propri di base e dai fondi propri complementari vanno segnatamente

dedotti singolarmente per metà: a. le deduzioni previste nell’ambito delle securizzazioni secondo lo standard minimo di Basilea10; b. nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette delle partecipazioni da consolidare e di quelle da non consolidare a società attive nel settore finanziario e dei crediti postergati rispetto a queste ultime; c. nel quadro del conto consolidato, le posizioni lunghe nette, calcolate secon- do l’articolo 39, delle partecipazioni da non consolidare a società attive nel settore finanziario e dei crediti postergati rispetto a queste ultime; d. nel caso delle banche che applicano l’AS-BRI o l’IRB, la quota di ogni posi- zione netta di titoli di partecipazione a imprese attive nel settore finanziario

10 «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework / Comprehensive Version» del giu. 2006, del Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche. Il documento può essere ottenuto presso: Banca dei regolamenti internazionali, Centralplatz 2, 4002 Basilea.

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che, dopo le deduzioni di cui alle lettere a e b, supera una partecipazione del

10 per cento all’impresa;

e. nel caso delle banche che applicano l’IRB, l’importo delle perdite attese, calcolate secondo questo approccio, che supera le rettifiche di valore secon- do lo standard minimo di Basilea. 2 Se la banca non dispone di fondi propri complementari o di sufficienti fondi propri complementari devono essere effettuate deduzioni corrispondentemente più elevate dai fondi propri di base rettificati.

Art. 32 Deduzioni dai fondi propri 1 Dai fondi propri residui dopo le deduzioni di cui all’articolo 31 vanno dedotte le posizioni lunghe nette, calcolate secondo l’articolo 39, dei titoli di credito postergati emessi dalla banca stessa e da essa detenuti direttamente o indirettamente. Le banche che applicano l’AS-BRI devono dedurre le posizioni lunghe secondo il capoverso 1 soltanto se le gestiscono fuori del portafoglio di negoziazione.

Titolo terzo: Fondi propri necessari Capitolo 1: In generale

Art. 33 Esigenze minime («pilastro 1») 1 I fondi propri computabili devono costantemente superare i fondi propri necessari.

2 I fondi propri necessari sono composti:

a. dall’8 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio di credito (art. 37), nonché dai fondi propri necessari per le posizioni da transazioni non effettuate (art. 63); b. dall’8 per cento dei rischi senza controparte ponderati secondo l’articolo 67; c. dai fondi propri necessari alla copertura dei rischi di mercato (art. 68–76); d. dai fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi (art. 77–82). 3 Per le banche cantonali che applicano l’approccio standard svizzero (AS-CH) e dei cui impegni postergati complessivi è responsabile il Cantone, la somma dei fondi propri necessari ai sensi del capoverso 2 è diminuita al massimo del 12,5 per cento, sempreché non vi facciano riscontro impegni postergati presi in considerazione ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1. 4 La banca deve informare senza indugio l’autorità di vigilanza e la società di audit se non adempie più le esigenze minime.

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Art. 34 Fondi propri supplementari («pilastro 2») 1 Dalle banche ci si attende che detengano fondi propri supplementari computabili per tenere conto dei rischi non contemplati dalle esigenze minime e per garantire l’osservanza delle esigenze minime anche in caso di situazioni sfavorevoli. 2 Se la banca non dispone di fondi propri supplementari ai sensi del capoverso 1, l’autorità di vigilanza può ordinare speciali misure per osservare e controllare la situazione dei fondi propri e di rischio. 3 In circostanze particolari l’autorità di vigilanza può esigere fondi propri supple- mentari da singole banche, segnatamente se i fondi propri necessari non garantisco- no una sicurezza sufficiente rispetto alle attività commerciali, ai rischi incorsi, alla strategia commerciale, alla qualità della gestione dei rischi o allo stato di evoluzione delle tecniche applicate.

Art. 35 Pubblicazione («pilastro 3») 1 Le banche informano adeguatamente il pubblico in merito ai loro rischi e ai loro fondi propri. Sono esclusi da tale obbligo i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per accettare depositi di capitali. 2 L’autorità di vigilanza emana prescrizioni tecniche d’esecuzione. Essa stabilisce in particolare quali informazioni devono essere pubblicate oltre al consuntivo annuale e ai bilanci intermedi.

Capitolo 2. Rischi di credito Sezione 1: In generale

Art. 36 Definizione Nel contesto del calcolo dei fondi propri necessari si definisce come rischio di credito il pericolo di una perdita risultante dal fatto che: a. una controparte non ottempera ai suoi impegni contrattuali; o b. il valore degli strumenti finanziari emessi da un terzo diminuisce, segnata- mente il valore di titoli di partecipazione, strumenti su saggi di interesse o quote in investimenti collettivi di capitale.

Art. 37 Posizioni da ponderare in funzione del rischio 1 Le posizioni devono essere ponderate in funzione del rischio, sempreché presen- tino un rischio di credito e non sia prevista alcuna deduzione corrispondente dai fondi propri ai sensi degli articoli 23, 31 e 32.

2 Si considerano posizioni:

a. i crediti, compresi le pretese da crediti di impegno non iscritte negli attivi; b. i crediti correlati a securizzazioni;

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

c. le altre operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito; d. le posizioni nette in titoli di partecipazione e in strumenti su saggi di interes- se che non figurano nel portafoglio di negoziazione; e. le posizioni nette in titoli di partecipazione e in strumenti su saggi di interes- se che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga applicato l’approccio de minimis (art. 70 cpv. 1 lett. a); f. le posizioni nette in titoli propri e in partecipazioni qualificate che figurano nel portafoglio di negoziazione. 3 Le posizioni di controparti associate ai sensi dell’articolo 100, non articolate per controparte, devono essere ponderate con l’aliquota di rischio massima con il quale sono ponderate le singole controparti associate.

Art. 38 Approcci 1 La ponderazione delle singole posizioni ai fini del rilevamento dei fondi propri necessari alla copertura dei rischi di credito ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 lettera a è effettuata secondo uno dei seguenti approcci: a. l’approccio standard svizzero (AS-CH); b. l’approccio standard internazione (AS-BRI); o c. l’approccio basato sul rating interno (IRB).

2 Nell’ambito di questi approcci possono unicamente essere combinati l’IRB e

l’AS-BRI. 3 L’applicazione dell’IRB esige l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Questa stabilisce le condizioni di autorizzazione. 4 L’autorità di vigilanza emana prescrizioni tecniche di esecuzione per i rischi di credito e le securizzazioni.

Sezione 2: Calcolo delle posizioni

Art. 39 Posizione netta

1 Le posizioni nette sono calcolate come segue:

effettivo fisicamente disponibile, più i crediti relativi alla concessione di tito- li in prestito (securities lending), dedotti gli impegni derivanti dall’assun- zione di titoli in prestito (securities borrowing) + operazioni di compera a contanti e a termine non effettuate (compresi finan- cial futures e swaps) ./. vendite a contanti e a termine non effettuate (compresi financial futures e swaps)

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+ impegni fissi di assunzione relativi ad emissioni, con deduzione delle sotto- partecipazioni cedute e delle sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il rischio di prezzo cui è esposta la banca + pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta ./. impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta + impegni di assunzione relativi a «put» emessi, ponderati al fattore delta ./. pretese di consegna relative alla compera di «put», ponderate al fattore delta 2 L’importo di singole rettifiche di valore e accantonamenti iscritto nel passivo del bilancio va dedotto dalla posizione netta. 3 Le posizioni nette positive sono designate come posizioni lunghe nette e gli impor- ti assoluti delle posizioni negative nette come posizioni corte nette.

Art. 40 Posizioni di operazioni fuori bilancio 1 Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credi- to tramite i fattori di conversione del credito. Tale equivalente costituisce la posizio- ne da ponderare in funzione del rischio. 2 Le banche che applicano l’IRB calcolano l’equivalente di credito di impegni even- tuali e di impegni irrevocabili secondo le norme dell’AS-BRI se l’IRB non contiene norme in materia.

Art. 41 Impegni eventuali e impegni irrevocabili

1 Nel caso dell’AS-CH e dell’AS-BRI l’equivalente di credito degli impegni even-

tuali e degli impegni irrevocabili è calcolato moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa di una determinata operazione con il relativo fattore di conversione del credito secondo l’allegato 1. 2 Gli impegni eventuali per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni possono essere trattati come crediti diretti, nei limiti della sottopartecipazione, nei confronti dei rispettivi sottopartecipanti.

Art. 42 Approcci di calcolo per i derivati 1 Gli equivalenti di credito per i derivati possono essere calcolati a scelta secondo uno dei seguenti metodi: a. metodo del valore di mercato; b. metodo standard; o c. metodo del modello expected-positive-exposure (metodo del modello EPE). 2 L’applicazione del metodo del modello EPE esige l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Questa stabilisce le condizioni di autorizzazione. 3 L’equivalente di credito può essere stabilito uguale a zero se per i rischi di credito di cui all’articolo 56 capoversi 2 e 3 sono adempite le condizioni della ponderazione del rischio dello 0 per cento.

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4 Il calcolo dell’equivalente di credito in caso di compensazione legale o contrattuale ai sensi dell’articolo 47, alla quale partecipano più di due parti, è precisato dall’au- torità di vigilanza.

Art. 43 Metodo del valore di mercato 1 L’equivalente di credito secondo il metodo del valore di mercato corrisponde alla somma del valore attuale di sostituzione e del supplemento di garanzia (add-on). 2 L’autorità di vigilanza stabilisce la base in funzione della quale deve essere rileva- to l’add-on dei singoli tipi di strumenti, nonché l’entità dello stesso.

Art. 44 Metodo standard Per il calcolo dell’equivalente di credito secondo il metodo standard, l’importo più elevato di entrambi i seguenti importi è moltiplicato per il fattore 1,4: a. valore di mercato dei derivati, tenuto conto delle garanzie; b. posizione di rischio stabilita in funzione della legislazione di vigilanza.

Art. 45 Metodo del modello EPE 1 Per il calcolo dell’equivalente di credito dei derivati secondo il metodo del modello EPE, l’EPE effettiva è moltiplicata per il fattore EPE. 2 L’autorità di vigilanza stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.

Art. 46 Strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione 1 La posizione netta degli strumenti su saggi di interesse e dei titoli di partecipazione del medesimo emittente che non figurano nel portafoglio di negoziazione e presen- tano la medesima ponderazione di rischio va calcolata secondo l’articolo 39. 2 Nel caso delle posizioni che non figurano nel portafoglio di negoziazione l’effet- tivo fisicamente disponibile va preso in considerazione al valore contabile. 3 Il capoverso 1 si applica parimenti agli strumenti su saggi di interesse e ai titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga appli- cato l’approccio de minimis (art. 70 cpv. 1 lett. a).

