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AS 2006 465

Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone

Testo originale

Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone

Conclusa a Parigi il 16 dicembre 1988 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 16 dicembre 1989 Entrata in vigore per la Svizzera il 9 luglio 2004

Il Governo del Regno del Belgio, Il Governo del Regno di Danimarca, Il Governo della Confederazione Svizzera, Il Governo della Repubblica di Finlandia, Il Governo della Repubblica di Francia, Il Governo della Repubblica Federale di Germania, Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Il Governo della Repubblica Italiana, Il Governo del Regno dei Paesi Bassi1, Il Governo del Regno di Norvegia, Il Governo del Regno di Spagna, Il Governo del Regno di Svezia, d’ora in poi denominati «Parti Contraenti», è stato accordato che i Governi nel Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlan- dia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno tra loro in solido come un’unica Parte contraente; ed è stato accordato che i Governi nel Regno del Belgio e nel Regno dei Paesi Bassi agiranno tra loro in solido come un’unica Parte contraente; nel desiderio di consolidare ulteriormente la posizione dell’Europa nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di là dei confini nazionali e disciplinari; riconoscendo che la radiazione di Sincrotrone acquisterà in futuro una maggiore importanza in molti campi e per applicazioni industriali; nella speranza che altri Paesi Europei parteciperanno alle attività che essi intendono svolgere insieme ai sensi di questa Convenzione; basandosi sulla positiva cooperazione degli scienziati europei nel quadro della Fondazione Europea della Scienza e sul lavoro preparatorio svolto sotto i suoi auspi- ci ed in base al Protocollo di Intesa firmato a Bruxelles il 10 dicembre 1985, e nel rispetto del Protocollo datato 22 dicembre 1987;

RS 0.424.10

1 Prot. d’adesione del Regno dei Paesi Bassi del 9 dic. 1991.

2004-2252 465

Costruzione e gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone RU 2006

avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone che contenga una sorgente di raggi X ad alte prestazioni, ad uso delle loro comunità scientifiche; hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Istituzione del laboratorio La costruzione e la gestione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone saranno affidate ad una «Société Civile», d’ora in poi denominata «La Società» che sarà soggetta alle leggi francesi, per quanto non sia altrimenti disposto nella presente Convenzione e nello Statuto allegato. La Società svolgerà attività solo per scopi pacifici. I Membri della Società, d’ora in poi denominati «I Membri» saranno gli enti di pertinenza, a ciò designati da ciascuna parte contraente.

Art. 2 Denominazione e sede La Società si chiamerà «Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone» (Euro- pean Synchrotron Radiation Facility, ESRF) ed avrà la sua sede legale a Grenoble.

Art. 3 Organi

1. Gli organi della Società saranno il Consiglio ed il Direttore Generale.

2. I Delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica secondo una procedura determinata dalla Parte Contraente interessata. Tale procedura assicurerà che il Consiglio possa agire come assemblea dei Membri della Società. Ciascuna Parte Contraente dovrà informare il Segretario del Consiglio per iscritto delle nomi- ne o della scadenza delle stesse.

3. La Società avrà come Direttore Generale un emerito scienziato nominato dal

Consiglio.

Art. 4 Trasferimento delle persone e delle attrezzature scientifiche 1. Nel rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico, ciascuna Parte Contra- ente si impegna, nell’ambito della propria giurisdizione, a facilitare il movimento e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti Contraenti, impiegati da, o distaccati presso, la Società, o che svolgano ricerche utilizzando le attrezzature della Società.

2. Ogni Parte Contraente s’impegna, nell’ambito della propria giurisdizione, a

semplificare il rilascio dei documenti di transito per importazioni temporanee di attrezzature scientifiche o di campioni che saranno impiegati nelle ricerche presso i laboratori della Società.

Art. 5 Mezzi finanziari 1. Ciascuna Parte Contraente si impegna a mettere a disposizione dei Membri per i quali è responsabile, una somma annuale che copra la loro contribuzione ai costi della Società.

