AS 2006 4403
Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Ordinanza concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (O-ARE)
del 25 ottobre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 2, 17 capoverso 2, 29 capoverso 5 e 31 capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 20051 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Operazioni di finanziamento connesse a esportazioni L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) può anche assi- curare, sulla base dell’articolo 11 capoverso 1 LARE: a. operazioni di finanziamento connesse a esportazioni; b. la fornitura di merci e apparecchi all’estero nel quadro di esportazioni.
Art. 2 Riassicurazione Nell’ambito della propria attività, l’ASRE può stipulare contratti di riassicurazione.
Art. 3 Origine svizzera o quota di valore aggiunto svizzero 1 Una merce è reputata di origine svizzera se è stata ottenuta, lavorata o trasformata in Svizzera ai sensi degli articoli 6–9 dell’ordinanza del 4 luglio 19842 sull’attesta- zione dell’origine. 2 Se una merce non è di origine svizzera, la quota minima di valore aggiunto svizze- ro è pari al 50 per cento del valore della commessa di esportazione. In casi eccezio- nali, l’ASRE può stipulare un’assicurazione, su domanda motivata, anche se la quota di valore aggiunto minima non viene raggiunta. 3 Per valore aggiunto s’intende la differenza tra il valore della commessa del contrat- to di esportazione e le forniture complementari estere nonché le forniture di subap- paltatori esteri o prestazioni estere.
RS 946.101
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Art. 4 Saggio di garanzia massimo
1 Il saggio di garanzia massimo è pari al 95 per cento dell’importo assicurato.
2 Il saggio di garanzia massimo per il rischio del credere ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera d LARE è pari all’85 per cento. Può essere aumentato fino al 95 per cento per: a. i debitori pubblici; b. le garanzie bancarie; c. buona solvibilità o credibilità particolare di un debitore privato, segnatamen- te se si tratta di imprese private che adempiono compiti pubblici (public uti- lities); d. operazioni di finanziamento connesse a esportazioni; e. esportazioni miste internazionali (multisourcing) in considerazione dell’at- teggiamento di altri assicuratori di crediti all’esportazione; f. riassicurazioni.
3 Lo stipulante non può acquistare percentuali di garanzia.
Art. 5 Sussidiarietà
1 L’ASRE non assicura rischi negoziabili.
2 Può assicurare rischi negoziabili se lo stipulante non dispone di sufficienti offerte assicurative.
3 La distinzione tra rischi negoziabili e non negoziabili si ispira alla prassi
dell’Unione europea.
4 L’ASRE pubblica i criteri di distinzione.
Sezione 2: Procedura di domanda e di verifica
Art. 6 Proposta di assicurazione 1 La proposta di assicurazione può essere limitata a singole offerte assicurative dell’ASRE. 2 L’ASRE stabilisce i limiti entro i quali si può procedere a una selezione dei rischi nell’ambito delle offerte assicurative.
Art. 7 Impegno di massima dell’assicurazione
1 Primadi concludere un contratto di esportazione, il proponente può chiedere
all’ASRE un impegno di massima riguardante l’assicurazione.
2 Mediante l’impegno di massima, l’ASRE garantisce che, salvo cambiamenti
importanti delle circostanze di fatto e della situazione giuridica, stipulerà l’assi- curazione.
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3 L’impegno di massima concernente l’assicurazione ha una durata limitata.
L’ASRE può prolungarlo su richiesta.
Art. 8 Obbligo di informazione e di diligenza Il proponente è tenuto: a. a fornire all’ASRE tutte le informazioni rilevanti per l’assicurazione, in par- ticolare indicazioni riguardanti la corruzione e gli aspetti ambientali; b. a esporre i fatti in modo completo ed esatto e a comunicare senza indugio all’ASRE eventuali cambiamenti della fattispecie.
Art. 9 Basi decisionali 1 L’ASRE esamina la proposta sulla base delle indicazioni fornite per scritto dal proponente. 2 Se lo ritiene necessario per la valutazione del rischio o per l’esame dell’innocuità, può chiedere che il proponente procuri a sue spese informazioni o una perizia. 3 Può addossare al proponente una parte o la totalità delle spese incorse per le basi decisionali da essa procurate.
Sezione 3: Stipulazione dell’assicurazione
Art. 10 Conclusione del contratto di assicurazione
1 L’ASRE decide in merito alla conclusione del contratto di assicurazione non
appena è conclusa la procedura di proposta ed esame e il proponente ha comunicato per scritto di aver concluso il negozio di base (esportazione oppure operazione di finanziamento ivi connessa). In fondati casi eccezionali, l’ASRE può decidere prima che sia stato concluso il negozio di base. 2 Nella decisione in merito alla proposta, l’ASRE può escludere dall’assicurazione determinati rischi o limitare l’estensione dell’assicurazione.
3 L’ASRE conferma l’accettazione della proposta di assicurazione emettendo una
dichiarazione di accettazione scritta e inviando il contratto di assicurazione allo stipulante. 4 Se l’ASRE ha derogato dalla proposta o ha assoggettato l’assicurazione a oneri o condizioni, lo stipulante è tenuto a confermare l’accettazione da parte sua entro il termine fissato dall’ASRE. Scaduto infruttuoso il termine impartito, la dichiarazione dell’ASRE non è più vincolante.
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Art. 11 Esame dei contratti 1 Al di fuori di un evento assicurato, l’ASRE esamina i contratti relativi al negozio di base assicurato soltanto in fondati casi eccezionali. 2 Lo stipulante sopporta i rischi legati a eventuali carenze del contratto relativo al negozio di base (rischio documentale), al diritto applicabile e al foro prorogato.
Art. 12 Valuta
1 Il contratto di assicurazione è stipulato in franchi svizzeri.
2 Dietro richiesta, può essere stipulato in una valuta estera. L’ASRE definisce le valute estere ammesse e i presupposti.
Art. 13 Contenuto del contratto di assicurazione 1 Il contratto di assicurazione si basa sulle indicazioni fornite per scritto dallo stipu- lante nell’ambito della procedura di proposta. Tali indicazioni costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione.
2 Il contratto di assicurazione specifica in particolare:
a. la documentazione relativa ai fatti determinanti; b. l’oggetto della copertura; c. i rischi assicurati; d. il periodo durante il quale l’assicurazione risponde; e. l’ammontare massimo della responsabilità; f. il diritto dell’ASRE di restringere la copertura e di impartire istruzioni; g. le condizioni di indennizzo; h. i tassi di copertura; i. gli obblighi dello stipulante e le conseguenze della loro violazione. 3 L’ASRE definisce le condizioni generali di contratto applicabili ai propri prodotti assicurativi. Le condizioni generali costituiscono parte integrante del contratto. 4 Nel contratto può essere previsto l’obbligo per lo stipulante di istituire speciali misure di sorveglianza per il negozio assicurato e di informare in merito all’anda- mento del negozio.
Art. 14 Cambiamenti di circostanze
1 Lo stipulante deve comunicare senza indugio all’ASRE i cambiamenti importanti
delle basi su cui poggia il contratto di assicurazione. 2 Se il contratto di assicurazione deve essere rettificato o adeguato, l’articolo 10 capoversi 3 e 4 si applica per analogia. I dettagli sono definiti nelle condizioni generali di contratto.
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Sezione 4: Premi
Art. 15 Premi secondo il dispendio e premi assicurativi
1 L’ASRE riscuote:
a. premi secondo il dispendio in pagamento del lavoro di verifica connesso alle proposte di assicurazione; b. premi assicurativi come controprestazione del rischio assicurato.
2 Può chiedere che siano versati acconti.
Art. 16 Tariffa dei premi 1 La tariffa dei premi tiene conto del modello di rischio previsto per i Paesi membri dell’OCSE e del principio di autonomia finanziaria. 2 In particolare, la tariffa precisa principi applicabili, tipi di premio, ammontare, supplementi, sconti, incasso e rimborso dei premi.
3 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) approva la tariffa dei premi
dell’ASRE dopo aver sentito il parere del Dipartimento federale delle finanze (DFF).
Sezione 5: Evento assicurato
Art. 17 1 Lo stipulante deve annunciare all’ASRE il verificarsi di eventi assicurati senza indugio, ma al più tardi entro due anni dal momento in cui si sono verificati. Trat- tandosi di crediti, il termine inizia a decorrere con l’ultima scadenza annunciata e documentata. 2 Scaduto il termine previsto al capoverso 1, le pretese nei confronti dell’ASRE sono perente. 3 Se è possibile realizzare ristrutturazioni atte a scongiurare il verificarsi di un danno o a ridurne le proporzioni, l’ASRE può assicurare retroattivamente ulteriori rischi, in particolare interessi supplementari. 4 Per il resto, i diritti e gli obblighi delle parti contraenti in caso di sinistro sono definiti nel limite del possibile nelle condizioni generali di contratto e, a titolo com- plementare, nel contratto individuale di assicurazione. Sono definiti segnatamente gli elementi seguenti: a. i presupposti del verificarsi di un sinistro; b. la procedura di indennizzo; c. gli obblighi di prova; d. i principi applicabili alla partecipazione ai costi prima e dopo l’indennizzo; e. le competenze e gli obblighi relativi all’esercizio dei diritti;
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f. i diritti dell’ASRE relativi all’incasso di crediti assicurati in caso di conver- sione del debito e di ristrutturazione.
