AS 2006 4459
Regolamento del Tribunale penale federale
Regolamento del Tribunale penale federale
del 20 giugno 2006
Il Tribunale penale federale, visto l’articolo 15 capoverso 1 lettera b della legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale (LTPF), adotta il seguente regolamento:
Capitolo 1: Organizzazione Sezione 1: Amministrazione del Tribunale
Art. 1 Corte plenaria 1 Alla Corte plenaria spettano i compiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LTPF.
2 La Corte plenaria è inoltre competente per:
a. l’autorizzazione per promuovere un procedimento penale a carico di un membro del Tribunale (art. 11a cpv. 1 LTPF); b. la nomina della Commissione amministrativa (Direzione del Tribunale) per due anni (art. 16 cpv. 3 LTPF);
3 Ogni membro del Tribunale può chiedere alla presidenza, informandola dell’og-
getto della seduta, la convocazione della Corte plenaria.
Art. 2 Decisioni 1 La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conforme- mente agli articoli 15 capoversi 2 e 3 e 19 LTPF. A complemento dell’articolo 15 capoverso 2 LTPF, la decisione per circolazione degli atti è esclusa se un membro del Tribunale o il segretario generale chiede una deliberazione orale relativamente ad una causa. 2 Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria con voto consultivo e tiene il verbale; con l’accordo della presidenza, un’altra persona può essere incari- cata di tenere il verbale.
Art. 3 Commissione amministrativa (Direzione del Tribunale)
1 La composizione, la presidenza e le competenze sono regolate dagli articoli 14
e 16 LTPF.
RS 173.710 1 RS 173.71
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2 Quali ulteriori membri della Commissione amministrativa secondo l’articolo 16
capoverso 1 lettera c LTPF vengono eletti, di regola, i presidenti delle corti. In caso d’impedimento, essi possono farsi rappresentare da un membro della corte da loro designato.
3 Alla Commissione amministrativa competono inoltre:
a. tutte le questioni in materia di personale concernenti i membri del Tribunale, gli impiegati e i giudici istruttori, sempre che tali questioni non siano delega- te alla presidenza, al segretariato generale o alla direzione dell’Ufficio dei giudici istruttori; b. la vigilanza sul segretariato generale; c. il trattamento dei ricorsi per i quali essa è stata designata autorità di ricorso; d. l’adempimento di obblighi di denuncia nei confronti di altre autorità; e. tutte le altre questioni che la legge o il presente regolamento non affida ad un altro organo;
4 La Commissione amministrativa può delegare il disbrigo di determinate pratiche
alla presidenza o al segretariato generale.
5 Ogni membro della Commissione amministrativa oppure il segretario generale può
chiedere alla presidenza, informandola dell’oggetto della seduta, la convocazione della Commissione amministrativa.
Art. 4 Decisioni
1 La Commissione amministrativa prende le sue decisioni secondo l’articolo 19
LTPF alla maggioranza assoluta dei voti. Affinché siano valide, è necessario che alla seduta o alla procedura per circolazione partecipino almeno tre membri. 2 Il segretario generale partecipa alle sedute della Commissione amministrativa con voto consultivo e tiene il verbale; con l’accordo della presidenza, un’altra persona può essere incaricata di tenere il verbale.
Art. 5 Presidenza Il presidente del Tribunale: a. rappresenta il Tribunale verso l’esterno; b. presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa; c. convoca la Corte plenaria e la Commissione amministrativa e decide sull’at- tuazione della procedura per circolazione; d. concede l’assistenza giudiziaria nei confronti di altre autorità; e. sbriga gli affari a lui affidati dalla Commissione amministrativa.
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Art. 6 Segretariato generale 1 Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige il segretariato della Corte plenaria e della Commissione ammini- strativa.
2 Il segretario generale è in particolare competente per:
a. l’organizzazione dei servizi e della Cancelleria; b. l’esecuzione delle decisioni prese dalla Corte plenaria e dalla Commissione amministrativa; c. l’informazione e le relazioni pubbliche (art. 19), su istruzione del presidente; d. le questioni assegnate per disbrigo al segretariato generale dalla Commis- sione amministrativa. 3 La Commissione amministrativa può delegare alcuni settori d’attività al segretario generale supplente per disbrigo autonomo.
Art. 7 Firma 1 Il presidente e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di compe- tenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa. 2 Il presidente firma individualmente laddove l’affare è di sua esclusiva competenza.
3 Il segretario generale firma individualmente in tutti gli altri affari amministrativi. Ciò vale ugualmente per quanto concerne il supplente per gli affari di sua compe- tenza.
Sezione 2: Giurisprudenza
Art. 8 Corte penale
1 La Corte penale è composta dai giudici assegnatile dalla Corte plenaria.
2 Alla Corte penale competono i compiti assegnatile dall’articolo 26 LTPF o da altre leggi federali.
Art. 9 Corti dei reclami penali 1 e 2 1 Le Corti dei reclami penali 1 e 2 sono composte dai giudici assegnati loro dalla Corte plenaria. 2 Alla Corte dei reclami penali 1 (Corte dei procedimenti penali) competono i com- piti assegnatile dall’articolo 28 capoverso 1 lettere a, b, c, cbis, d, g e gbis e capoverso 2 LTPF. 3 Alla Corte dei reclami penali 2 (Corte dell’assistenza giudiziaria) competono i compiti assegnatile dall’articolo 28 capoverso 1 lettera e ed h LTPF.