Art. 47 Misure di riduzione dei rischi 1 Le seguenti misure di riduzione dei rischi possono essere considerate nel calcolo delle posizioni: a. la compensazione legale e contrattuale (netting); b. le garanzie; c. i derivati di credito; e d. altre garanzie.

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2 Su richiesta, le banche devono comprovare alla società di audit o all’autorità di vigilanza che le misure di riduzione dei rischi sono legalmente eseguibili nel quadro dei pertinenti ordinamenti legali.

3 L’autorità di vigilanza precisa le misure di riduzione dei rischi.

Art. 48 Transazioni collaterizzate 1 La banca può tenere conto delle garanzie di cui all’articolo 47 capoverso 1 lette- ra d, a scelta secondo: a. l’approccio semplificato (approccio sostitutivo); o b. l’approccio completo. 2 Nell’approccio semplificato le quote collaterizzate delle posizioni sono assegnate alla classe di posizione del garante. 3 Nell’approccio completo la posizione viene compensata con la quota di posizione collaterizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale.

4 L’autorità di vigilanza precisa questi approcci.

Sezione 3: Classi di posizione e relativa ponderazione secondo l’AS-CH e l’AS-BRI

Art. 49 Classi di posizione

1 Le banche ordinano le singole posizioni per classi di posizione.

2 Le singole posizioni possono essere ponderate in funzione di un rating esterno

nelle seguenti classi di posizione:

1. governi centrali e banche centrali,

2. enti di diritto pubblico,

3. BRI, FMI e banche multilaterali di sviluppo,

4. banche e commercianti di valori mobiliari,

5. istituzioni comuni,

6. borse e stanze di compensazione,

7. imprese.

3 Nelle seguenti classi di posizione non possono essere applicati rating esterni:

1. persone fisiche e piccole imprese (posizioni retail),

2. obbligazioni fondiarie svizzere,

3. posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare,

4. posizioni postergate,

5. posizioni in sofferenza,

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6. titoli di partecipazione nonché quote in investimenti collettivi di capitale,

7. altre posizioni.

Art. 50 Applicazione di rating esterni

1 Nel quadro dell’AS-CH o dell’AS-BRI le banche possono ponderare le posizioni

con rating di agenzie di rating, sempreché queste agenzie siano riconosciute a tale scopo dall’autorità di vigilanza. 2 L’autorità di vigilanza assegna i rating delle agenzie di rating riconosciute alle singole classi di rating e stabilisce la ponderazione dei rischi delle singole classi. 3 L’applicazione di rating esterni deve essere basata su un concetto concreto, specifi- co all’istituto. Tale concetto deve essere coerentemente osservato. 4 La banca che pondera le posizioni sulla base di rating di agenzie esterne di rating deve di massima ponderare tutte le posizioni fuori della classe di posizione imprese sulla base di rating esterni. Se pondera anche le posizioni della classe di posizione imprese sulla base di rating esterni, essa deve di massima ponderare tutte le posizio- ni di questa classe sulla base di rating esterni. 5 Se la banca pondera le posizioni senza applicare rating esterni o se non esistono rating di un’agenzia riconosciuta di rating per ponderare una posizione, devono essere applicati i fattori di ponderazione della classe di rating «senza rating».

Art. 51 Applicazione di rating esterni a livello di gruppo A livello di gruppo possono essere applicati i rating utilizzati nelle società da conso- lidare.

Art. 52 Riconoscimento delle agenzie di rating

1 L’autorità di vigilanza riconosce un’agenzia di rating se:

a. i metodi di rating e i rating dell’agenzia sono oggettivi; b. l’agenzia e le sue procedure di rating sono indipendenti; c. l’agenzia rende accessibili i suoi rating; d. l’agenzia pubblica i suoi metodi di rating e le caratteristiche principali dei suoi rating; e. l’agenzia dispone di sufficienti risorse; e f. l’agenzia e i suoi rating sono credibili. 2 L’autorità di vigilanza pubblica un elenco delle agenzie di rating riconosciute.

3 Se constata che un’agenzia di rating riconosciuta non adempie più le condizioni di riconoscimento, l’autorità di vigilanza le ritira il riconoscimento.

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Art. 53 Calcolo delle posizioni da ponderare 1 Le posizioni delle classi di posizione dell’articolo 49 capoverso 2 devono essere ponderate secondo l’allegato 2 nel caso dell’approccio AS-CH e secondo l’allegato 3 nel caso dell’approccio AS-BRI. 2 Le posizioni delle classi di posizione dell’articolo 49 capoverso 3 numeri 1–5 e 7 devono essere ponderate secondo l’allegato 4. 3 Le posizioni delle classi di posizione dell’articolo 49 capoverso 3 numero 6 devo- no essere ponderate secondo l’allegato 5. 4 Le posizioni nette in strumenti su saggi di interesse secondo l’articolo 46 devono assegnate alla classe di posizione dell’emittente e ponderate in modo corrispondente. 5 Nel quadro dell’AS-CH le posizioni lunghe nette di strumenti su saggi di interesse postergati detenute direttamente o indirettamente devono essere ponderate con l’ali- quota del 1250 per cento sempreché: a. siano state emesse dalla banca stessa; b. figurino nel portafoglio di negoziazione; e c. siano computate come fondi propri complementari inferiori o come fondi propri supplementari ai sensi degli articoli 27–29.

Art. 54 Posizioni in valuta locale nei confronti degli Stati centrali e delle banche centrali Se l’autorità di vigilanza di un Paese diverso dalla Svizzera prevede, per le posizioni in valuta locale nei confronti dello Stato centrale o della banca centrale di tale Paese, una ponderazione del rischio inferiore a quella dell’articolo 53 capoverso 1, le ban- che possono ponderare in modo analogo simili posizioni, sempreché queste siano rifinanziate in valuta locale di detto Paese e la vigilanza sulle banche in detto Paese sia adeguata. La ponderazione per analogia si applica alla quota di questa posizione rifinanziata in valuta locale.

Art. 55 Banche e commercianti di valori mobiliari 1 I commercianti di valori mobiliari possono essere assegnati alla classe di posizione banche e commercianti di valori mobiliari (art. 49 cpv. 2 lett. a n. 4) soltanto se sottostanno a una vigilanza equivalente a quella sulle banche. 2 Le posizioni compensate di operazioni fuori bilancio sono assegnate alla fascia temporale delle posizioni compensate di più breve durata.

Art. 56 Borse e stanze di compensazione 1 Le stanze di compensazione sono istituti tramite i quali è adempita la prestazione dei contratti negoziati. 2 Nel caso dei rischi di credito il fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento di cui agli allegati 2 e 3 si applica soltanto se una controparte centrale regolata interviene immediatamente nella transazione tra due partecipanti al mercato e se è

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istituito un completo e adeguato sistema di collaterizzazione come base dell’eserci- zio della funzione di questa controparte centrale.

3 Questo sistema di collaterizzazione è segnatamente considerato adeguato e com-

pleto se: a. i contratti sono valutati quotidianamente ai corsi del mercato ed è effettuata quotidianamente una compensazione dei margini; b. le variazioni di valore attese per il giorno successivo sono ulteriormente e costantemente collaterizzate con un elevato livello di confidenza; e c. è inoltre garantita la copertura di perdite inattese.

Art. 57 Posizioni nei confronti di imprese senza rating Se la banca pondera le posizioni nei confronti di imprese applicando rating, alle posizioni senza rating si applica il fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento o quello del pertinente Stato centrale, sempreché esso sia superiore al 100 per cento.

Art. 58 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare 1 Gli immobili d’abitazione sono immobili utilizzati o dati in locazione dal mutuata- rio stesso. 2 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili devono essere assegnati alle categorie di immobili dell’allegato 4 in modo corrispondente all’utilizzazione futura dell’opera finanziata. 3 Il fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento degli immobili d’abitazione all’estero si applica soltanto se per questi immobili può essere garantita una gestione dei rischi adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili d’abitazione sviz- zeri. 4 Il fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento si applica parimenti agli averi previdenziali costituti in pegno e ai diritti alle prestazioni di previdenza costituti in pegno ai sensi dell’articolo 30b della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dell’articolo 4 dell’ordinanza del 13 novembre 198512 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, sempreché: a. la costituzione in pegno sussista come copertura supplementare di un credito garantito da pegno immobiliare; e b. l’immobile sia un immobile utilizzato dal mutuatario stesso.

11 RS 831.40 12 RS 831.461.3

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Art. 59 Titoli di partecipazione Nel contesto dell’AS-BRI devono essere ponderate unicamente le quote di posizioni nette in titoli di partecipazione ai sensi dell’allegato 5 che: a. non devono essere dedotte dai fondi propri rettificati e dai fondi propri com- plementari conformemente all’articolo 31; o b. non devono essere trattate secondo le disposizioni relative alla copertura dei rischi di mercato.

Art. 60 Anticipazioni su titoli (crediti lombard) 1 I crediti lombard possono essere ponderati singolarmente nel quadro della perti- nente classe di posizione secondo l’approccio sostitutivo (art. 48) o l’approccio com- pleto (art. 48) oppure secondo l’approccio forfetario nel quadro dell’AS-CH, con un fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento. Non è ammessa l’applicazione concomitante dell’approccio forfetario e dell’approccio completo.

2 L’approccio forfetario può essere applicato soltanto se il credito lombard:

a. è coperto da un portafoglio diversificato composto di valori patrimoniali mobili, usuali nel settore bancario e negoziati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo, di depositi in contanti o di depositi fiduciari, non- ché di assicurazioni sulla vita non vincolate aventi un valore di riscatto; e b. è valutato in funzione dei corsi del mercato almeno settimanalmente oppure, in presenza di situazioni straordinarie di mercato, quotidianamente.

Art. 61 Operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine («repo») e operazioni analoghe su valori mobiliari 1 Le operazioni di mutuo e le operazioni pronti contro termine («repo») o analoghe su valori mobiliari possono essere ponderate singolarmente all’interno della perti- nente classe di posizione secondo l’approccio semplificato o l’approccio completo e inoltre, nel quadro dell’AS-BRI, secondo il metodo del modello EPE.

2 Nell’ambito di operazioni di mutuo, pronti contro termine o analoghe su valori

mobiliari, nell’AS-CH deve essere coperta con fondi propri solo la differenza tra la copertura e la posizione valori mobiliari, se: a. la copertura è costituita da depositi in contanti dati in pegno o come garanzia almeno di pari valore o da valori mobiliari o materie prime negoziati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo; b. sia la copertura sia la posizione valori mobiliari o materie prime sono valuta- te giornalmente al corso di mercato; e c. eventuali coperture eccedenti o mancanti nei confronti della garanzia conve- nuta inizialmente sono rettificate giornalmente mediante compensazioni dei margini o modificazioni dei depositi e, in caso di inadempienza dell’obbligo di versamenti suppletivi, le operazioni sono liquidate nel lasso di tempo usuale per le borse di opzioni e futures.

