AS 2006 4555
Ordinanza 07 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei prezzi e dei salari
Ordinanza 07 concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei prezzi e dei salari (Ordinanza AM concernente l’adeguamento)
del 1° novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM), ordina:
Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue: a. le rendite assegnate nel 2004 e precedentemente del 2,80 %; b. le rendite assegnate nel 2005 dell'1,70 %.
Art. 2 Aumento delle rendite secondo l’articolo 43 capoverso 2 LAM Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue: a. le rendite assegnate nel 2004 e precedentemente del 2,80 %; b. le rendite assegnate nel 2005 dell'1,30 %.
Art. 3 Anno determinante e importo dell’adeguamento L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare (OAM).
Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 33 187 franchi per le rendite che continuano a essere versa- te secondo il diritto anteriore giusta le disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2005 della LAM.
RS 833.12
2006-2567 4555
Ordinanza AM concernente l’adeguamento RU 2006
Art. 5 Livello dell’indice 1 Le rendite che devono essere aumentate giusta l’articolo 1 sono adeguate al livello dell’indice del salario nominale di 2151 punti (giugno 1939 = 100).
2 Il rincaro è compensato fino a concorrenza dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo di 113,1 punti (maggio 1993 = 100) per tutte le rendite di durata indeter- minata.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza AM del 27 ottobre 20043 concernente l’adeguamento è abrogata.
Art. 7 Modifica del diritto vigente L’OAM4 è modificata come segue: Art. 15 cpv. 1
1 L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capover-
so 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e la rendita d’in- validità secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a 137 545 franchi.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
1° novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RU 2004 4545 4 RS 833.11