Sezione 6: Organizzazione dell’ASRE
Art. 18 Nomina e composizione del consiglio d’amministrazione 1 Il DFE allestisce un profilo dei requisiti in cui sono definite le competenze specia- listiche necessarie per la nomina nel consiglio d’amministrazione. 2 Nel nominare i membri del consiglio d’amministrazione, il Consiglio federale tiene conto del profilo dei requisiti e veglia affinché gli interessi della Confederazione siano adeguatamente rappresentati. 3 Gli articoli 15 e 16 dell’ordinanza del 3 giugno 19963 sulle commissioni si appli- cano per analogia per quanto riguarda le limitazioni relative alla durata della funzio- ne e l’età limite.
Art. 19 Ufficio di revisione 1 Se la legge non dispone altrimenti, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’ufficio di revisione si applicano per analogia alle condizioni di nomina dei revisori, alla durata del mandato di revisore e alla stesura dei rapporti dell’ufficio di revisione. 2 Il consiglio d’amministrazione può presentare richiesta al Consiglio federale per la revoca dell’ufficio di revisione.
3 L’ufficio di revisione è indennizzato secondo il dispendio.
Art. 20 Disposizioni d’esecuzione del regolamento del personale Il consiglio d’amministrazione può emanare disposizioni d’esecuzione per il rego- lamento del personale.
Sezione 7: Finanze
Art. 21 Presentazione dei conti 1 Il consiglio d’amministrazione definisce i principi di bilancio e di valutazione dell’ASRE. Le pertinenti disposizioni sulle finanze della Confederazione rappresen- tano l’esigenza minima. 2 I singoli principi contabili, i cambiamenti e le conseguenze di tali principi nonché il riferimento a norme contabili riconosciute e i valori di riferimento per le valuta- zioni devono essere specificati nell’allegato del conto annuale.
3 RS 172.31
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3 Vengono costituiti accantonamenti soltanto per gli obblighi in essere fondati su un evento verificatosi nel passato. 4 I rischi latenti insiti nell’attività dell’ASRE e suscettibili di generare obblighi in futuro vengono coperti dal capitale proprio. I principi applicabili alla determinazione del capitale proprio necessario a garantire all’ASRE una capacità di rischio duratura e il relativo calcolo sono esposti nell’allegato del conto annuale.
Art. 22 Operazioni assicurative a copertura del rischio del credere L’ASRE documenta i risultati previsti all’articolo 29 capoverso 2 LARE in una colonna separata all’interno del conto annuale.
Sezione 8: Conversioni dei debiti e ristrutturazioni
Art. 23 Accordi di conversione dei debiti e di ristrutturazione 1 In caso di coinvolgimento di crediti assicurati in conversioni dei debiti e ristruttu- razioni ai sensi dell’articolo 31 LARE, l’ASRE definisce il successivo trattamento dell’insieme del credito. Le competenze della Confederazione rimangono riservate. 2 Negli accordi di conversione dei debiti ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 LARE o in caso di ristrutturazione, si possono convenire sdebitamenti fino a concorrenza del
100 per cento.
Art. 24 Indennizzo in caso di conversione dei debiti 1 In genere, l’indennizzo previsto all’articolo 31 capoverso 4 LARE viene versato in caso di trattamento autonomo dei debiti. La Confederazione non versa alcun inden- nizzo per l’attuazione di trattamenti debitori raccomandati dal Paris Club o da altri organismi internazionali comparabili di conversione dei debiti a partecipazione svizzera. 2 L’entità dell’indennizzo è determinata dalla misura in cui il Paese debitore viene liberato dai debiti oltre quanto giustificato in base a una stima realistica della sua solvibilità. L’ASRE viene consultata prima di decidere in merito al trattamento debitorio. 3 L’indennizzo è ripartito tra l’ASRE e gli stipulanti in proporzione alle loro quote dei crediti coinvolti nel trattamento debitorio. 4 I mancati proventi da interessi ed eventuali costi generati in caso di rimborso anticipato di averi nell’ambito di una conversione non vengono indennizzati.