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Art. 62 Deduzioni dalle posizioni ponderate

1 Nel quadro dell’AS-CH, dalla somma delle posizioni ponderate in funzione del

rischio va dedotto il 75 per cento delle rettifiche di valore e degli accantonamenti allibrati al passivo per la copertura di posizioni per le quali sono stati necessari fondi propri. 2 Nelle rettifiche di valore e negli accantonamenti allibrati al passivo non sono comprese: a. le riserve latenti prese in considerazione ai sensi dell’articolo 24; e b. le rettifiche di valore iscritte al passivo e incluse nel calcolo della posizione netta conformemente all’articolo 39 capoverso 2.

Art. 63 Posizioni da transazioni non effettuate 1 I fondi propri necessari per le posizioni risultanti da transazioni non effettuate in divise, in valori mobiliari e in merci, che presentano un rischio di perdita consecuti- vo al disbrigo ritardato o mancato (posizioni da transazioni non effettuate) e sono effettuate secondo il principio «fornitura contro pagamento» o «pagamento contro pagamento» tramite un sistema di esecuzione dei pagamenti o delle transazioni in valori mobiliari, sono calcolati come segue, moltiplicando un eventuale valore positivo di sostituzione con il corrispondente tasso di copertura:

Numero di giorni feriali bancari dopo Tasso di copertura la data d’adempimento convenuta

5–15 8% 16–30 50 % 31–45 75 %

46 od oltre 100 %

2 I fondi propri necessari per le posizioni da transazioni non effettuate, che sono effettuate in altro modo, sono calcolati come segue: a. la banca che ha fornito la propria prestazione tratta l’operazione come un credito fino al momento della fornitura della controprestazione. Se le posi- zioni non sono materiali, può anche essere applicato un fattore di pondera- zione del rischio del 100 per cento al posto della ponderazione in funzione del rating; b. se la controprestazione non è fornita cinque giorni feriali bancari dopo la scadenza del termine d’adempimento convenuto, il valore fornito e un even- tuale valore di sostituzione sono dedotti per metà dai fondi propri di base e dai fondi propri complementari. 3 Le convenzioni di repurchase e di reverse-repurchase e i securities lending e bor- rowing sono trattati esclusivamente secondo l’articolo 61.

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Art. 64 Moltiplicatori nell’AS-BRI Nell’AS-BRI devono essere applicati i seguenti moltiplicatori: a. 1,1 alla somma delle posizioni ponderate secondo l’articolo 53 capoversi 1 e

2 e dei fondi propri necessari secondo l’articolo 63 moltiplicati per 12,5;

b. 2,5 alle posizioni ponderate secondo l’articolo 53 capoverso 3.

Sezione 4: Approccio basato sui rating interni (IRB)

Art. 65 1 Le banche che applicano l’IRB per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio e per la determinazione dei fondi propri necessari relativamente ai rischi di credito possono optare tra: a. l’IRB semplificato (F-IRB13); o b. l’IRB avanzato (A-IRB14). 2 L’autorità di vigilanza precisa il calcolo. A tale scopo essa si fonda sullo standard minimo di Basilea15. 3 Per determinare l’entità dei fondi propri necessari l’autorità di vigilanza può stabi- lire un moltiplicatore specifico all’istituto.

4 In assenza di regolamentazione in ambito di IRB, si applicano per analogia le

disposizioni dell’AS-BRI.

Capitolo 3: Rischi senza controparte

Art. 66 Definizione È definito rischio senza controparte il pericolo di perdite consecutive alle variazioni di valore o alla liquidazione di attivi senza controparte come gli immobili, le parte- cipazioni a società immobiliari e altri investimenti materiali.

Art. 67 Ponderazione

1 I rischi senza controparte vanno ponderati come segue nell’ambito dell’AS-CH:

a. con lo 0 per cento il saldo attivo del conto di compensazione; b. con il 250 per cento gli edifici bancari, nonché le partecipazioni a società immobiliari che detengono simili edifici;

13 Foundation IRB.

14 Advanced IRB.

15 «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework / Comprehensive Version» del giu. 2006, del Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche. Il documento può essere ottenuto presso: Banca dei regolamenti internazionali, Centralplatz 2, 4002 Basilea.

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c. con il 375 per cento gli altri immobili, nonché le partecipazioni a società immobiliari che detengono simili immobili; d. con il 625 per cento gli altri immobilizzi materiali e il software, senza il goodwill e gli altri valori immateriali, nonché gli investimenti da ammortare iscritti a bilancio sotto altri attivi. 2 Nell’ambito dell’AS-BRI o dell’IRB i rischi senza controparte vanno ponderati con il 100 per cento e moltiplicati per il moltiplicatore 3,0.

Capitolo 4: Rischi di mercato Sezione 1: In generale

Art. 68 Principio 1 I rischi di mercato di strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione, nonché di posizioni di divise, oro e materie prime nell’insieme della banca devono essere coperti con fondi propri. 2 L’autorità di vigilanza emana disposizioni tecniche di esecuzione sui rischi di mer- cato.

Art. 69 Definizione È definito rischio di mercato il pericolo di perdite consecutive alle fluttuazioni di valore di una posizione provocate da una modifica dei fattori che ne determinano il prezzo, come il prezzo delle azioni o delle materie prime, i corsi del cambio e i saggi di interesse e le loro singole volatilità.

Art. 70 Approcci di calcolo 1 I fondi propri necessari alla copertura dei rischi di mercato possono essere calcolati applicando i seguenti approcci: a. l’approccio de minimis; b. l’approccio standard dei rischi di mercato; o c. l’approccio modello dei rischi di mercato. 2 Se vengono applicati più di uno di questi approcci, i fondi propri necessari risulta- no dalla somma dei fondi propri necessari calcolati in funzione di questi approcci.

Sezione 2: Approccio de minimis

Art. 71

1 Le banche che non superano determinati valori limite possono calcolare confor-

memente agli articoli 53–64 i fondi propri necessari per gli strumenti su saggi di interesse e i titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione. A

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tale scopo esse applicano le disposizioni del medesimo approccio applicato alla copertura dei rischi di credito.

2 L’autorità di vigilanza stabilisce i valori limite.

Sezione 3: Approccio standard dei rischi di mercato

Art. 72 Strumenti su saggi di interesse del portafoglio di negoziazione 1 I fondi propri necessari alla copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi di interesse risultano dalla moltiplicazione della posizione netta per emittente con le aliquote secondo l’allegato 6. 2 I fondi propri necessari alla copertura del rischio generale di mercato degli stru- menti su saggi di interesse corrispondono alla somma dei valori determinati per cia- scuna valuta applicando il metodo delle scadenze o il metodo della durata.

Art. 73 Strumenti su azioni del portafoglio di negoziazione 1 I fondi propri necessari alla copertura del rischio specifico degli strumenti su azioni ammontano all’8 per cento della somma delle posizioni nette per emittente. 2 Per la copertura di portafogli diversificati e liquidi di azioni basta il 4 per cento della somma delle posizioni nette per emittente ai sensi dell’articolo 39 e per i contratti di indici azionari il 2 per cento. In questo contesto si considerano diversifi- cati e liquidi i portafogli che contengono un massimo del 5 per cento di titoli di un singolo emittente e unicamente strumenti su azioni quotati in borsa. 3 Per la copertura del rischio generale di mercato degli strumenti su azioni è necessa- rio l’8 per cento della somma delle posizioni nette per mercato nazionale.

Art. 74 Posizioni di divise Per la copertura del rischio di mercato delle posizioni di divise sono necessari fondi propri pari al 10 per cento della somma delle posizioni lunghe nette o della somma delle posizioni corte nette. È determinante il valore più elevato.

Art. 75 Posizioni in oro e materie prime 1 Per la copertura dei rischi di mercato delle posizioni in oro sono necessari fondi propri pari al 10 per cento delle posizioni nette. 2 I fondi propri necessari alla copertura dei rischi di mercato delle posizioni in mate- rie prime corrispondono alla somma del 20 per cento della posizione netta per grup- po di materie prime e del 3 per cento della posizione lorda per gruppo di materie prime. La posizione lorda corrisponde alla somma dei valori assoluti delle posizioni lunghe e corte.

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Sezione 4: Approccio modello dei rischi di mercato

Art. 76 Calcolo 1 L’applicazione dell’approccio modello dei rischi di mercato necessita dell’auto- rizzazione dell’autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza stabilisce le condizioni di autorizzazione. 2 I fondi propri necessari alla copertura dei rischi di mercato quantificati secondo questo approccio corrispondono di volta in volta al più elevato dei seguenti importi: a. il valore a rischio (value-at-risk, VaR) del giorno precedente; o b. la media del VaR quotidiano dei 60 giorni commerciali precedenti moltipli- cata per un moltiplicatore specifico all’istituto. 3 L’autorità di vigilanza stabilisce questo moltiplicatore nei singoli casi. A tale scopo essa tiene conto dell’adempimento delle esigenze minime e dell’esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all’istituto. Il moltiplica- tore è almeno pari a 3.

Capitolo 5: Rischi operativi Sezione 1: In generale

Art. 77 Definizione È definito rischio operativo il pericolo di perdite consecutive all’inadeguatezza o all’inefficacia delle procedure interne, dell’uomo o dei sistemi oppure dovute a eventi esterni. Vi sono compresi i rischi legali, non però i rischi strategici e i rischi per la reputazione.

Art. 78 Approcci di calcolo 1 Per determinare i fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi le banche possono optare tra i seguenti approcci: a. l’approccio dell’indicatore di base; b. l’approccio standard; o c. gli approcci specifici agli istituti (AMA16). 2 L’applicazione di un approccio specifico all’istituto necessita dell’approvazione dell’autorità di vigilanza. 3 L’autorità di vigilanza emana prescrizioni tecniche di esecuzione relative agli approcci.

16 Advanced Measurement Approaches.

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Art. 79 Indicatore di ricavo 1 Le banche che determinano i fondi propri necessari alla copertura dei rischi opera- tivi secondo l’approccio dell’indicatore di base o secondo l’approccio standard devono calcolare a tale scopo un indicatore di ricavo per ciascuno dei tre anni prece- denti. L’indicatore del ricavo corrisponde alla somma delle seguenti posizioni del conto economico: a. il risultato delle operazioni su saggi di interesse; b. il risultato delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi; c. il risultato delle operazioni commerciali; d. il ricavo da partecipazioni non consolidate; e e. il risultato degli immobili. 2 Tutti i ricavi provenienti da convenzioni di subfornitura (outsourcing) nelle quali la banca stessa figura come fornitrice di servizi vanno considerati come parti integranti dell’indicatore di ricavo. 3 Se la banca svolge il ruolo di subcommittente di una prestazione di servizi, le spese corrispondenti possono essere dedotte dell’indicatore di ricavo soltanto se la subfor- nitura è effettuata e registrata su base consolidata all’interno del medesimo gruppo finanziario. 4 Sempreché l’autorità di vigilanza lo autorizzi, per la determinazione dell’indicatore di ricavo le banche possono applicare standard di rendiconto riconosciuti a livello internazionale al posto delle disposizioni svizzere di rendiconto.

