AS 2006 4641
Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)
Modifica del 1° novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 agosto 20041 sull’Ufficio di comunicazione in materia di rici- claggio di denaro è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. b e bbis
1 Per adempiere i suoi compiti legali, l’Ufficio di comunicazione può verificare
mediante una procedura di richiamo (on line) se il nome della persona oggetto della comunicazione o della denuncia è registrato in una delle seguenti banche dati: b. sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC; bbis. sistema automatizzato di registrazione delle persone AUPER;
Art. 31, rubrica e cpv. 2 Entrata in vigore e durata di validità
2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2008.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
1° novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 955.23
2006-2590 4641
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro RU 2006
4642