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AS 2006 4467

Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale

Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale

del 26 settembre 2006

Il Tribunale penale federale, visto l’articolo 15 capoverso 1 lettera b della legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale, adotta il seguente regolamento:

Sezione 1: Ripetibili accordate alle parti e indennità concesse ai patrocinatori d’ufficio

Art. 1 Principio 1 Le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio. Nel caso di una difesa d’ufficio, esse consistono nella remunerazione del patrocinatore d’ufficio e sono fissate nel medesimo modo. 2 Se circostanze particolari lo giustificano, il Tribunale può accordare alla parte un’adeguata indennità per altre spese indispensabili causate dal processo. 3 Se vince il Ministero pubblico della Confederazione, né quest’ultimo né la Confe- derazione hanno diritto a un’indennità.

Art. 2 Spese di patrocinio 1 Le spese di patrocinio comprendono l’onorario e il rimborso delle spese indispen- sabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, le spese postali e tele- foniche. 2 Il presente regolamento non si applica al rapporto tra l’avvocato di fiducia e la parte rappresentata.

Art. 3 Onorario

1 L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dal-

l’avvocato per la causa. L’indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a

300 franchi.

RS 173.711.31 1 RS 173.71

2006-2009 4467

Ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale RU 2006

2 Se entro l’udienza finale o entro un termine fissato dal Tribunale, nelle procedure davanti alla Corte dei reclami al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato secondo libero apprezzamento.

3 Le indennità non comprendono l’imposta sul valore aggiunto.

Art. 4 Spese

1 Per le copie possono essere fatturati 50 centesimi a pagina.

2 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:

a. per le trasferte, il prezzo del biglietto ferroviario di prima classe; b. per le trasferte in aereo dall’estero, il prezzo del volo in classe economica a una tariffa vantaggiosa; c. 25 franchi sia per il pranzo sia per la cena; d. 150 franchi per pernottamento, colazione compresa.

Art. 5 Pagamento e rimborso 1 L'indennità o una remunerazione al patrocinatore d'ufficio è versata dal Ministero pubblico della Confederazione in caso di abbandono del procedimento oppure dal Tribunale penale federale nella procedura di reclamo o dopo l'allestimento dell'atto di accusa. 2 La decisione indica in che misura l’imputato, il reclamante, la persona assolta o condannata deve rimborsare alla cassa federale l’indennità assegnata al patrocinatore d’ufficio.

3 Se il mandato d’ufficio si protrae su un lungo periodo, possono essere versati

acconti il cui importo è determinato da chi dirige il procedimento.

Sezione 2: Indennità ai testimoni e alle persone informate sui fatti

Art. 6 Principio 1 Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, i testimoni hanno diritto a un’indennità e al rimborso delle spese indispensabili. 2 Ai testimoni provenienti da un altro Cantone o dall’estero può essere accordato un anticipo adeguato per le loro spese. 3 I testimoni che per le loro deposizioni si rendono sospetti di reato possono essere privati provvisoriamente dell’indennità; se riconosciuti colpevoli di un reato, essi perdono il diritto all’indennità.

4 I testimoni possono essere tenuti a presentare giustificativi.

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Art. 7 Indennità ai testimoni 1 In funzione del dispendio di tempo, compresa la durata della trasferta, i testimoni ricevono un'indennità forfettaria che varia: a. tra 30 e 100 franchi, se l’intera deposizione non dura più di una mezza gior- nata; b. tra 50 e 150 franchi al giorno, se l'intera deposizione dura oltre mezza gior- nata. 2 Nel caso di una perdita di guadagno sufficientemente comprovata o resa verosimi- le, l’indennità oscilla di regola tra i 25 e i 150 franchi l’ora. 3 Se circostanze particolari lo giustificano, può essere rimborsata l’effettiva perdita di guadagno. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non viene presa in considerazione.

Art. 8 Spese 1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:

a. per le trasferte, il prezzo del biglietto ferroviario di seconda classe; b. per le trasferte in aereo dall’estero, il prezzo del volo in classe economica a una tariffa vantaggiosa; c. 25 franchi sia per il pranzo sia per la cena; d. 130 franchi per pernottamento, colazione compresa. 2 Se per motivi di malattia, infermità, età o per altri motivi, il testimone ha dovuto ricorrere a un mezzo di trasporto speciale, gli vengono rimborsate tutte le spese necessarie. Se per motivi particolari, i testimoni necessitano di una persona d’accompagnamento, quest’ultima ha diritto alla stessa indennità di un testimone. 3 Se circostanze particolari lo giustificano, invece di versare importi forfettari posso- no essere rimborsati i costi effettivi.

Art. 9 Indennità alle persone informate sui fatti Le persone informate sui fatti e altri terzi che sono interessati da misure probatorie hanno diritto alla stessa indennità dei testimoni.

Sezione 3: Indennità a periti, traduttori e interpreti

Art. 10 Indennità a periti 1 In linea di massima, i periti sono indennizzati in funzione delle prestazioni fornite. La tariffa è calcolata in base alle necessarie conoscenze professionali e alla difficoltà d'esecuzione; nel caso di periti liberi professionisti, l’indennità è calcolata, di regola, secondo le tariffe in uso nella rispettiva associazione professionale o secondo con- venzione. Di regola, l’indennità è fissata in base all’onorario presentato dal perito.

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2 Prima di incaricare il perito, il Tribunale penale federale può chiedere un preven- tivo. 3 Se la fattura risulta eccessiva, segnatamente se il mandato non è stato eseguito correttamente o entro i termini prefissati, l’indennità può essere ridotta. 4 Per le indennità di trasferta e di vitto nonché per le altre spese dei periti, si applica- no, salvo convenzione contraria, le tariffe dell’articolo 4.

Art. 11 Indennità a interpreti e traduttori 1 Di regola, l’indennità per gli interpreti e i traduttori oscilla tra i 60 e i 120 franchi l’ora. La tariffa è calcolata in funzione delle necessarie conoscenze linguistiche e professionali (segnatamente diploma professionale, laurea in lingue, formazione equivalente o esperienza professionale comparabile). 2 Se la fattura risulta eccessiva, segnatamente se il mandato non è stato eseguito correttamente o entro i termini prefissati, l’indennità può essere ridotta. 3 Per le indennità di trasferta e di vitto nonché per le altre spese, si applicano, salvo convenzione contraria, le tariffe dell’articolo 8.

4 Le indennità non comprendono l’imposta sul valore aggiunto.

Sezione 4: Disposizione finale

Art. 12 1 Il regolamento dell'11 febbraio 20042 sulle spese ripetibili nelle procedure davanti al Tribunale penale federale è abrogato.

2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

26 settembre 2006 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alex Staub La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi

2 RU 2004 1581

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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