Sezione 2: Approcci

Art. 80 Approccio dell’indicatore di base 1 I fondi propri necessari corrispondono al 15 per cento della media degli indicatori di ricavo dei tre anni precedenti. Vanno presi in considerazione soltanto gli anni nei quali l’indicatore è positivo. 2 L’autorità di vigilanza può fare dipendere l’applicazione dell’approccio dell’indi- catore di base da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

Art. 81 Approccio standard 1 I fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi sono calcolati come segue: a. per ogni ambito di attività e per ognuno dei tre anni precedenti è calcolato un indicatore di ricavo che viene moltiplicato per il coefficiente di cui al capo- verso 2; b. i valori in cifre risultanti devono essere addizionati per ogni anno. In questo contesto i valori negativi dei singoli ambiti di attività possono essere compu- tati con i valori positivi di altri ambiti di attività;

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c. i fondi propri necessari corrispondono all’importo della media triennale. Per il calcolo della media gli eventuali addendi negativi sono parificati a zero. 2 Le attività devono essere assegnate ai seguenti ambiti e moltiplicate per i seguenti coefficienti:

1. finanziamento di imprese / consulenza di imprese 18 %

2. commercio 18 %

3. attività bancaria al dettaglio per i privati 12 %

4. attività bancaria al dettaglio per le ditte 15 %

5. traffico dei pagamenti / regolamento dei titoli 18 %

6. attività di deposito e depositi fiduciari 15 %

7. gestione patrimoniale istituzionale 12 %

8. attività di commissione su titoli 12 %

3 L’autorità di vigilanza può fare dipendere l’applicazione dell’approccio standard da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

Art. 82 Approcci specifici agli istituti (AMA) 1 Le banche possono determinare i fondi propri necessari alla copertura dei rischi operativi applicando un approccio specifico all’istituto. 2 L’autorità di vigilanza accorda l’autorizzazione necessaria se la banca dispone di un modello che le consente di quantificare i rischi operativi applicando dati interni e esterni di perdita, analisi di scenari nonché i fattori determinanti del contesto di attività e del sistema interno di controllo.

Titolo quarto: Ripartizione dei rischi Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto

Art. 83 Grande rischio 1 Vi è un grande rischio se la posizione complessiva nei confronti di una controparte o di controparti associate a un gruppo raggiunge o supera il 10 per cento dei fondi propri computabili.

2 Le banche devono limitare e sorvegliare i loro grandi rischi.

Art. 84 Rischi di mercato Ogni banca deve prevedere adeguate limitazioni interne per tutti i rischi di mercato rilevanti per le sue attività. Gli edifici bancari e gli altri immobili vanno parimenti inclusi in queste limitazioni.

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Art. 85 Disposizioni di esecuzione L’autorità di vigilanza emana le disposizioni tecniche di esecuzione delle ripartizio- ne dei rischi.

Sezione 2: Limiti massimi dei grandi rischi

Art. 86 Limite massimo dei singoli grandi rischi Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri com- putabili.

Art. 87 Limite massimo della totalità dei grandi rischi 1 La totalità dei grandi rischi può ammontare al massimo all’800 per cento dei fondi propri computabili.

2 Nel calcolo di questo limite massimo non sono comprese le seguenti posizioni:

a. in caso di applicazione dell’approccio svizzero:

1. le posizioni nei confronti della BRI, del FMI e di determinate banche

multilaterali di sviluppo, designate dall’autorità di vigilanza,

2. le posizioni nei confronti di banche e nei confronti di commercianti di

valori mobiliari sottoposti a una vigilanza equivalente a quella sulle banche, con una durata residua fino a tre mesi,

3. le posizioni nei confronti di istituzioni comuni delle banche, riconosciu-

te dall’autorità di vigilanza,

4. le posizioni nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi,

5. le posizioni nei confronti di borse regolate, sempreché i contratti e la

copertura siano valutati giornalmente al corso di mercato con una com- pensazione quotidiana del margine; b. in caso di applicazione dell’approccio internazionale:

1. le posizioni che conformemente all’articolo 114 sono integralmente

eccettuate del calcolo della posizione complessiva di una controparte,

2. le posizioni nei confronti di banche e nei confronti di commercianti di

valori mobiliari sottoposti a una vigilanza equivalente a quella sulle banche, con una durata residua fino a tre mesi; c. le posizioni nei confronti delle società di gruppo di un gruppo finanziario, sempreché siano considerate posizioni esentate interne al gruppo ai sensi degli articoli 89 capoverso 1 e 103 capoverso 2 lettera d; d. le quote di posizioni coperte da fondi propri liberamente disponibili ai sensi dell’articolo 88 capoverso 1 lettera a; e. le posizioni che non costituiscono più un grande rischio dopo le deduzioni secondo le lettere a–d;

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f. le posizioni nei confronti di un consorzio ai sensi dell’articolo 100 capover- si 2 lettera d e 3, se e per quanto siano contemporaneamente incluse, con- formemente all’articolo 101, nella posizione complessiva di uno o più consorziati come parte del loro grande rischio.

Art. 88 Superamenti del limite massimo 1 I limiti massimi del grande rischio singolo e della totalità dei grandi rischi possono essere superati soltanto se: a. l’importo che supera il limite è coperto da fondi propri liberamente disponi- bili; o b. il superamento costituisce unicamente la conseguenza della riunione di con- troparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre imprese del settore finanziario. 2 Se vengono utilizzati fondi propri per la copertura del superamento del limite di un grande rischio, questa circostanza deve essere menzionata nell’attestato dei fondi propri ai sensi dell’articolo 13. 3 Il superamento del limite massimo ai sensi del capoverso 1 lettera b non può essere ulteriormente aumentato. Esso deve essere eliminato entro due anni a decorrere dall’esecuzione legale della riunione.

Art. 89 Posizioni interne al gruppo

1 Se la banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario

sottoposto a un’adeguata vigilanza su base consolidata, le posizioni interne al grup- po nei confronti di società del gruppo integralmente incluse nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi (consolidamento integrale) possono essere eccettuate dai limiti massimi di cui agli articoli 86 e 87 se le società del gruppo: a. sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata; o b. hanno come controparte esclusiva società del gruppo sottoposte singolar- mente a una vigilanza adeguata. 2 Le posizioni interne al gruppo nei confronti di altre società del gruppo sottostanno in modo aggregato al limite massimo ordinario del 25 per cento dei fondi propri computabili.

Sezione 3: Obblighi di comunicazione nel contesto dei grandi rischi

Art. 90 Comunicazione dei grandi rischi

1 La banca deve comunicare trimestralmente al suo organo competente per la dire-

zione superiore, la vigilanza e il controllo, nonché, entro un mese, alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche, per mezzo di un formulario stabilito dall’autorità di vigilanza, un elenco di tutti i grandi rischi esistenti di caso in caso alle scadenze scelte.

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2 Inoltre, una comunicazione corrispondente su base consolidata deve essere effet- tuata semestralmente, entro il termine di due mesi. 3 I grandi rischi ai sensi dell’articolo 86 devono essere comunicati prima della dedu- zione dei fondi propri liberamente disponibili utilizzati (art. 88 cpv. 1 lett. a). 4 Se il grande rischio concerne un membro degli organi della banca o un partecipante qualificato della banca ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera cbis della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche o una persona o società loro vicina, il grande rischio è designato nell’elenco con la voce generale «operazioni con gli organi». 5 Se concerne altre società del gruppo, il grande rischio è designato nell’elenco con la voce generale «operazioni del gruppo». Devono parimenti essere comunicate le parti della posizione operazioni di gruppo eccettuate dal limite massimo ai sensi degli articoli 89 capoverso 1 e 103 capoverso 2 lettera d. 6 La società di audit verifica il controllo interno dei grandi rischi e ne valuta l’evo- luzione.

Art. 91 Comunicazione di superamenti non ammessi Se constata che un grande rischio supera il limite massimo, senza che si tratti di un’eccezione ai sensi dell’articolo 88 capoverso 1, la banca ne deve informare senza indugio la società di audit e l’autorità di vigilanza.

Art. 92 Comunicazione di posizioni interne al gruppo La banca deve allestire trimestralmente un compendio delle posizioni interne al gruppo ai sensi dell’articolo 89 e trasmetterlo alla società di audit nonché al suo organo competente per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo unitamente all’elenco dei grandi rischi esistenti. In questo contesto va operata una distinzione tra società di gruppo ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 e società di gruppo ai sensi dell’articolo 89 capoverso 2.

Sezione 4: Principi di calcolo

Art. 93 Approcci 1 Le banche che calcolano i fondi propri necessari alla copertura dei rischi di credito secondo l’AS-CH devono calcolare le posizioni complessive secondo l’approccio svizzero. 2 Le banche che calcolano i fondi propri necessari alla copertura dei rischi di credito secondo l’AS-BRI o l’IRB devono calcolare le posizioni complessive secondo l’ap- proccio internazionale.

Art. 94 Impegni fissi di sottoscrizione di emissioni Le posizioni specifiche agli emittenti per impegni fissi di sottoscrizione di emissioni sono calcolate come segue:

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a. dagli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni di titoli di credito e di titoli di partecipazione possono essere dedotte le sottopartecipazioni cedute e le sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il connesso rischio di mercato della banca; b. l’importo risultante deve essere moltiplicato per uno dei seguenti fattori di conversione del credito:

1. 0,05 dal e compreso il giorno in cui l’impegno fisso di sottoscrizione è

stato assunto irrevocabilmente,

2. 0,1 il giorno della liberazione dell’emissione,

3. 0,25 il secondo e il terzo giorno feriale bancario dopo la liberazione

dell’emissione,

4. 0,5 il quarto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell’emissione,

5. 0,75 il quinto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell’emis-

sione,

6. 1 dal e compreso il sesto giorno feriale bancario dopo la liberazione

dell’emissione.

Art. 95 Titoli di partecipazione e titoli di credito postergati Non devono essere presi in considerazione nel calcolo della posizione complessiva i titoli di partecipazione e i titoli di credito postergati che sono dedotti dai fondi propri di base (art. 23 cpv. 2), dai fondi propri di base rettificati e dai fondi propri comple- mentari (art. 31) o dai fondi propri oppure che sono ponderati con l’aliquota del

1250 per cento conformemente all’articolo 53 capoversi 3 e 5.

Art. 96 Rettifiche singole di valore e accantonamenti specifici Le singole rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici costituiti per posizioni, operazioni fuori bilancio e posizioni lunghe nette vanno dedotte prima della ponde- razione delle singole posizioni.

Art. 97 Posizioni di transazioni non effettuate Per la determinazione dei fondi propri necessari, le posizioni di transazioni non effettuate (art. 63) devono essere incluse nella posizione complessiva in modo corrispondente rispettivamente ai fattori di moltiplicazione o alla ponderazione dei rischi.