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2. I costi di costruzione, come al paragrafo 3 più avanti, coprono un impianto con trenta canali sperimentali, le cui specifiche di riferimento sono riportate nell’allega- to 2. Il periodo di costruzione sarà diviso in due fasi: durante la fase I la Società costruirà e renderà operativa la sorgente di radiazione di Sincrotrone ed almeno sette canali sperimentali. Durante la fase II, la Società gestirà la sorgente e renderà pro- gressivamente operativi i restanti canali sperimentali. La fase I non dovrà durare più di sei anni e mezzo dalla data di inizio della costruzione. La fase I terminerà o ad una data decisa dal Consiglio, con riferimento alle specifiche nominali stabilite nell’allegato 2, oppure quando si raggiunga il limite di costo specificato nel paragra- fo 4 a) più sotto, qualunque delle due date si verifichi per prima. La fase II durerà un ulteriore periodo di quattro anni e mezzo a partire dalla fine della fase I.

3. I costi di costruzione includeranno:

a) tutte le spese della fase I; b) quella parte delle spese della fase II attribuita al completamento della opera- tività della sorgente e della costruzione dei restanti canali sperimentali e relative modifiche della sorgente stessa. 4. I costi di costruzione non supereranno (tenendo a base i prezzi 1° gennaio 1987): a) fase I: 2200 milioni di Franchi Francesi; b) fase II: 400 milioni di Franchi Francesi. 5. L’allegato 3 riporta una tabella di previsione dell’incidenza annuale delle spese. 6. Il Consiglio riesaminerà almeno una volta all’anno i costi di costruzione di con- suntivo e di preventivo. Se in un qualunque momento, il Consiglio dovesse rendersi conto che la sorgente e i canali sperimentali possono non essere portati a termine in modo soddisfacente, secondo i limiti di costo di cui al paragrafo 4 più sopra e le specifiche nominali contenute nell’allegato 2, in tal caso il Consiglio stesso, su proposta del Direttore Generale, determinerà le necessarie misure di contenimento delle spese tali da non superare i limiti imposti. 7. In circostanze eccezionali, il Consiglio, all’unanimità, può approvare una modifi- ca dei costi di costruzione.

Art. 6 Contributi 1. La Parte Contraente francese metterà a disposizione della Società, gratuitamente e pronto per la costruzione, il luogo di Grenoble segnato sulla pianta nell’allegato 4. 2. I Membri contribuiranno ai costi di costruzione, al netto di IVA, nelle seguenti proporzioni:

33 % per i Membri della Repubblica di Francia (comprensivo del premio di

localizzazione pari al 10 %);

23 % per i Membri della Repubblica Federale di Germania;

14 % per i Membri della Repubblica Italiana;

12 % per i Membri del Regno Unito;

6 % in totale per i Membri del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi

Bassi;

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4 % per i Membri del Regno di Spagna;

4 % in totale per i Membri del Regno di Danimarca, della Repubblica di Fin-

landia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia;

4 % per i Membri della Confederazione Svizzera.

Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti, o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtù dell’articolo 12, andranno a ridurre i contri- buti dei Membri di ciascuna Parte Contraente che superano il 4 %, in modo propor- zionale al loro contributo del momento, da ciò escludendo il 10 % aggiuntivo per il premio di localizzazione. 3. I Membri contribuiranno ai costi di gestione al netto di IVA secondo le seguenti proporzioni: 27,5 % per i Membri della Repubblica di Francia (comprensivo del premio di localizzazione pari al 2 %); 25,5 % per i Membri della Repubblica Federale di Germania;

15 % per i Membri della Repubblica Italiana;

14 % per i Membri del Regno Unito;

6 % in totale per i Membri del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi

Bassi;

4 % per i Membri del Regno di Spagna;

4 % in totale per i Membri del Regno di Danimarca, della Repubblica di Fin-

landia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia;

4 % per i Membri della Confederazione Svizzera.

Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o dai Governi che aderiscano a questa Convenzione ai sensi dell’articolo 12, andranno a ridurre egual- mente i contributi dei Membri francesi fino al 26 % e dei Membri tedeschi fino al 25 %, dopo di che, si ridurranno i contributi degli altri Membri di ciascuna Parte Contraente proporzionalmente a quelli attuali, a condizione che i contributi dei Membri di qualunque Parte Contraente non si abbassino mai al di sotto del 4 %. 4. Qualora il Consiglio si rendesse conto che esiste uno squilibrio persistente e significativo tra l’uso del laboratorio ad opera della comunità scientifica di una Parte Contraente e il contributo dei Membri della stessa, il Consiglio può prendere misure adeguate a limitare tale uso, a meno che le Parti Contraenti si accordino nel riequili- brare idoneamente le quote di contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3.

Art. 7 Tasse 1. La Società è soggetta al regime IVA francese. I contributi provenienti dai Mem- bri con sede al di fuori della Francia non saranno soggetti ad IVA francese. Questa esenzione non limita il diritto della Società ad eventuali detrazioni. 2. I prodotti che la Società importerà da altri Paesi saranno esenti da tasse doganali secondo le disposizioni della Comunità Europea.

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Art. 8 Accordi con altri utenti Eventuali accordi per l’utilizzazione a lungo termine della radiazione di Sincrotrone, da parte di Governi o gruppi di Governi estranei a questa Convenzione, o da parte di istituzioni od organismi degli stessi, possono essere presi dalla Società, previo parere unanime del Consiglio.

Art. 9 Scuole 1. La Parte Contraente francese istituirà progressivamente e gestirà gratuitamente una o più scuole per permettere agli studenti non francesi di reintegrarsi nel sistema educativo del loro Paese d’origine. 2. A tale scopo le altre Parti Contraenti interessate potranno rendere disponibili alla Parte Contraente francese insegnanti non francesi. 3. Se il Consiglio decidesse che i suddetti provvedimenti non rispondessero adegua- tamente alle esigenze degli studenti non francesi, le Parti Contraenti prenderanno misure alternative soddisfacenti.

Art. 10 Vertenze

1. Le Parti Contraenti faranno quanto possibile per risolvere mediante negoziato

ogni eventuale vertenza concernente l’interpretazione o l’applicazione di questa Convenzione. 2. Se le Parti Contraenti non riuscissero a raggiungere un accordo sulla risoluzione di una vertenza, ciascuna delle parti interessate potrà sottoporre i termini della vertenza all’arbitraggio di un tribunale. 3. Ciascuna delle parti interessate alla vertenza nominerà un arbitro; ciononostante, se la disputa è tra una Parte e due o più Parti Contraenti, quest’ultime nomineranno un arbitro in comune. Gli arbitri così designati sceglieranno un cittadino di uno stato diverso dagli Stati delle Parti Contraenti in causa, che funga da moderatore, e assu- ma le funzioni di presidente del tribunale di arbitraggio, con potere di voto decisivo in caso di parità di voti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data della richiesta di composizione per arbitraggio, il Presidente entro tre mesi dalla stessa data. 4. Se i limiti temporali specificati nel paragrafo precedente non fossero osservati e non intervenisse nessun altro provvedimento, ciascuna delle parti in causa potrà richiedere al Presidente della Corte di Giustizia della Comunità Europea di effettuare le nomine necessarie.

5. Le decisioni del tribunale saranno prese a maggioranza semplice.

6. Il tribunale prenderà le sue decisioni sulla base del paragrafo 1 dell’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Le sue decisioni saranno vinco- lanti.

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7. Il tribunale stabilirà le norme di procedura ai sensi del Capitolo III della Parte IV della Convenzione per la Risoluzione Pacifica delle vertenze internazionali, firmata all’Aja il 18 ottobre 19072. 8. Ciascuna delle parti in causa sosterrà i propri costi e la propria parte di quota dei costi della procedura di arbitraggio. 9. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del paragrafo 6 più sopra, si applicheranno anche a qualsiasi vertenza che sorga tra i Membri, riguardo alle attività della Società, e che debba essere sottoposta alle Parti Contraenti ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto. Il tribunale baserà le proprie decisioni sulle leggi applicabili alla vertenza in questione.

