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AS 2006 4399

Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)

Modifica del 23 giugno 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 20051, decreta:

I La legge del 23 giugno 20002 sugli avvocati è modificata come segue:

Art. 7 Condizioni di formazione 1 Per poter essere iscritto nel registro, l’avvocato dev’essere titolare di una patente. I Cantoni possono rilasciare la patente soltanto alle seguenti condizioni: a. studi in giurisprudenza conclusi con l’ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da un’università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un’università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi; b. un praticantato di almeno un anno svolto in Svizzera e concluso con il supe- ramento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche. 2 I Cantoni in cui l’italiano è lingua ufficiale possono riconoscere un diploma estero equivalente alla licenza o al diploma di master ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana. 3 Il diploma di bachelor in giurisprudenza è sufficiente per l’ammissione al pratican- tato.

Art. 8 cpv. 1 lett. b 1 Per poter essere iscritto nel registro, l’avvocato deve adempiere le condizioni per- sonali seguenti: b. non aver subìto condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione di avvocato, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati;

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Legge sugli avvocati RU 2006

Art. 12 lett. f L’avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: f. dev’essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità profes- sionale o fornire una garanzia equivalente;

Art. 15 Obbligo di comunicazione

1 Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio

all’autorità di sorveglianza del loro Cantone l’inadempimento delle condizioni per- sonali di cui all’articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali. 2 Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio all’au- torità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato l’inadem- pimento delle condizioni personali di cui all’articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. L’articolo 8 capoverso 1 let- tera b entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 13 dicembre 20023 del Codice penale.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006 Consiglio nazionale, 23 giugno 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.5

14 novembre 2006 Cancelleria federale

3 RU 2006 3459 4 FF 2006 5333 5 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del

26 ott. 2006.

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