Art. 98 Derivati I derivati sono convertiti nel loro equivalente di credito conformemente agli arti- coli 42–45.

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Art. 99 Compensazione La compensazione legale e contrattuale di crediti (netting) con impegni nei confronti di controparti è ammessa nella medesima misura applicata al calcolo dei fondi propri.

Art. 100 Gruppo di controparti associate 1 La posizione complessiva nei confronti di un gruppo di controparti associate risulta dalla somma delle posizioni complessive delle singole controparti. 2 Due o più persone fisiche o giuridiche sono considerate gruppo di controparti asso- ciate e vanno trattate come singola unità se: a. una di esse partecipa direttamente o indirettamente all’altra con oltre la metà dei diritti di voto o esercita altrimenti un influsso dominante nei suoi con- fronti; b. vi è fra esse un’interdipendenza economica palese tale da rendere verosimile che le difficoltà finanziarie dell’una producano difficoltà di pagamento da parte delle altre; c. sono detenute come partecipazione dalla medesima persona o ne sono domi- nate; o d. formano un consorzio. 3 Più consorzi non sono considerati controparti fra esse associate nemmeno in caso di identità di singoli consorziati o di tutti i consorziati; tantomeno le altre posizioni nei confronti di singoli consorziati non devono essere addizionate.

4 Le imprese dell’ente pubblico giuridicamente indipendenti non sono considerate

controparti associate, fra esse e congiuntamente all’ente di diritto pubblico che le domina, se: a. l’ente di diritto pubblico non risponde per legge degli impegni dell’azienda; o b. si tratta di una banca. 5 Gli investimenti collettivi di capitale e nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto (umbrella funds) i singoli segmenti patrimoniali sono consi- derati controparti autonome. Se dispone di informazioni attuali sulla composizione degli investimenti di un investimento collettivo di capitale, la banca può computare in loro vece gli elementi corrispondenti alle posizioni complessive dei singoli emit- tenti dell’investimento.

Art. 101 Posizioni nei confronti di un consorzio 1 Le posizioni nei confronti di un consorzio sono computati ai singoli consorziati in funzione della loro quota. 2 In caso di solidarietà passiva, la banca deve computare l’intera posizione nei con- fronti del consorziato la cui solvibilità è stata classificata al massimo rango nell’am- bito della decisione di erogazione del credito.

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Art. 102 Posizioni delle società del gruppo Le società del gruppo costituiscono un gruppo di controparti associate nell’ottica di ogni banca del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario

Sezione 5: Allentamenti e inasprimenti

Art. 103 1 In casi particolari l’autorità di vigilanza può allentare o inasprire le prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi.

2 L’autorità di vigilanza può segnatamente:

a. stabilire per singole posizioni complessive limiti di comunicazione o limiti massimi inferiori; b. prescrivere limiti massimi per gli immobili detenuti direttamente o indiret- tamente da una banca; c. ammettere, previa domanda, superamenti momentanei del limite massimo; d. dichiarare non applicabile l’eccezione al limite massimo ai sensi dell’arti- colo 89 capoverso 1 per singole società del gruppo o per l’insieme delle stes- se, o estenderla a singole società del gruppo che non adempiono le condi- zioni di cui all’articolo 89 capoverso 1; e. esentare dall’inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell’articolo 89 capoverso 2 singole società del gruppo non attive nel settore finanziario; f. esentare dall’inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell’articolo 89 capoverso 2 partecipazioni non incluse nel consolidamento ai sensi del- l’articolo 8 capoverso 1 lettera a; g. ridurre o aumentare per una singola controparte i fattori di ponderazione del rischio applicabili; h. prevedere un termine diverso da quello di cui all’articolo 88 capoverso 3.

Capitolo 2: Approccio svizzero

Art. 104 Posizione complessiva 1 La posizione complessiva di una controparte risulta, secondo l’approccio svizzero, dalle seguenti posizioni: a. le posizioni ponderate secondo gli articoli 106 e 107; b. le operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito e pon- derate (art. 108–110);

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c. le posizioni di operazioni di mutuo e operazioni pronti contro termine o ana- loghe (art. 111); d. le posizioni lunghe nette in valori mobiliari (art. 112). 2 Le posizioni nei confronti di società immobiliari detenute dalla banca nonché i titoli di partecipazione corrispondenti non devono essere inclusi nel calcolo della posizione complessiva, sempreché gli attivi della società constino esclusivamente di immobili, nonché di liquidità e di crediti a breve termine.

Art. 105 Inclusione nella posizione complessiva

1 Le posizioni nei confronti di una controparte vanno incluse come segue nella

posizione complessiva: a. fino a concorrenza del limite autorizzato dall’organo competente e utilizza- bile senza ulteriore decisione di erogazione del credito o, qualora sia più ele- vato, dell’importo effettivamente utilizzato; b. nel caso dei limiti interni di derivati, riferiti alla controparte, fino a concor- renza del limite di rischio espresso in equivalente del credito o, in assenza di un simile limite, fino a concorrenza di un decimo del limite di volume stabi- lito; c. nel caso dei limiti interni di securities lending and borrowing (SLB) e di transazioni pronti contro termine, riferiti alla controparte, fino a concorrenza dello scoperto massimo ammissibile della posizione. 2 Nel caso delle posizioni interne al gruppo l’importo effettivamente utilizzato può essere preso in considerazione se: a. i limiti stabiliti sono irrevocabili; b. non è dato un diritto legalmente esigibile alla prestazione; e c. l’utilizzazione dei limiti in vista dell’osservanza a lungo termine delle pre- scrizioni sulla ripartizione dei rischi è sorvegliata quotidianamente.

Art. 106 Ponderazione dei rischi 1 Il fattore di ponderazione del rischio della controparte o quello della garanzia ricevuta deve essere applicato in modo corrispondente alla ponderazione dei rischi di credito secondo l’AS-CH (art. 53–60) per ogni posizione di una controparte.

2 Le seguenti aliquote di ponderazione si applicano in deroga al capoverso 1:

a. 100 per cento per le posizioni nei confronti di imprese (classe di posizione secondo l’art. 49 cpv. 2 n. 7); b. 0 per cento per le posizioni coperte da depositi in contanti costituti in pegno presso la banca o almeno garantiti in modo equivalente; c. 0 per cento per le posizioni coperte da obbligazioni di cassa, obbligazioni di prestito e altri titoli di credito non postergati, emessi dalla banca stessa e costituiti in pegno presso di essa o almeno garantiti in modo equivalente.

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3 Se una posizione è collaterizzata da titoli di credito o di partecipazione di terzi o da depositi fiduciari presso terzi oppure da questi garantita, la banca deve includere nella posizione complessiva la parte collaterizzata sulla quale è stata fondata la solvibilità nell’ambito della decisione di erogazione del credito. 4 Se la solvibilità della controparte e del terzo è stata giudicata equivalente o se la posizione è stata collaterizzata successivamente, la banca può: a. trattare la parte coperta come una posizione diretta nei confronti del terzo; o b. includere la parte coperta nella posizione complessiva della controparte, a prescindere dalla copertura.

Art. 107 Anticipazioni su titoli (crediti lombard) 1 Le banche che applicano l’approccio semplificato (art. 48 cpv. 1 lett. a), da solo o unitamente all’approccio forfetario (art. 60), possono ponderare con l’aliquota del 50 per cento i crediti lombard che adempiono le esigenze dell’approccio forfetario (art. 60 cpv. 2). 2 Nel caso dei crediti lombard che non adempiono le esigenze dell’approccio forfeta- rio la banca deve: a. includere la posizione nella posizione complessiva della controparte, a pre- scindere dalla garanzia; o b. scomporre la garanzia nelle singole posizioni e aggiungere tali posizioni alle posizioni complessive corrispondenti. 3 Le banche che applicano l’approccio semplificato da solo o unitamente all’approc- cio completo (art. 48 cpv. 1 lett. b) devono trattare conformemente al capoverso 2 le posizioni calcolate secondo l’approccio semplificato e conformemente all’articolo

118 capoverso 1 le posizioni calcolate secondo l’approccio completo.

Art. 108 Operazioni fuori bilancio Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credito conformemente agli articoli 109 e 110 e ponderate in funzione della controparte o delle garanzie conformemente alle aliquote applicabili ai sensi dell’articolo 106.

Art. 109 Impegni eventuali e impegni irrevocabili 1 Nel caso degli impegni eventuali e degli impegni irrevocabili l’equivalente di cre- dito è calcolato moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa della singola operazione per il suo fattore di conversione del credito secondo l’articolo 41 capo- verso 1. 2 Gli impegni di credito irrevocabili sono trattati, indipendentemente dalla loro durata, come limiti autorizzati dall’organo competente e utilizzabili senza ulteriore decisione di erogazione del credito ai sensi dell’articolo 105 capoverso 1 lettera a. 3 Agli impegni eventuali e agli impegni irrevocabili per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni si applica per analogia l’articolo 106 capoversi 3 e 4.

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Art. 110 Derivati

1 I derivati devono essere trattati secondo l’articolo 98.

2 Nel caso dei contratti trattati in una borsa regolata, la banca può dedurre la copertu- ra dei margini sempreché consista in depositi in contanti costituti in pegno o almeno garantiti in modo equivalente oppure in valori mobiliari, metalli preziosi o merci trattati in una borsa regolata o su un mercato rappresentativo e sia valutata quotidia- namente in funzione dei corsi del mercato. 3 Se l’operazione non viene effettuata alla scadenza si applica la normativa dell’ar- ticolo 97.

Art. 111 Operazioni di mutuo e operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari Le posizioni di operazioni di mutuo, di pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari devono essere calcolate secondo l’articolo 61 e ponderate secondo gli articoli 53–60.

Art. 112 Posizioni complessive specifiche all’emittente 1 Le posizioni lunghe nette a bilancio e fuori portafoglio di negoziazione di titoli di credito e di titoli di partecipazione di ogni singolo emittente con la medesima ponde- razione di rischio sono calcolate secondo l’articolo 39, fermo restando che gli impe- gni fissi di sottoscrizione di emissioni possono essere trattati conformemente all’articolo 94. L’importo risultante va ponderato conformemente agli articoli 53–60. 2 La partecipazioni estranee all’ambito bancario, finanziario e assicurativo che non vanno consolidate nel quadro delle prescrizioni sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi sono ponderate con l’aliquota del 166⅔ per cento.

Capitolo 3: Approccio internazionale

Art. 113 Posizione complessiva La posizione complessiva di una controparte risulta, secondo l’approccio internazio- nale, dalle seguenti posizioni: a. le posizioni ponderate secondo l’articolo 115, tenuto conto delle eccezioni di cui all’articolo 114; b. le posizioni secondo gli articoli 116–118; c. le operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito (art. 119); d. le posizioni di operazioni di mutuo, di pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari (art. 122); e. le posizioni lunghe nette in valori mobiliari (art. 123).