Art. 25 Modifica di accordi Il DFE può stipulare autonomamente modifiche di limitata rilevanza ad accordi di conversione dei debiti ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 LARE.
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Sezione 9: Vigilanza
Art. 26 Limite degli impegni 1 Il limite di impegno previsto per l’ASRE dall’articolo 33 capoverso 2 LARE viene periodicamente riesaminato e in caso di bisogno adeguato. 2 Il consiglio d’amministrazione informa tempestivamente circa la necessità di un adeguamento del limite di impegno.
Art. 27 Rendiconto Il consiglio d’amministrazione presenta ogni anno un rapporto al DFE, a destinazio- ne del Consiglio federale, sulla realizzazione degli obiettivi strategici.
Art. 28 Assicurazioni di particolare rilevanza 1 Il consiglio d’amministrazione provvede, informando precocemente il DFE, affin- ché il Consiglio federale possa impartire istruzioni per eventuali assicurazioni di particolare rilevanza. 2 Sono di particolare rilevanza le esportazioni con importanti implicazioni economi- che, sociali, ecologiche o per la politica dello sviluppo o altre implicazioni di politi- ca estera.
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 29 Abrogazione del diritto previgente Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del 15 giugno 19984 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni;
2. ordinanza del DFE del 18 novembre 20025 sulla quota minima di valore
aggiunto svizzero per le garanzie dei rischi delle esportazioni;
3. ordinanza del DFE del 1o dicembre 19986 sulla designazione di valute per
una garanzia supplementare di operazioni in valuta estera;
4. ordinanza del DFE del 19 agosto 20027 concernente la classificazione dei
Paesi importatori nelle categorie di Paesi stabilite in relazione alla garanzia dei rischi delle esportazioni;
5. ordinanza del DFE dell’8 marzo 19998 concernente la riscossione di tasse
per garanzie dei rischi delle esportazioni da parte delle organizzazioni eco- nomiche;
4 RU 1998 1624, 2000 187 5 RU 2002 4347 6 RU 1999 617 7 RU 2002 2782, 2004 1269 8 RU 1999 1542
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6. ordinanza del DFE dell’8 marzo 19999 concernente la riscossione di una tas-
sa minima per le garanzie dei rischi delle esportazioni.
Art. 30 Modifica del diritto previgente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 14 giugno 199910 sull’organizzazione del Dipartimento federale
dell’economia: Art. 15a L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni L’organizzazione e i compiti dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle espor- tazioni (ASRE) sono definiti dalla legge federale del 16 dicembre 200511 concernen- te l’Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE).
2. Ordinanza del 19 dicembre 200312 sulla retribuzione dei quadri:
Ingresso … visti gli articoli 24 capoverso 5 e 27 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 200513 sull’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, Art. 1 lett. e La presente ordinanza si applica: e. all’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni.
Art. 31 Disposizioni transitorie 1 I diritti e gli obblighi derivanti da garanzie e impegni accordati prima dell’entrata in vigore della LARE ai sensi dell’articolo 38 LARE passano per forza di legge all’ASRE. L’ASRE può accordare aumenti del valore della commessa e altre modi- fiche a garanzie esistenti sulla base del diritto previgente. 2 Dietro richiesta, l’ASRE stipula, sulla base di accordi accettati senza riserve sotto il regime del diritto previgente e la cui validità non è ancora scaduta al momento dell’entrata in vigore della LARE, contratti di assicurazione di portata corrisponden- te alle assicurazioni date, sempre che le circostanze non abbiano subito cambiamenti importanti. L’ASRE tratta tali contratti secondo la legge federale del 26 settembre 195814 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, a meno che lo stipulante chieda che sia concluso un contratto conformemente al nuovo diritto.
9 RU 1999 1543 10 RS 172.216.1 11 RS 946.10 12 RS 172.220.12 13 RS 946.10 14 RS 946.11
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Art. 32 Istituzione dell’ASRE 1 Gli attivi e i passivi nonché i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 39 capoverso 3 lettera a LARE vengono trasmessi all’ASRE con effetto al 1° gennaio 2007.
2 Entro il 30 settembre 2007, l’ASRE presenta al Consiglio federale il bilancio
iniziale al 1o gennaio 2007.
Art. 33 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2007.
25 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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