4 Esse possono prendere decisioni mediante circolazione in caso d’unanimità e se
nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la discussione.
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Art. 10 Ripartizione delle cause e composizione dei collegi giudicanti 1 I presidenti delle corti ripartiscono le cause tra i membri delle proprie corti e stabi- liscono la composizione dei collegi giudicanti. Possono delegare l’istruzione delle procedure e la direzione di singole udienze a un membro della propria corte. In tal caso, al membro della corte competono anche le funzioni presidenziali ai sensi del capoverso 2. 2 Laddove la legge federale del 15 giugno 19342 sulla procedura penale utilizza le nozioni «presidente» o «presidente della Corte penale federale», il rispettivo compi- to spetta al presidente della Corte penale. 3 Il presidente della Corte dei reclami penali può delegare a un altro membro della corte le competenze che la legislazione gli attribuisce.
Art. 11 Cancellieri
1 I cancellieri adempiono i compiti secondo l’articolo 22 capoversi 2 e 3 LTPF.
2 Adempiono altri compiti che i presidenti delle corti o la direzione del Tribunale affidano loro.
Art. 12 Assistenza tra corti Se necessario, il presidente del Tribunale può ordinare ai membri e ai cancellieri di un’altra corte di prestare il proprio concorso a titolo provvisorio.
Art. 13 Gestione delle cause e delle pratiche D’intesa con i presidenti delle corti, il segretario generale organizza la conduzione della gestione delle cause e delle pratiche da parte della Cancelleria.
Sezione 3: Ufficio dei giudici istruttori federali
Art. 14 1 I giudici istruttori federali, unitamente ai loro collaboratori, costituiscono l’Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI). L’UGI ha la sua sede a Berna e può gestire uffici esterni. 2 Nell’esercizio delle loro attività giudiziarie, i giudici istruttori sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge. Sottostanno alla vigilanza legale della Corte dei reclami penali 1 conformemente all’articolo 28 capoverso 2 LTPF. 3 L’organizzazione dell’UGI e la vigilanza generale sono disciplinate in un regola- mento.
2 RS 312.0
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Capitolo 2: Funzionamento del Tribunale
Art. 15 Tenuta I membri del Tribunale, i cancellieri e i rappresentanti delle parti assistono alle udienze pubbliche del Tribunale in abito scuro e decoroso.
Art. 16 Riprese e registrazioni Durante le udienze sono vietate le riprese e le registrazioni effettuate da terzi. Il divieto è applicabile all’aula dell’udienza e all’edificio del Tribunale nonché a tutti gli altri siti in cui si tiene un’udienza del Tribunale penale federale.
Art. 17 Approvazione e firma delle sentenze 1 I membri del collegio giudicante decidono se approvare la versione definitiva di una sentenza. 2 Le sentenze delle corti sono firmate dal giudice che ha presieduto il collegio giudi- cante e dal cancelliere. In caso di impedimento, firma un altro membro coadiuvante del Tribunale.
3 Le altre sentenze sono firmate dal membro responsabile del Tribunale e da un
cancelliere eventualmente coadiuvante. In caso di impedimento, firma il presidente della corte o un membro del Tribunale da questi designato; nelle procedure con giudice unico, la supplenza del cancelliere è effettuata da un altro cancelliere.
Capitolo 3: Principio di pubblicità, informazione e disposizione finale
Art. 18 Principio di pubblicità in relazione all’amministrazione della giustizia 1 Il segretario generale può permettere l’accesso a un documento relativo all’am- ministrazione della giustizia conformemente alla legge del 17 dicembre 20043 sulla trasparenza. Di regola, le richieste devono essere presentate per scritto. Il richiedente deve firmare una nota che attesta la concessione del permesso d’accesso. 2 Se l’accesso è limitato, rinviato o rifiutato, il segretario generale ne informa il richiedente mediante decisione soggetta a ricorso ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. Non vi è nessuna procedura di conciliazione. La possibilità d’interporre ricorso è disciplinata dagli articoli 82 e seguenti della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale. 3 Per la riscossione degli emolumenti sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 24 agosto 19946 sulle tasse amministrative del Tribunale federale. Se quest’ul-
3 RS 152.3 4 RS 172.021 5 RS 173.110 6 RS 173.118.2
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tima non contiene nessuna disposizione, gli emolumenti sono stabiliti secondo il tariffario allegato all’ordinanza del 24 maggio 20067 sulla trasparenza.
4 Del resto, è applicabile l’ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza.
Art. 19 Informazione
1 Al segretario generale competono l’informazione e le relazioni pubbliche. In
merito a procedimenti pendenti o conclusi, informa su istruzione del presidente della Corte. 2I principi dell’informazione (art. 25 cpv. 3 LTPF) e l’accreditamento relativo alla cronaca giudiziaria (art. 25 cpv. 4 LTPF) sono disciplinati in un regolamento separato.
Art. 20 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007. Esso sostituisce il rego- lamento dell’11 febbraio 20048.
20 giugno 2006 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alex Staub La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi
7 RS 152.31 8 RU 2004 1575
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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