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Art. 114 Eccezioni alla posizione complessiva Le seguenti posizioni sono escluse dal calcolo della posizione complessiva di una controparte: a. le posizioni nei confronti:

1. di banche centrali e governi centrali, ponderate con l’aliquota 0, e

2. della BRI, del FMI e di determinate banche multilaterali di sviluppo,

designate dall’autorità di vigilanza; b. le posizioni con una garanzia espressa di controparti ai sensi della lettera a; c. le posizioni collaterizzate con titoli di credito di controparti ai sensi della let- tera a; d. le posizioni in valuta locale nei confronti di banche centrali o governi centra- li, sempreché queste posizioni siano rifinanziate in detta valuta e siano adempite le condizioni dell’articolo 54; e. le posizioni coperte da depositi in contanti, costituiti in pegno presso la ban- ca stessa, la sua società madre o una sua filiale o almeno garantite in modo equivalente; f. le posizioni coperte da titoli di credito emessi dalla banca stessa e costituite in pegno o depositate presso la banca stessa, la sua società madre o una sua filiale; g. le posizioni nei confronti di una controparte centrale ai sensi dell’articolo 56 capoversi 2 e 3; h. le posizioni in obbligazioni fondiarie svizzere; i. le posizioni coperte da pegno immobiliare su immobili d’abitazione in Sviz- zera e all’estero, utilizzati o dati in locazione dal mutuatario stesso, fino a concorrenza del 50 per cento del valore venale del singolo immobile.

Art. 115 Ponderazione dei rischi

1 Le posizioni nei confronti di una controparte sono di massima ponderate con

l’aliquota del 100 per cento. 2 Tutte le posizioni nei confronti delle banche sono ponderate con l’aliquota del

20 per cento.

3 Alle posizioni nei confronti degli enti di diritto pubblico delle classi di rating 1 e 2 si applica un’aliquota di ponderazione del 20 per cento.

Art. 116 Posizioni collaterizzate 1 Nel caso delle posizioni collaterizzate la banca può includere la parte collaterizzata nella posizione complessiva del terzo o in quella della controparte, se la posizione è collaterizzata da uno dei seguenti strumenti: a. titoli di credito o di partecipazione di terzi, nonché quote a investimenti col- lettivi di capitale;

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b. depositi fiduciari presso terzi; c. garanzie di terzi. 2 La banca può parimenti calcolare le singole posizioni secondo gli articoli 117 o 118 se è data collaterizzazione in titoli di credito o di partecipazione di terzi o in quote in investimenti collettivi di capitale oppure in depositi fiduciari presso terzi.

Art. 117 Computo delle garanzie nell’ambito dell’approccio semplificato 1 Le banche che applicano l’approccio semplificato nel quadro dell’AS-BRI possono computare le garanzie soltanto se tali garanzie: a. sono state riconosciute ai fini di questo approccio dall’autorità di vigilanza; b. sono valutate al valore di mercato; c. non comportano alcuna durata o la loro durata corrisponde almeno a quella della posizione collaterizzata; e d. sono trasferite in garanzia o costituite in pegno per una durata almeno corri- spondente a quella della posizione collaterizzata. 2 I depositi in contanti, i depositi fiduciari e le obbligazioni di cassa possono essere presi in considerazione al valore nominale. 3 Nel computo di una garanzia ai sensi del capoverso 1 vanno prese in considerazio- ne le seguenti riduzioni: a. il 33 per cento sulle ricognizioni di debito

1. dei governi centrali e delle banche centrali con una rating delle classi di

rating 3 o 4,

2. degli enti di diritto pubblico con un rating delle classi di rating 1–3, e

3. delle banche, nonché dei commercianti di valori mobiliari sottoposti a

una vigilanza e a un ordinamento equivalenti a quelli delle banche, con un rating delle classi di rating 1–4; b. il 60 per cento sulle azioni facenti parte di un indice principale; c. il 50 per cento su tutte le altre garanzie riconosciute.

Art. 118 Computo delle garanzie nell’ambito dell’approccio completo e dell’IRB

1 Le banche che nell’ambito dell’AS-BRI applicano l’approccio completo ai sensi

dell’articolo 48 capoverso 1 lettera b oppure l’F-IRB devono calcolare per le posi- zioni collaterizzate valori di posizione interamente adeguati ai sensi dell’articolo 48 capoverso 3. 2 Le banche che applicano l’A-IRB possono calcolare le posizioni collaterizzate con- formemente al capoverso 1 oppure applicare proprie quote di perdita (loss given default; LGD) e propri valori di posizione (exposure at default; EAD) se: a. le ripercussioni delle garanzie finanziarie possono essere stimate in modo affidabile a prescindere da altri aspetti LGD rilevanti; e

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b. la procedura corrisponde a quella dell’approccio applicato alle esigenze in materia di fondi propri.

3 Possono essere computate garanzie conformemente alla procedura corrispondente

se i rischi di concentrazione risultanti sono limitati in modo adeguato e sorvegliati. Nel caso contrario vanno applicati uniformemente l’approccio semplificato (art. 117) oppure la procedura ai sensi dell’articolo 116 capoverso 1. 4 Le eccezioni ai sensi dell’articolo 114 lettera c, e ed f non sono prese in considera- zione nell’ambito dell’approccio completo.

Art. 119 Operazioni fuori bilancio Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credito conformemente agli articoli 120 e 121 e ponderate in funzione della controparte conformemente alle aliquote applicabili ai sensi dell’articolo 115.

Art. 120 Impegni eventuali e impegni irrevocabili 1 Nel caso degli impegni eventuali l’equivalente di credito è calcolato moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa della singola operazione per il suo fattore di conversione del credito secondo l’articolo 40 capoverso 2 o secondo l’articolo 41 capoverso 1. 2 In deroga a quanto precede, nel caso degli impegni di credito irrevocabili i valori nominali delle singole operazioni sono moltiplicati per i seguenti fattori di conver- sione del credito: a. 0,5 per gli impegni di credito con una durata iniziale fino a un anno; b. 1,0 per gli impegni di credito con una durata iniziale di oltre un anno.

3 Agli impegni di credito irrevocabili nell’ambito di un credito sindacato vanno

applicati i seguenti fattori di conversione del credito: a. 0,0 dal momento dell’assunzione dell’impegno da parte della banca fino a quello della ricezione e della conferma da parte della controparte; b. 0,5 da e compreso il momento dell’accettazione dell’impegno della banca da parte della controparte fino al momento dell’avvio della fase di sindacazio- ne; c. 0,5 per la quota non sindacata durante la fase di sindacazione, nonché 1 per la quota propria prevista; d. 1,0 per l’intera quota non sindacata dopo 90 giorni (rischio residuo). 4 L’articolo 116 capoverso 1 si applica per analogia agli impegni eventuali e agli impegni irrevocabili per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni.

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Art. 121 Derivati

1 I derivati devono essere trattati secondo l’articolo 98.

2 Se l’operazione con derivati non viene effettuata alla scadenza si applica la norma- tiva dell’articolo 97.

Art. 122 Operazioni di mutuo e operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari Le operazioni di mutuo, pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari devo- no essere trattate secondo gli articoli 117 e 118.

Art. 123 Posizioni complessive specifiche all’emittente Tenuto conto delle eccezioni ai sensi dell’articolo 114, le posizioni lunghe nette di ogni singolo emittente all’interno e all’esterno del portafoglio di negoziazione sono calcolate separatamente per i titoli di credito e di partecipazione ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che gli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni possono essere trattati conformemente all’articolo 94. Il risultato della somma delle singole posizioni lunghe corrisponde alla posizione complessiva specifica all’emittente.

Titolo 5: Disposizioni finali

Art. 124 Calcolo parallelo e fondi propri necessari minimi 1 Le banche che coprono i rischi di credito secondo l’IRB oppure i rischi operativi secondo un approccio specifico all’istituto devono calcolare temporaneamente i loro fondi propri in modo parallelo secondo il vecchio e il nuovo diritto. Ai fini della comparabilità si applica quanto segue: a. nel calcolo secondo il nuovo diritto nei fondi propri necessari ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 devono essere computate le deduzioni di cui agli articoli 31 e 32, mentre devono essere dedotte le rettifiche di valore e l’eccedenza presa in considerazione ai sensi degli articoli 25 e 26; b. nel calcolo secondo il vecchio diritto, all’8 per cento delle posizioni ponde- rate in funzione del rischio ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 dell’ordi- nanza del 17 maggio 197217 sulle banche devono essere aggiunti i fondi pro- pri necessari alla copertura dei rischi di mercato secondo l’articolo 12 capoverso 5 dell’ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972, nonché le de- duzioni dai fondi propri secondo l’articolo 11d dell’ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972. 2 L’autorità di vigilanza può ammettere ulteriori adeguamenti dei fondi propri ai sensi del capoverso 1.

17 RU 1995 253, 1998 16

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3 Tenuto conto degli ulteriori adeguamenti ai sensi del capoverso 2, i fondi propri secondo il capoverso 1 lettera a devono almeno corrispondere alle seguenti percen- tuali di fondi propri secondo il capoverso 1 lettera b: a. 95 per cento per il 2007; b. 90 per cento per il 2008; c. 80 per cento per il 2009. 4 Se sono inferiori a queste percentuali, i fondi propri necessari secondo l’articolo 33 capoverso 1 devono essere aumentati in modo da rispettare il limite inferiore.

5 Il calcolo parallelo deve essere basato sulle posizioni del medesimo giorno di

riferimento. 6 L’autorità di vigilanza può stabilire limiti inferiori corrispondenti per le banche che applicano per la prima volta dopo il 1° gennaio 2008 l’IRB o un approccio specifico all’istituto.

Art. 125 Disposizioni transitorie 1 Le banche possono applicare le disposizioni della presente ordinanza dal 1° gen- naio 2007.

2 Le banche devono osservare tali disposizioni al più tardi dal 1° gennaio 2008.

3 L’A-IRB per i rischi di credito e gli approcci specifici agli istituti per i rischi ope- rativi non possono essere applicati prima del 1° gennaio 2008 per la determinazione dei fondi propri necessari. 4 Fintanto che le banche non si saranno conformate specificatamente alla presente ordinanza si applicano fino al 31 dicembre 2007 le prescrizioni dell’ordinanza del 17 maggio 197218 sulle banche. 5 Il passaggio alle nuove prescrizioni sui fondi propri e alle nuove prescrizioni sulla ripartizione dei rischi deve essere effettuato simultaneamente. L’autorità di vigilanza può autorizzare eccezioni. 6 Le posizioni che al momento del passaggio alle nuove prescrizioni sulla ripartizio- ne dei rischi superano il limite massimo ai sensi dell’articolo 86 non possono essere ulteriormente aumentate. I superamenti devono essere eliminati entro due anni. 7 L’autorità di vigilanza può prorogare i termini transitori su richiesta motivata.

