AS 2006 4425
Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
Modifica del 18 ottobre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 novembre 20051 sulla sorveglianza è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 e art. 80 Abrogati
Art. 117 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 175 Franchigia
1 L’avente diritto assume la seguente franchigia:
a. nell’assicurazione della mobilia domestica: 500 franchi per ogni sinistro; b. nell’assicurazione dell’inventario agricolo: il 10 per cento dell’indennità dovuta per ogni sinistro, al minimo però 1000 franchi e al massimo 10 000 franchi; c. nell’assicurazione degli altri beni mobili: il 10 per cento del risarcimento per ogni sinistro, al minimo però 2500 franchi e al massimo 50 000 franchi; d. nell’assicurazione di fabbricati:
1. per quelli che servono esclusivamente da abitazione o a fini agricoli: il
10 per cento del risarcimento, al minimo però 1000 franchi e al massi-
mo 10 000 franchi;
2. per quelli che servono ad altri fini: il 10 per cento del risarcimento, al
minimo però 2500 franchi e al massimo 50 000 franchi. 2 Per i danni ai beni mobili e per quelli ai fabbricati si applica, per ogni sinistro, la rispettiva franchigia. Qualora un sinistro colpisca più fabbricati, appartenenti allo stesso stipulante, per i quali sono previste franchigie diverse, la franchigia è compre- sa tra un minimo di 2500 franchi ed un massimo di 50 000 franchi.
1 RS 961.011
2006-1999 4425
Ordinanza sulla sorveglianza RU 2006
Art. 176 cpv. 2 2 Se i risarcimenti accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare un’attività assicurativa in Svizzera superano per un evento assicurato 1 miliardo di franchi, i risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotti in modo tale da non superare complessivamente detto importo.
Art. 216 cpv. 16 16 Gli articoli 175 e 176 si applicano a tutti i contratti d’assicurazione in corso dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica del 18 ottobre 2006 e a tutti quelli conclusi dopo questa data.
II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2007.
18 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz