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AS 2006 4547

Ordinanza sul sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA)

del 1° novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c capoverso 3 e 109 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI); visto l’articolo 35 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LSE), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del sistema d’informa- zione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) nonché dei suoi sottosistemi.

Art. 2 Struttura del sistema d’informazione Il sistema d’informazione si compone dei sottosistemi seguenti: a. la banca dati centrale «COLSTA», nella quale sono trattati dati e informa- zioni concernenti le persone in cerca d’impiego, le offerte d’impiego, le imprese nonché i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; b. l’applicazione «ODS-COLSTA», per la valutazione sotto il profilo ammini- strativo e statistico dei dati raccolti in COLSTA; c. l’applicazione «DMS-COLSTA», per il trattamento dei fascicoli delle per- sone in cerca d’impiego e delle imprese; d. l’applicazione «eGovernment-COLSTA», per la pubblicazione dei dati COLSTA non personali e per l’iscrizione delle offerte d’impiego e delle per- sone in cerca d’impiego.

RS 823.114

2006-1964 4547

Ordinanza COLSTA RU 2006

Art. 3 Scopo del sistema d’informazione Il sistema d’informazione ha lo scopo di assicurare: a. l’attuazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pub- blico di collocamento nonché la sorveglianza e il controllo di tale attuazione; b. la collaborazione tra gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione, del servizio pubblico di collocamento e dell’orientamento professionale; c. la collaborazione tra gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con le agenzie di collocamento private e i datori di lavoro; d. la collaborazione tra gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con l’Ufficio federale della migrazio- ne per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 25 capoversi 2 e 3 LSE; e. il coordinamento e la collaborazione interistituzionale tra gli organi dell’as- sicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con le assicurazioni sociali; f. l’osservazione del mercato del lavoro e la statistica del mercato del lavoro.

Sezione 2: Servizi collegati

Art. 4

1 I servizi seguenti sono collegati al sistema d’informazione:

a. l’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione; b. la Segreteria di Stato dell’economia (SECO); c. i servizi cantonali; d. gli uffici regionali di collocamento; e. i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; f. le casse di disoccupazione. 2 I servizi seguenti possono essere collegati al sistema d’informazione per utilizzarne le funzioni e le capacità di registrazione: a. l’Ufficio federale della migrazione per coordinare le sue attività con gli organi del servizio pubblico di collocamento per la consulenza e il colloca- mento di emigrati svizzeri rientrati in patria e di stagisti svizzeri e stranieri; b. gli organi dell’assicurazione per l’invalidità per coordinare le loro attività con gli organi del servizio pubblico di collocamento per la consulenza e il collocamento di persone disabili; c. i servizi di orientamento professionale per coordinare le loro attività con gli organi del servizio pubblico di collocamento per la consulenza e il colloca- mento di persone in cerca d’impiego.

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Sezione 3: Contenuto del sistema d’informazione e trattamento dei dati

Art. 5 Contenuto del sistema d’informazione 1I dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione sono menzionati nell’allegato alla presente ordinanza. 2 I servizi collegati al sistema d’informazione possono trattare unicamente i dati di cui essi necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. I diritti di trattamento dei dati sono definiti nell’allegato alla presente ordinanza.

Art. 6 Trasferimento di dati da altri sistemi Dai sistemi seguenti possono essere trasferiti i dati menzionati nell’allegato alla presente ordinanza: a. sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SPAD); b. registro delle imprese e degli stabilimenti dell’Ufficio federale di statistica (RIS); c. sistema dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC).

Art. 7 Conservazione e distruzione di dati 1 Gli atti possono essere trasferiti su supporti di dati digitali. Devono poter essere riprodotti in modo fedele all’originale. 2 Gli atti e i dati sono conservati per tre anni dopo la chiusura del caso. In seguito, se contengono dati personali, sono distrutti. È fatto salvo l’articolo 8.

Art. 8 Archiviazione di dati La fornitura all’Archivio federale di dati desunti dal sistema d’informazione è disci- plinata dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull’archiviazione.

Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 9 Responsabilità in materia di protezione dei dati 1 Per quanto concerne i dati da loro trattati, i servizi collegati al sistema d’infor- mazione sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati. 2 L’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e la SECO concedono i diritti di accesso al sistema d’informazione, i diritti di trattamento dei dati e vigilano sull’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

3 RS 152.1

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3 L’accesso al sistema d’informazione è protetto da profili utente e parole chiave individuali.

Art. 10 Sicurezza dei dati 1 I servizi collegati al sistema prendono le misure di sicurezza per impedire l’accesso ai dati alle persone non autorizzate.

2 L’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e la

SECO, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomuni- cazione, prendono le misure necessarie per consentire il ripristino dei dati e dei programmi in caso di sottrazione, perdita o distruzione involontaria. 3 La SECO emana un regolamento per il trattamento che disciplina la sua organizza- zione interna, le procedure di trattamento dei dati e di controllo nonché le singole misure di sicurezza.

Art. 11 Diritti della persona interessata 1 I diritti della persona interessata, in particolare il diritto di chiedere informazioni, il diritto di rettifica e di distruzione dei dati sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati. 2 Quando la persona interessata fa valere i suoi diritti deve presentare un documento d’identità e una richiesta scritta al servizio che ha trattato i dati. Essa può parimenti presentare la sua richiesta all’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione o alla SECO. 3 Se il servizio al quale è stata presentata la richiesta la respinge integralmente o parzialmente, esso lo comunica alla persona interessata mediante una decisione impugnabile. 4 La rettifica, il completamento e la distruzione di dati sono comunicati ai servizi che hanno accesso a questi ultimi nonché, se la persona interessata lo desidera, anche ad altri servizi.

Sezione 5: Organizzazione e finanziamento del sistema d’informazione

Art. 12 Organizzazione e gestione del sistema d’informazione 1 L’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione è respon- sabile per lo sviluppo e la gestione del sistema d’informazione sotto il profilo dell’organizzazione e del contenuto. 2 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione è responsabile per lo sviluppo e la gestione del sistema d’informazione sotto il profilo tecnico.

4 RS 235.1

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3 L’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione coordinano i loro compiti con i servizi che partecipano al sistema d’informazione.

Art. 13 Finanziamento 1 Lo sviluppo e la gestione del sistema d’informazione sono finanziati dalla Confe- derazione e dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. 2 Le installazioni e le reti per il trattamento dei dati necessarie agli organi cantonali d’esecuzione per l’attuazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento sono finanziate dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione conformemente all’articolo 92 capover- so 7 LADI.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 14 Diritto vigente: abrogazione L’ordinanza del 14 dicembre 19925 sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro è abrogata.

Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

1° novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RU 1993 242, 1998 1822, 2000 187 1227

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Allegato (art. 5 e 6) Abbreviazioni: SECO Segreteria di Stato dell’economia 1 Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) SC Servizi cantonali 2 Ufficio centrale di compensazione (UCC) URC Uffici regionali di collocamento 3 Sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SIPAC) SLML Servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al T Totalità mercato del lavoro CD Casse di disoccupazione C Casi di propria competenza

Scambio di dati Accesso con altri sistemi

SECO SC URC SLML CD

Persone in cerca d’impiego Dati personali Cognome, nome e indirizzo 2, 3 T C C C C Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail 3 T C C C Data di nascita 2, 3 T C C C C Stato civile 2, 3 T C C C C Cittadinanza 2, 3 T C C C C Numero AVS/numero d’assicurazione sociale 2, 3 T C C C C Sesso 2, 3 T C C C C Statuto e permesso di dimora T C C C C Statuto e situazione professionali T C C C C Qualifiche professionali, capacità ed esperienze T C C C Conoscenze linguistiche T C C C Mobilità, licenza di condurre T C C C

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Ordinanza COLSTA RU 2006

Scambio di dati Accesso con altri sistemi

SECO SC URC SLML CD

Ultimo datore di lavoro e settore economico T C C C Curriculum vitae T C C C Dati dell’assicurazione Numero personale 3 T C C C C Data e luogo dell’iscrizione 3 T C C C C Data e motivo del ritiro T C C C C Date del controllo e dei colloqui d’orientamento T C C C C Verbali dei colloqui d’orientamento T C C C Genere ed entità dell’attività desiderata (disponibilità) 3 T C C C C Regione di lavoro T C C C Autorità e persone competenti T C C C C Assegnazioni T C C C Nuovo Cantone di lavoro, settore economico e professione trovata T C C C Data di inizio del nuovo lavoro T C C C Informazioni sul motivo, l’inizio e la durata delle sanzioni 3 T C C C C Genere, durata, luogo di svolgimento e costi di un provvedimento inerente al mercato del lavoro 3 T C C C C Genere, durata e ammontare del guadagno intermedio; coordinate del datore di lavoro 3 T C C C C Diritto alle prestazioni dell’assicurazione (inizio, durata e ammontare delle prestazioni) 3 T C C C C Ricerche di lavoro T C C C Fine delle assegnazioni T C C C

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Ordinanza COLSTA RU 2006

Scambio di dati Accesso con altri sistemi

SECO SC URC SLML CD

Imprese Dati personali Nome e indirizzo T C C C C Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail T C C C C Persone di contatto (funzione, posizione, lingua, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) T C C C Gruppi di professioni impiegati T T T T T Numero RIS 1, 3 T T T T T Forma giuridica T T T T T Genere di impresa (impresa principale, succursale, impresa accessoria) T T T T T Dimensione dell’impresa T T T T T Situazione economica T T T T T Dati dell’assicurazione Diritto alle prestazioni dell’assicurazione (inizio, durata e ammontare delle prestazioni) 3 T T T T T Autorità e persone competenti, numero di persone interessate, settore d’esercizio 3 T T T T T Numero di lavoratori interessati 3 T C C C C Costo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 3 T C C C C

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