Art. 126 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 7.

18 RU 1972 821, 1995 253, 1996 45, 1998 16, 2004 2777

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Art. 127 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

29 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Allegato 1 (art. 41 cpv. 1)

Fattori di conversione del credito in caso di applicazione dell’AS-CH e dell’AS-BRI

Numero Impegni eventuali e impegni irrevocabili Fattori di conversione del credito

AS-CH AS-BRI

1. Impegni di credito

1.1 Impegni fissi secondo l’AS-CH con una durata residua fino a un anno, 0,25 0,20 rispettivamente secondo l’AS-BRI con una durata residua iniziale convenuta fino a un anno

1.2 Impegni fissi secondo l’AS-CH con una durata residua di oltre un anno, 0,50

rispettivamente secondo l’AS-BRI con una durata residua iniziale convenuta di oltre un anno 1.3 Impegni denunciabili in ogni momento senza oneri o che divengono automaticamente 0,00 nulli in caso di peggioramento della solvibilità del debitore

2. Fideiussioni degli artigiani edili

2.1 Per l’esecuzione di costruzioni edili in Svizzera 0,25 0,50

2.2 Per l’esecuzione di costruzioni edili all’estero 0,50

3. Prestazioni autoliquidanti di garanzie su operazioni di commercio di merci

3.1 Prestazioni autoliquidanti di garanzie su operazioni di commercio di merci 0,25 0,20

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Numero Impegni eventuali e impegni irrevocabili Fattori di conversione del credito

AS-CH AS-BRI

4. Impegni di versamento o di versamento suppletivo

4.1 Su titoli di partecipazione non iscritti a bilancio tra le partecipazioni 1,25 1,00 4.2 Su titoli di partecipazione se si tratta di partecipazioni da non consolidare 2,50 1,00 4.3 Su titoli di partecipazione se si tratta di partecipazioni da consolidare o di titoli di partecipazione 6,25 1,00 del settore assicurativo

5. Prestazioni di garanzie

5.1 Non destinate alla copertura del rischio delcredere 0,50

5.2 Destinate alla copertura del rischio delcredere 1,00 0,50

6. Altri impegni eventuali

6.1 Altri impegni eventuali 1,00

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Allegato 2 (art. 53 cpv. 1)

Classi di posizioni secondo l’AS-CH in caso di applicazione di rating esterni e relativa ponderazione dei rischi

Numero Classi di posizioni (AS-CH) con possibilità di applicazione di Classi di rating rating esterni

1 2 3 4 5 6 7 senza fisse

rating

1. Governi centrali e banche centrali

1.1 Governi centrali e banche centrali 0% 0% 25 % 50 % 100 % 100 % 150 % 100 % –

1.2 Confederazione Svizzera, Banca nazionale svizzera, – – – – – – – – 0%

Banca centrale europea, Unione europea

2. Enti di diritto pubblico

2.1 Enti di diritto pubblico 25 % 25 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 100 % –

2.2 Enti di diritto pubblico senza rating, – – – – – – – – 50 %

sempreché abbiano il diritto di prelevare imposte o sempreché i loro impegni siano garantiti integralmente e illimitatamente da una collettività pubblica

2.3 Cantoni senza rating – – – – – – – – 25 %

3. BRI, FMI e banche multilaterali di sviluppo

3.1 Banche multilaterali di sviluppo 25 % 25 % 50 % 50 % 100 % 100 % 150 % 50 % –

3.2 Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Fondo – – – – – – – – 25 %

monetario internazionale (FMI), determinate banche multilaterali di sviluppo designate dall’autorità di vigilanza

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Numero Classi di posizioni (AS-CH) con possibilità di applicazione di Classi di rating rating esterni

1 2 3 4 5 6 7 senza fisse

rating

4. Banche e commercianti di valori mobiliari

4.1 Banche e commercianti di valori mobiliari; 25 % 25 % 25 % 25 % 50 % 50 % 150 % 25 % – durata residua dei crediti < 3 mesi 4.2 Banche e commercianti di valori mobiliari; 25 % 25 % 50 % 50 % 100 % 100 % 150 % 50 % – durata residua dei crediti > 3 mesi, < 3 anni 4.3 Banche e commercianti di valori mobiliari; 25 % 25 % 50 % 50 % 100 % 100 % 150 % 75 % – durata residua dei crediti > 3 anni

5. Istituzioni comuni

5.1 Istituzioni comuni delle banche, riconosciute – – – – – – – – 25 %

dall’autorità di vigilanza

5.2 Impegni di versamento nei confronti del responsabile – – – – – – – – 25 %

della garanzia dei depositi

6. Borse e stanze di compensazione

6.1 Borse e stanze di compensazione 25 % 25 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 100 % –

6.2 Borse e stanze di compensazione sempreché i rischi – – – – – – – – 0%

di credito siano in relazione diretta con l’adempimento della prestazione, garantito da una controparte centrale, di contratti trattati in borsa o fuori borsa

7. Imprese

7.1 Imprese 25 % 25 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 100 % –

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Allegato 3 (art. 53 cpv. 1)

Classi di posizioni secondo l’AS-BRI in caso di applicazione di rating esterni e relativa ponderazione dei rischi Numero Classi di posizioni (AS-BRI) con possibilità di applicazione di Classi di rating rating esterni

1 2 3 4 5 6 7 senza fisse

rating

1. Governi centrali e banche centrali

1.1 Governi centrali e banche centrali 0% 0% 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 100 % –

1.2 Confederazione Svizzera, Banca nazionale svizzera, – – – – – – – – 0%

Banca centrale europea, Unione europea

2. Enti di diritto pubblico

2.1 Enti di diritto pubblico 20 % 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 100 % –

2.2 Enti di diritto pubblico senza rating, sempreché – – – – – – – – 50 %

abbiano il diritto di prelevare imposte o sempreché i loro impegni siano garantiti integralmente e illimitatamente da una collettività pubblica

2.3 Cantoni senza rating – – – – – – – – 20 %

3. BRI, FMI e banche multilaterali di sviluppo

3.1 Banche multilaterali di sviluppo 20 % 20 % 50 % 50 % 100 % 100 % 150 % 50 % –

3.2 Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Fondo – – – – – – – – 0%

monetario internazionale (FMI), determinate banche multilaterali di sviluppo designate dall’autorità di vigilanza

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Numero Classi di posizioni (AS-BRI) con possibilità di applicazione di Classi di rating rating esterni

1 2 3 4 5 6 7 senza fisse

rating

4. Banche e commercianti di valori mobiliari

4.1 Banche e commercianti di valori mobiliari; 20 % 20 % 20 % 20 % 50 % 50 % 150 % 20 % – durata iniziale dei crediti < 3 mesi 4.2 Banche e commercianti di valori mobiliari; 20 % 20 % 50 % 50 % 100 % 100 % 150 % 50 % – durata iniziale dei crediti > 3 mesi

5. Istituzioni comuni

5.1 Istituzioni comuni delle banche, riconosciute 20 % 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 100 % – dall’autorità di vigilanza

5.2 Impegni di versamento nei confronti del responsabile – – – – – – – – 20 %

della garanzia dei depositi

6. Borse e stanze di compensazione

6.1 Borse e stanze di compensazione 20 % 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 100 % –

6.2 Borse e stanze di compensazione sempreché i rischi – – – – – – – – 0%

di credito siano in relazione diretta con l’adempimento della prestazione, garantito da una controparte centrale, di contratti trattati in borsa o fuori borsa

7. Imprese

7.1 Imprese 20 % 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 100 % –

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Allegato 4 (art. 53 cpv. 2)

Classi di posizioni AS-CH e AS-BRI senza applicazione di rating esterni e relativa ponderazione dei rischi

Classi di posizioni (AS-CH e AS-BRI) senza rating esterni Aliquota di rischio

AS-CH AS-BRI

1. Persone fisiche e piccole imprese (retail)

1.1 Posizioni retail, se il valore complessivo, non garantito da pegno immobiliare, delle posizioni 75 % ai sensi dell’articolo 37 capoverso 1 nei confronti di una controparte non supera 1,5 milioni di franchi e l’1 per cento di tutte le posizioni retail

1.2 Altre posizioni retail 100 %

2. Obbligazioni fondiarie

2.1 Obbligazioni fondiarie svizzere 25 % 20 %

3. Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare

3.1 Immobili d’abitazione in Svizzera e all’estero, fino a due terzi del valore venale 35 % 3.2 Immobili d’abitazione in Svizzera e all’estero, oltre i due terzi del valore venale 75 % 50 %

3.3 Immobili agricoli in Svizzera, fino a due terzi del valore venale 50 % 100 %

3.4 Immobili agricoli in Svizzera, oltre i due terzi del valore venale 75 % 100 % 3.5 Edifici commerciali e per uffici, nonché oggetti artigianali polivalenti, fino a metà 75 % 100 % del valore venale

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Classi di posizioni (AS-CH e AS-BRI) senza rating esterni Aliquota di rischio

AS-CH AS-BRI

3.6 Grandi oggetti a carattere artigianale e industriale, fino a un terzo del valore venale 75 % 100 %

3.7 Altri immobili 100 %

4. Posizioni postergate

4.1 Posizioni postergate nei confronti di enti di diritto pubblico, il cui fattore di ponderazione del rischio 50 % Sono ponderate secondo l’allegato 2 (AS-CH) o secondo l’allegato 3 (AS-BRI) ammonta al massimo al 50 % come le posizioni

4.2 Altre posizioni postergate 250 % non postergate

5. Altre posizioni in sofferenza

5.1 Posizioni ai sensi del numero 3.1, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, fermo 100 % restando che le posizioni garantite da pegno immobiliare ai sensi dei numeri 3.2–3.7 sono considerate non collaterizzate 5.2 Parti di posizioni non collaterizzate, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché 100 % le singole rettifiche ammontino almeno al 20 per cento dell’importo scoperto 5.3 Parti di posizioni non collaterizzate, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché 150 % le singole rettifiche ammontino a meno del 20 per cento dell’importo scoperto

6. Altre posizioni

6.1 Liquidità 0%

6.2 Equivalente di credito da impegni di versamento o di versamento suppletivo 100 %

6.3 Altre posizioni (comprese le posizioni di limitazione dei conti) 100 %

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Allegato 5 (art. 53 cpv. 3)

Ponderazione del rischio di titoli di partecipazione e di quote in investimenti collettivi di capitale secondo l’AS-CH e l’AS-BRI

Classe di posizione titoli di partecipazione nonché quote in investimenti collettivi di capitale Fattori di ponderazione del rischio

AS-CH AS-BRI

La posizione netta dei titoli di partecipazione Sono trattati in una borsa regolata detenuti nel portafoglio della banca o nel portafoglio di negoziazione (se del caso tenendo conto dei titoli detenuti indirettamente per il tramite di quote in investimenti collettivi di capitale) costituisce una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera cbis della legge dell’8 novembre 193419 sulle banche

1.1 Titoli di partecipazione detenuti negli Sì Sì 500 % 100 %20

immobilizzi finanziari o nel portafoglio No 500 % 150 %24 di negoziazione, sempreché la banca applichi l’approccio de minimis No Sì 125 % 100 % No 250 % 150 %

19 Per la qualificazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. cbis della L dell’8 nov.1934 sulle banche devono essere presi in considerazione tutti i titoli di partecipazione detenuti nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione. Vanno parimenti presi in considerazione i titoli di partecipazione detenuti indirettamente nel senso di elementi di posizioni in investimenti collettivi di capitale, sempreché vi sia un motivo plausibile di ritenere che questi investimenti non sono diversificati. 20 Le disposizioni sulle deduzioni dai fondi propri di base rettificati e dai fondi propri complementari (art. 31) vanno prese in considerazione, sempreché si tratti di partecipazioni a imprese attive nel settore finanziario.