Art. 11 Entrata in vigore 1. Questa Convenzione entrerà in vigore un mese dopo che tutti i Governi firmatari avranno notificato al Governo della Repubblica Francese di aver portato a termine le necessarie procedure costituzionali, oppure due mesi dopo che i Governi firmatari, che contribuiscano insieme per almeno l’80 % ai costi di costruzione, come specifi- cato all’articolo 5, avranno notificato al Governo della Repubblica Francese che hanno deciso di far entrare in vigore la convenzione tra loro stessi.

2. Il Governo della Repubblica Francese informerà prontamente tutti i Governi

firmatari della data di ciascuna notifica, come detto al paragrafo precedente, e della data di entrata in vigore di questa Convenzione.

3. Prima dell’entrata in vigore di questa Convenzione, ogni Parte Contraente può

dare seguito alle disposizioni degli artt. 1 e 3 per designare i Membri della Società e nominare i delegati al Consiglio.

Art. 12 Adesione Dopo l’entrata in vigore di questa Convenzione, qualsiasi Governo o gruppo di Governi in solido tra loro, può aderire alla stessa con il consenso di tutte le Parti Contraenti. Le condizioni di adesione saranno soggette ad un accordo tra le Parti Contraenti ed il Governo o gruppo di Governi entranti.

Art. 13 Durata 1. Questa Convenzione avrà una durata iniziale fino al 31 dicembre 2007, e resterà in vigore dopo tale data. Potrà essere revocata con notifica di tre anni, notifica che sarà rivolta al Governo della Repubblica Francese. La revoca può avere effetto solo al 31 dicembre 2007 oppure alla fine di ogni successivo periodo di tre anni. 2. Le condizioni e gli effetti della revoca o della fine della Convenzione, in partico- lare per i costi di smantellamento dell’impianto, degli edifici, e per eventuali coper- ture di perdite, saranno convenuti tra le Parti Contraenti prima della revoca o della fine della Convenzione.

2 RS 0.193.212

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In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, avendone ricevuto debita autorizzazione dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto qui in Parigi, il giorno sedici, del mese di dicembre dell’anno 1988, nelle lingue inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo ed olandese essendo tutti i testi egualmente autentici, in un singolo originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Francese, la quale trasmetterà una copia autenticata a tutte le Parti Contraenti e ai Governi aderenti, notificando loro successivamente ogni emendamento.

(Seguono le firme)

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Allegati 1–43

Allegato 1 Statuto modificato dell’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) (Laboratorio Europeo di radiazione di sincrotrone)

Allegato 2 Specifiche di riferimento per la fase I

Allegato 3 Previsione dell’incidenza annuale di spesa

Allegato 4 Mappa

3 Gli all. non sono pubblicati nella RU. Possono essere ottenuti presso la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca, Organizzazioni internazionali di ricerca, 3003 Berna.

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Campo d’applicazione il 19 settembre 2005 Stati parte Ratificazione Entrata in vigore

Belgio 9 giugno 2004 9 luglio 2004 Danimarca 5 gennaio 1990 9 luglio 2004 Finlandia 27 agosto 1991 9 luglio 2004 Francia 29 dicembre 1989 9 luglio 2004 Germania 8 settembre 1989 9 luglio 2004 Italia 2 gennaio 1995 9 luglio 2004 Norvegia 12 luglio 1989 9 luglio 2004 Paesi Bassi 9 dicembre 1991 9 luglio 2004 Regno Unito 14 marzo 1990 9 luglio 2004 Spagna 6 luglio 1990 9 luglio 2004 Svezia 10 novembre 1989 9 luglio 2004 Svizzera 16 dicembre 1989 9 luglio 2004

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