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Classe di posizione titoli di partecipazione nonché quote in investimenti collettivi di capitale Fattori di ponderazione del rischio

AS-CH AS-BRI

1.2 Titoli di partecipazione detenuti nel Si tratta di una partecipazione qualificata nel settore finanziario portafoglio di negoziazione, costituenti una partecipazione qualificata ai sensi Sì 250 % –21 dell’articolo 3 capoverso 2 lettera cbis No 250 % –22 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche Quote in investimenti collettivi di capitale Quote in investimenti collettivi di capitale i cui autorizzati alla diffusione al pubblico in regolamenti prevedono l’obbligo del riscatto Svizzera quotidiano delle quote

1.3 Quote in investimenti collettivi di Sì Sì 125 % 100 %

capitale – No 250 % 150 % No – 250 % 150 % Sono trattate in una borsa regolata

1.4 Quote in fondi immobiliari Sì 125 % 100 %

No 250 % 150 % Sono trattate in una borsa regolata

1.5 Partecipazioni estranee al settore Sì 500 % 100 %

bancario, finanziario e assicurativo No 500 % 150 %

21 Le prescrizioni in materia di rischi del mercato (art. 68 segg.) e le disposizioni relative alle deduzioni dai fondi propri di base rettificati e dai fondi propri complementari (art. 31) devono essere prese in considerazione; ciò significa che la quota inferiore al 10 per cento deve essere coperta conformemente alle prescrizioni in materia di rischi del mercato, mentre la quota superiore al 10 per cento deve essere trattata secondo l’art. 31. 22 Le prescrizioni in materia di rischi del mercato (art. 68 segg.) devono essere prese in considerazione.

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Classe di posizione titoli di partecipazione nonché quote in investimenti collettivi di capitale Fattori di ponderazione del rischio

AS-CH AS-BRI

1.6 Posizione lunga netta dei propri titoli di partecipazione o di strumenti innovativi di capitale detenuti in possesso diretto o 1250 % –23 indiretto nel portafoglio di negoziazione.

23 Le disposizioni relative alle deduzioni dai fondi propri di base rettificati (art. 23) devono essere prese in considerazione.

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Allegato 6 (art. 72 cpv. 1)

Aliquote per il calcolo dei fondi propri necessari alla copertura dei rischi specifici degli strumenti su saggi di interesse secondo l’approccio standard dei rischi di mercato

Categoria Classe di rating Aliquota

Governi 1o2 0.00 % centrali e 3o4 0.25 % (durata residua < 6 mesi) banche centrali 1.00 % (durata residua > 6 mesi e < 24 mesi)

1.60 % (durata residua > 24 mesi)

8.00 % 5o6 12.00 % 7 8.00 % Senza rating

Strumenti quali- 0.25 % (durata residua < 6 mesi) ficati su saggi di 1.00 % (durata residua > 6 mesi e < 24 mesi) interesse 1.60 % (durata residua> 24 mesi) (art. 4 lett. e)

Altri 5 8.00 % 6o7 12.00 % Senza rating 8.00 %

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

Allegato 7 (art. 126)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 17 maggio 197224 sulle banche

Art. 4 cpv. 2 2 In caso di trasformazione di un’impresa esistente in una banca, il capitale intera- mente liberato può essere inferiore a 10 milioni di franchi se i fondi propri di base rettificati ai sensi dell’articolo 23 dell’ordinanza del 29 settembre 200625 sui fondi propri raggiungono questo importo. La Commissione delle banche decide al riguardo di caso in caso.

Titolo prima dell’art. 11

4. Vigilanza sul gruppo e sul conglomerato

Art. 11 Settore finanziario

1 È attivo nel settore finanziario chiunque:

a. fornisce o procura prestazioni di servizi finanziarie, in particolare effettua per conto proprio o per conto di terzi operazioni di deposito o di credito, il com- mercio di valori mobiliari, operazioni di investimento di capitali o la gestione patrimoniale; o b. detiene partecipazioni qualificate prevalentemente a imprese attive nel setto- re finanziario (società holding). 2 L’attività delle imprese di assicurazione (settore assicurativo) è equiparata all’atti- vità nel settore finanziario sempreché la presente ordinanza o l’ordinanza 29 settem- bre 200626 sui fondi propri non prevedano regolamentazioni derogative.

Art. 12 Unità economica e obbligo di assistenza

1 Le imprese formano un’unità economica se un’impresa partecipa direttamente o

indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale a un’altra impresa o se la domina in altro modo.

24 RS 952.02 25 RS 955.03; RU 2006 4307 26 RS 955.03; RU 2006 4307

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

2 L’obbligo di assistenza ai sensi dell’articolo 3c capoverso 1 lettera c della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche può risultare da circostanze diverse, in particola- re a motivo: a. di interrelazioni personali o finanziarie; b. dell’utilizzazione della medesima ditta; c. della presenza unitaria sul mercato; o d. di lettere di patronage.

Art. 13 Società di gruppo Le società di gruppo sono imprese associate da un’unità economica o da un obbligo di assistenza.

Art. 14 Volume della vigilanza su base consolidata 1 La vigilanza sul gruppo da parte della Commissione delle banche si estende a tutte le società di gruppo di un gruppo finanziario, attive nel settore finanziario ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1. Nel quadro della vigilanza sul conglomerato sono inoltre sottoposte a vigilanza le società di gruppo ai sensi dell’articolo 11 capo- verso 2. 2 La Commissione delle banche può, in casi motivati, escludere le società di gruppo del settore finanziario dalla vigilanza su base consolidata o dichiararne il contenuto solo parzialmente applicabile a tali società, segnatamente se le società di gruppo sono irrilevanti ai fini della vigilanza su base consolidata. 3 Essa può includere totalmente o parzialmente nella vigilanza su base consolidata ai sensi del capoverso 1 le imprese del settore finanziario dominate unitamente a terzi da gruppi finanziari o da conglomerati finanziari sottoposti alla sua vigilanza

Art. 14a Contenuto della vigilanza su base consolidata 1 La vigilanza su base consolidata ha segnatamente per oggetto di vigilare se il grup- po finanziario: a. è organizzato in maniera adeguata; b. dispone di un adeguato sistema interno di controllo; c. rileva, limita e sorveglia in maniera adeguata i rischi vincolati alla sua atti- vità; d. è diretto da persone che offrono la garanzia di un’attività ineccepibile; e. osserva la separazione personale tra direzione operativa e organo competente per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo ai sensi dell’articolo 8; f. osserva le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi; g. dispone di liquidità adeguate; h. applica correttamente le prescrizioni in materia di rendiconto;

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

i. dispone di una società di audit riconosciuta, indipendente e competente. 2 La Commissione delle banche può prescindere dal contenuto ai sensi del capoverso

1 per la vigilanza su base consolidata sui conglomerati finanziari.

Art. 18 cpv. 3

3 Le banche provvedono a un’adeguata liquidità a livello di gruppo finanziario e

di conglomerato finanziario conformemente agli articoli 6–12 dell’ordinanza del 29 settembre 200627 sui fondi propri.

Titolo prima dell’art. 21 Abrogato

Art. 21–22 Abrogati

2. Ordinanza del 2 dicembre 199628 sulle borse

Art. 22 cpv. 6 Per le banche valgono le disposizioni dell’ordinanza del 29 settembre 200629 sui fondi propri.

Art. 29 Fondi propri, ripartizione dei rischi e rendiconto 1 Le disposizioni dell’ordinanza 29 settembre 200630 sui fondi propri e le disposizio- ni dell’ordinanza del 17 maggio 197231 sulle banche relative ai conti annuali (art. 23 segg.) si applicano anche ai commercianti di valori mobiliari.

2 In singoli casi fondati la Commissione delle banche può eccezionalmente:

a. autorizzare facilitazioni; b. ordinare inasprimenti in merito ai fondi propri e alle disposizioni sulla ripar- tizione dei rischi; in particolare essa può esigere che il commerciante di valo- ri mobiliari documenti i fondi propri a brevi intervalli di tempo conforme- mente all’articolo 13 dell’ordinanza del 29 settembre 2006 sui fondi propri. 3I fondi propri dei commercianti di valori mobiliari non soggetti alla legge dell’8 novembre 193432 sulle banche devono ammontare almeno a un quarto dei costi complessivi annuali, qualora:

27 RS 955.03; RU 2006 4307 28 RS 954.11 29 RS 955.03; RU 2006 4307 30 RS 955.03; RU 2006 4307 31 RS 952.02 32 RS 952.0

Ordinanza sui fondi propri RU 2006

a. le esigenze di cui all’articolo 33 dell’ordinanza del 29 settembre 2006 sui fondi propri siano inferiori; e b. i fondi propri di base secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 29 settembre

2006 sui fondi propri non raggiungano 10 milioni di franchi.

4 Per costi complessivi s’intendono gli oneri iscritti, nel conto economico dell’ultimo esercizio, nelle posizioni 1.5.1 (spese per il personale), 1.5.2 (spese per il materiale), 2.2 (ammortamenti sugli immobilizzi) e 2.3 (rettifiche di valore, accantonamenti e perdite) di cui all’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza sulle banche del 17 mag- gio 1972.

3. Ordinanza del 2 dicembre 199633 sugli emolumenti della CFB

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. i 1 Per le decisioni prese in applicazione della legge sulle banche, della legge del 24 marzo 199534 sulle borse, della legge del 25 giugno 193035 sulle obbligazioni fondiarie, della LFI36 e dell’ordinanza del 29 settembre 200637 sui fondi propri, la Commissione delle banche riscuote i seguenti emolumenti di decisione presso: i. le agenzie di rating:

1. sino a 30 000 franchi per la decisione relativa al riconoscimento,

2. 2 000–20 000 franchi per la revoca del riconoscimento.

33 RS 611.014 34 RS 954.1 35 RS 211.423.4 36 RS 951.31 37 RS 955.03; RU 2006 4307